Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6056 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6056 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/03/1988
avverso l’ordinanza del 02/07/2024 del TRIBUNALE di COMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 2 luglio 2024, il Tribunale di Como, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedeva sull’incidente proposto dalla difesa di NOME COGNOME per ottenere:
la revoca, per omessa notifica al difensore di ufficio, dell’ordine emesso dal Pubblico Ministero il 15 febbraio 2024, di esecuzione della pena detentiva complessiva di 4 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione – detratto il presofferto di 1 giorno – in forza delle sentenze divenute irrevocabili pronunciate dal Tribunale di Como il 3 marzo 2021 e il 29 novembre 2021, con le quali erano state inflitte, rispettivamente, le pene di 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione ed euro 800,00 di multa e di 2 anni di reclusione ed euro 300,00 di multa;
in subordine, la rimodulazione di dette pene, previa concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità per effetto dell’emissione della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, e previa applicazione della disciplina della continuazione.
Il giudice dell’esecuzione così stabiliva:
rigettava la richiesta di revoca dell’ordine di esecuzione, notando che esso, ai sensi dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., era stato validamente notificato al difensore che aveva assistito il condannato nella fase del giudizio;
accoglieva l’istanza subordinata di rimodulazione delle suddette pene, rideterminandole, rispettivamente, in 1 anno, 6 mesi di reclusione ed euro 600,00 di multa e in 1 anno, 4 mesi di reclusione ed euro 200,00 di multa.
La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui chiede l’annullamento della menzionata ordinanza, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Afferma che il giudice dell’esecuzione ha errato nel ritenere che era stata corretta l’applicazione dell’art. 656 cod. proc. pen. e non che avrebbe dovuto essere applicato l’art. 655 cod. proc. pen., norma che stabilisce, a pena di nullità, la notifica, al difensore del condannato in stato d libertà, del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti. Osserva che l’avv. NOME COGNOME alla quale l’ordine di esecuzione era stato notificato, aveva solo assistito il condannato nella fase del giudizio e, comunque, era stata sospesa dall’esercizio professionale a tempo indeterminato dal 21 febbraio 2022, perché
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era stata assunta come funzionario dell’Ufficio per il processo; successivamente, era stata cancellata dal relativo albo, a sua domanda, con delibera in data 11 marzo 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Nel caso in esame non è stato emesso, nei confronti di NOME COGNOME un ordine di esecuzione contestualmente sospeso, ai sensi dell’art. 656 cod. proc. pen., ma un ordine di esecuzione non sospeso, per la pena detentiva complessiva di 4 anni, 2 mesi e 19 giorni di reclusione.
Non è applicabile, quindi, l’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., che, per i casi in cui sia stato emesso ordine di esecuzione contestualmente sospeso, prevede la notifica di esso e del contestuale decreto di sospensione al condannato e al difensore nominato per fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito il condannato nella fase del giudizio.
È applicabile, invece, la norma generale di cui all’art. 655, comma 5, cod. proc. pen., che stabilisce, a pena di nullità, la notifica dei provvedimenti del Pubblico Ministero, entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall’interessato o, in mancanza, a quello designato dal Pubblico Ministero a norma dell’art. 97 cod. proc. pen.
È quindi errata l’impostazione del giudice dell’esecuzione, che ha ritenuto la notifica dell’ordine di esecuzione «validamente perfezionata», mediante sistema di notifiche e comunicazioni telematiche nei confronti dell’avv. NOME COGNOME il 20 febbraio 2024. Dalla stessa ordinanza del giudice dell’esecuzione emerge, infatti, che detta professionista non è stata nominata come difensore d’ufficio dell’interessato al fine della notifica dell’ordine di esecuzione, ma ha solo assistito il condannato nella fase del giudizio e, comunque, è stata sospesa dall’esercizio professionale a tempo indeterminato dal 21 febbraio 2022, perché è stata assunta come funzionario dell’Ufficio per il processo; successivamente, è stata cancellata dal relativo albo, a sua domanda, con delibera in data 11 marzo 2024.
Il giudice dell’esecuzione, quindi, in mancanza di altre risultanze, avrebbe dovuto affermare che l’ordine di esecuzione era nullo, ai sensi dell’art. 655, comma 5, cod. proc. pen.
In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata relativamente alla questione della nullità dell’ordine di esecuzione.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., in mancanza della necessità di ulteriori accertamenti, può essere ora dichiarata la nullità dell’ordine
di esecuzione emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di NOME COGNOME il 15 febbraio 2024.
Per l’effetto, deve essere ordinata l’immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Deve darsi mandato alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla nullità dell’ordine di esecuzione e dichiara la nullità dell’ordine di esecuzione per carcerazione, emesso nei confronti di COGNOME in data 15 febbraio 2024 e, per l’effetto, ordina l’immediata scarcerazione del ricorrente, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per l’immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell’art. 626 cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, 9 ottobre 2024.