Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 47136 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 47136 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Milano nei confronti di COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Ravenna avverso la sentenza in data 21/03/2023 della Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio agli effetti civili; udito il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso depositando conclusioni e nota spese; letta la memoria inviata dal difensore dell’imputato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21/03/2023 la Corte di appello di Bologna ha riformato quella del G.i.p. del Tribunale di Ravenna in data 2/2/2022, assolvendo
NOME COGNOME dal delitto di cui all’art. 328, connma primo, cod. pen., per insussistenza del fatto con revoca delle statuizioni civili.
Ha proposto ricorso la parte civile NOME COGNOME tramite il suo difensore.
Deduce la nullità della sentenza in ragione della mancata notifica alla parte civile della citazione per il giudizio di appello.
Segnala inoltre l’erroneità della sentenza assolutoria richiamando a tal fine giurisprudenza di legittimità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato la requisitoria, mentre il difensore dell’imputato ha inviato una memoria con le conclusioni.
CONSIDEFtATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, in quanto risulta che il giudizio di appello, conclusosi con l’assoluzione dell’imputato appellante e con la revoca delle statuizioni civili, si è svolto senza la previa citazione della parte civile, rimasta in effetti assente e non posta in grado di interloquire.
Richiamando giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 10813 del 13/12/2011, Pansa, Rv. 252470), si rileva che «l’omessa notifica del decreto di citazione, avanti il giudice di appello, alla parte civile regolarmente costituita, nel corso del giudizio di primo grado, determina la nullità di cui all’art. 178, comma primo, lett. c) – concernente la violazione delle norme che prevedono l’intervento, l’assistenza e la rappresentanza di una parte privata – sottoposta al regime di cui all’art. 180 cod. proc. pen. la quale, ove tempestivamente dedotta, comporta l’annullamento della sentenza, impugnata ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello».
Su tali basi, avendo la parte civile dedotto la nullità con il ricorso, primo atto con cui l’eccezione avrebbe potuto essere proposta, e assumendo l’eccezione rilievo preliminare ed assorbente, in quanto correlata al rispetto del contraddittorio e alla sussistenza delle condizioni per una valutazione inerente al merito della regiudicanda, deve annullarsi la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello agli effetti dell’art. 622 cod. proc. pen. anche per la regolamentazione delle spese del presente grado.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili con rinvio p nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, c rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legitti
Così deciso il 07/11/2023