Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 21913 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
SECONDA SEZIONE PENALE
Penale Sent. Sez. 2 Num. 21913 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/05/2025
– Presidente –
NOME
CC – 21/05/2025
R.G.N. 12208/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Villaricca il giorno 4.3.2006 rappresentato ed assistito dall’avv. NOME COGNOME di fiducia avverso l’ordinanza in data 3/2/2025 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto preso atto che non Ł stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere NOME Maria COGNOME dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 3 febbraio 2025, a seguito di giudizio di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale di Napoli ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 25 gennaio 2025 con la quale era stata applicata a NOME COGNOME la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai reati di concorso (con NOME COGNOME NOME Alexander) in rapina aggravata ed in lesioni personali volontarie aggravate commessi in Napoli il 24 gennaio 2025.
Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato NOME deducendo la violazione dell’art. 309, commi 5 e 8, cod. proc. pen. in quanto non gli sarebbe stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame e la conseguente nullità dell’ordinanza impugnata.
Rappresenta, al riguardo il difensore dell’indagato che in data 29 gennaio 2025 gli era stato notificato a mezzo PEC l’avviso di fissazione per l’udienza del successivo 3 febbraio 2025 innanzi al Tribunale del riesame con riguardo alla posizione del coindagato COGNOME NOME COGNOME il quale, peraltro aveva contestualmente nominato altro difensore di fiducia con revoca della nomina dell’avv. COGNOME mentre non gli Ł mai stato notificato l’avviso di fissazione della contemporanea udienza legata al riesame della posizione del COGNOME da lui difeso per il quale
aveva presentato l’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Come si evince dalla documentazione in atti, la notifica all’avv. Granata di fissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame in relazione alla posizione del proprio assistito NOME COGNOME risulta essere stata regolarmente effettuata il 29 gennaio 2025 alle ore 13:22 a mezzo PEC (con esito positivo di consegna e accettazione).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per la radicale carenza di fondamento stante la rituale comunicazione.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
PoichØ dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1ter , delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perchØ provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo 94.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, co. 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così Ł deciso, 21/05/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME