Notifica PEC Errata a un Omonimo: la Cassazione Annulla la Condanna
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del diritto processuale penale: la precisione nelle comunicazioni telematiche è essenziale per garantire il diritto di difesa. Una notifica PEC errata, anche se causata da un caso di omonimia, equivale a una notifica mai avvenuta, con conseguenze drastiche sulla validità del processo. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.
I Fatti del Caso: Un Errore Fatale nella Notifica
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 340 del codice penale, confermata in secondo grado dalla Corte d’appello di Roma. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso per cassazione, sollevando un’unica, ma decisiva, questione di natura procedurale.
Il ricorrente lamentava la nullità della sentenza d’appello per un vizio gravissimo: né lui né il suo avvocato avevano ricevuto il decreto di citazione a giudizio. L’imputato aveva eletto domicilio presso il suo difensore di fiducia, ma la notifica era stata inviata a un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) appartenente a un altro avvocato, omonimo di quello incaricato. Si è trattato, quindi, di un errore di destinatario che ha di fatto impedito all’imputato e al suo legale di partecipare al giudizio di secondo grado.
L’impatto di una Notifica PEC Errata sul Diritto di Difesa
Nel processo penale, la notificazione degli atti è un’attività cruciale che garantisce il contraddittorio tra le parti e il concreto esercizio del diritto di difesa, tutelato dalla Costituzione. Il decreto di citazione a giudizio è l’atto con cui l’imputato viene formalmente informato della data e del luogo in cui si terrà il processo a suo carico. Una sua mancata o errata comunicazione impedisce all’interessato di preparare la propria difesa, di presentarsi in aula e di far valere le proprie ragioni.
L’errore commesso in questo caso, pur essendo apparentemente banale, ha avuto un impatto devastante sull’intero procedimento d’appello, rendendolo invalido.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Accedendo agli atti processuali, il Collegio ha potuto verificare che, effettivamente, la notifica del decreto di citazione era stata indirizzata a un avvocato omonimo del difensore di fiducia. I giudici hanno stabilito che una notifica PEC errata di questo tipo non costituisce una mera irregolarità, ma una vera e propria omissione della notificazione.
La Corte ha specificato che tale vizio ha colpito sia la posizione del difensore sia quella dell’imputato, il quale, avendo eletto domicilio presso lo studio legale, aveva diritto a che tutte le comunicazioni gli pervenissero tramite il suo avvocato. L’invio dell’atto a un soggetto estraneo al procedimento ha reso la notifica giuridicamente inesistente. Di fronte a un vizio così grave, che lede il nucleo essenziale del diritto di difesa, l’unica conseguenza possibile era l’annullamento della sentenza emessa all’esito del giudizio d’appello.
Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Sentenza
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti a un’altra Sezione della Corte d’appello di Roma per la celebrazione di un nuovo giudizio. Questo significa che il processo d’appello dovrà essere rifatto da capo, partendo da una corretta notificazione del decreto di citazione all’imputato e al suo legittimo difensore.
Questa decisione sottolinea l’importanza della massima diligenza da parte delle cancellerie giudiziarie nell’era del processo telematico. Un semplice errore nell’individuazione di un indirizzo PEC può vanificare un intero grado di giudizio, con un conseguente dispendio di tempo e risorse. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa sentenza rappresenta una conferma della tutela accordata al diritto di difesa, anche contro gli errori procedurali più insidiosi.
Cosa succede se la notifica del decreto di citazione in appello viene inviata a un indirizzo PEC sbagliato?
Secondo la sentenza, se l’indirizzo PEC appartiene a un avvocato omonimo del difensore corretto, la notifica si considera completamente omessa. Questo vizio insanabile comporta la nullità della sentenza emessa in quel grado di giudizio.
Perché la notifica errata al difensore ha invalidato la sentenza anche per l’imputato?
Perché l’imputato aveva eletto domicilio presso il suo difensore. In questi casi, la notifica al difensore è legalmente valida come notifica all’imputato stesso. Di conseguenza, un errore nella notifica al legale si ripercuote direttamente sull’imputato, violando il suo diritto di difesa.
Qual è stata la decisione finale della Corte di Cassazione in questo caso?
La Corte ha annullato la sentenza della Corte d’appello e ha ordinato la trasmissione degli atti a un’altra sezione della stessa Corte per la celebrazione di un nuovo giudizio. Il processo d’appello dovrà quindi essere ripetuto, assicurando questa volta la corretta notificazione degli atti.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7787 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7787 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Roma il 14/3/1972
avverso la sentenza emessa il 5 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Roma
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna di NOME COGNOME per il reato di cui all’art 340 cod. pen.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di ricorso, la nullità della sentenza impugnata per omessa notificazione all’imputato ed al difensore del decreto di citazione a giudizio in appello. Premesso, infatti, che l’imputato è elettivamente domiciliato presso il difensore, si rappresenta che tale notificazione è stata eseguita presso un indirizzo p.e.c. di un difensore omonimo di quello di fiducia.
Il ricorso è fondato. Risulta, infatti, dagli atti, cui il Collegio può acceder ragione della natura processuale della questione dedotta, che il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato ad un indirizzo di posta elettronica di difensore omonimo di quello di fiducia, cosicché deve ritenersi completamente omessa detta notificazione sia nei confronti del difensore che dell’imputato.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Roma per l’ulteriore corso.
Così deciso il 10 dicembre 2024
Il Consigliere estensore