Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2094 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2094 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, dott. NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME di annullamento dell’ordine di esecuzione e degli atti conseguenti, tra cui la revoca del decreto di sospensione dell’ordine di esecuzione per la carcerazione in relazione alla sentenza emessa il 9 marzo 2016, irrevocabile il 4 aprile 2016, per mancata conoscenza non solo dell’ordine di esecuzione ma anche del procedimento ‘penale.
NOME COGNOME è stato giudicato in assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen. siccome aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio in sede di verbale di identificazione, senza poi mettersi in contatto con il difensore di ufficio.
Successivamente al passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna, il pubblico ministero ha emesso e contestualmente sospeso l’ordine di esecuzione; quindi, sulla base del verbale di vane ricerche, ha emesso decreto di irreperibilità del condannato. Preso atto che non vi sono state richieste di concessione di misure alternative, il provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione è stato revocato e poi messo in esecuzione una volta che il condannato è stato sorpreso a bordo di un’autovettura al casello autostradale di Genova, sprovvisto dei documenti di riconoscimento.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore di COGNOME, che ha dedotto vizio di violazione di legge, appuntando l’attenzione soprattutto a quanto avvenuto nella fase esecutiva. COGNOME, dopo aver eletto domicilio presso il difensore di ufficio all’atto della denuncia a suo carico per il delitto di ricettazione, non ha più avuto notizie del procedimento di merito e, successivamente al passaggio in cosa giudicata della sentenza, non ha mai saputo dell’emissione dell’ordine di carcerazione nei suoi confronti. In caso contrario avrebbe intrapreso il percorso di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Non si comprende allora come il giudice possa aver affermato che COGNOME non è stato pregiudicato né nel processo di cognizione né in quello di esecuzione.
Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
É appena il caso di evidenziare che il procedimento di cognizione si è svolto secondo il rito dell’assenza e che, pertanto, ogni doglianza relativa all’asserita carenza delle condizioni per procedere con quella modalità avrebbe dovuto esser fatta valere con lo strumento della rescissione del giudicato. Ciò non è stato fatto ed è principio non controverso che la richiesta di incidente di esecuzione, come autorevolmente statuito da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Rv. 280931, “non può essere riqualificata, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come richiesta di rescissione del giudicato, attesa la eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi”.
Quanto alle doglianze relative specificamente alla fase dell’esecuzione, si osserva che il provvedimento di sospensione dell’ordine di esecuzione, ritualmente adottato, fu revocato a causa della emissione del decreto di irreperibilità. In ragione di questa condizione del condannato, il pubblico ministero non avrebbe potuto disporre la rinnovazione della notificazione dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione, a norma dell’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen., adducendo la prova o la probabilità che il condannato non ne abbia avuto effettiva conoscenza, perché questo meccanismo di garanzia “non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso” – Sez. 1, n. 33125 del 29/01/2019, Rv. 276411 -.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 12 dicembre 2023.