Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22506 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/s-efitite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, l’acquisizione di documentazione riguardante la notifica dell’ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell’esecuzione.
RITENUTO IN FATTO
Con ordine del 6 agosto 2021, afferente al procedimento SIEP n. 469/20, il Pubblico Ministero disponeva la carcerazione di COGNOME NOME, in esecuzione della sentenza n. 2165, emessa dalla Corte di appello di Genova il 17 giugno 2019, in forza della quale risultava condannato alla pena di un anno di arresto e di euro 4.000,00 di ammenda.
La difesa di NOME proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la revoca dell’ordine di carcerazione, per carenza di idonea notifica, alla Corte di appello di Genova che rigettava l’istanza con ordinanza del 19 giugno 2023.
Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce, richiamando l’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il giudic dell’esecuzione avrebbe dovuto accogliere la sua istanza, perché l’ordine di esecuzione, con la contestuale sospensione dello stesso, non risultava notificato al condannato né al difensore che lo aveva assistito nel giudizio di cassazione della fase di cognizione conclusa con la condanna di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La consultazione degli atti del procedimento, consentita in considerazione del vizio denunciato, non lascia emergere elementi idonei a stabilire se la notifica dell’ordine di carcerazione e di decreto di sospensione dello stesso sia stata eseguita regolarmente nei confronti del detenuto e del difensore nominato per la fase esecutiva o, in mancanza, nei confronti del difensore che lo aveva assistito per ultimo nel procedimento di cognizione dal quale è scaturita la condanna posta in esecuzione.
Inoltre, sono carenti, nell’ordinanza impugnata, precise indicazioni sulla notifica regolare di ordine di carcerazione e di decreto di sospensione dello stesso,
GLYPH e, quindi, non è possibile stabilire se siano state rispettate le norme contenute
nell’art. 656 cod. proc. pen., che impongono la notifica di tali atti.
Per le ragioni esposte, il provvedimento impugnato deve essere annullato, con rinvio alla Corte di appello di Genova che svolgerà nuovo giudizio senza incorrere nel vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma il 14 dicembre 2023.