Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17315 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Presidente: NOME COGNOME
In nome del Popolo Italiano Relatore: COGNOME
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17315 Anno 2025
Data Udienza: 31/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 395/2025
NOME COGNOME
Relatore –
CC – 31/01/2025
GIORGIO POSCIA
R.G.N. 41034/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) alias NOME nata in Romania il 26/12/1971
avverso l’ordinanza del 26 /08/2024 del Tribunale di sorveglianza di Bari lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; ette le conclusioni del difensore, avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento
l del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La nota impugnata è del Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari, in risposta a provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, del 7 agosto 2024, relativo alla richiesta di NOME COGNOME (CUI 03ZMAIF) alias NOME COGNOME diretta alla concessione delle misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale di Foggia o di detenzione domiciliare presso l’abitazione di residenz a, in ordine alla pena di cui all’ordine di carcerazione n. 150/2024 della medesima Procura della Repubblica.
Avverso la nota descritta ha proposto tempestivo ricorso per cassazione la condannata, per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME affidando le censure a tre motivi, di seguito riassunti, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione dell’art. 656, comma 6 e 8, 161, cod. proc. pen.
In tema di notifica dell’ordine di carcerazione con contestuale decreto di sospensione, l’art. 656, comma 5, del codice di rito stabilisce che questo deve essere notificato contestualmente al decreto di sospensione sia alla parte, personalmente, sia al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in difetto, al difensore che ha assistito l’imputato nel corso del giudizio di cognizione.
Nella specie, la notifica dell’ordine di esecuzione è stata effettuata soltanto al difensore del processo di merito, presso il domicilio precedentemente eletto, senza che si sia proceduto a notificare l’atto personalmente alla destinataria.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia invalidità dell’elezione di domicilio ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. essendo cessata la qualità di imputata.
Si sostiene che l’art. 161 cod. proc. pen. riguarda esclusivamente la notifica agli indagati e agli imputati, qualità che cessa con il passaggio in giudicato della sentenza. Quindi, l’elezione di domicilio effettuata dall’imputata nella fase del giudizio non si estende a quella dell’esecuzione.
Tale distinzione, secondo la ricorrente, si ricava dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., il quale prevede che la notifica va eseguita al difensore nominato per la fase dell’esecuzione o, in mancanza, al difensore del giudizio, distinguendo specificamente tra le due fasi.
2.3. Con il terzo motivo si denuncia erroneità della dichiarazione di inammissibilità per tardività della richiesta.
La notifica dell’ordine di carcerazione non è stata validamente eseguita alla condannata quindi la decorrenza del termine per proporre la richiesta di misure alternative non è mai iniziata.
Si richiama giurispr udenza di legittimità circa la diversità tra l’elezione di domicilio effettuata durante la fase della cognizione e quella della fase dell’esecuzione, escludendo che vi sia un passaggio automatico della prima. Si evidenzia che nella seconda fase l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza costituisce nullità di ordine generale, di carattere assoluto rilevabile in qualsiasi grado e stato del processo.
Dunque, in assenza di specifiche elezione di domicilio per la fase dell’esecuzione, le notifiche andavano effettuate personalmente alla condannata, perché l’art. 161 cit. si applica esclusivamente all’indagato e all’imputato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento im pugnato, ove si interpreti la nota del 26 agosto 2024 oggetto di ricorso come provvedimento di inammissibilità, considerando non sussistente la tardività dell’istanza ; si aggiunge (cfr. nota in calce alla requisitoria scritta) che se la nota suddetta non
ha il contenuto affermato, il ricorso è inammissibile, salvo a qualificare lo stesso come incidente di esecuzione derivante dal ricorso avverso il provvedimento emesso dal Pubblico ministero.
La difesa, avv. NOME COGNOME con p.e.c. del 29 gennaio 2025, ha fatto pervenire memoria di replica e conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è inammissibile.
1.1. Va premesso che il ricorso per cassazione proposto riguarda una nota manoscritta del Presidente del Tribunale di sorveglianza, datata 26 agosto 2024.
La situazione fattuale risultante dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093) ha consentito di verificare che la nota descritta risponde a precedente nota, del pari manoscritta, del Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia, datata 7 agosto 2024, con la quale l’istanza della ricorrente era stata trasmessa al Tribunale di sorveglianza, indicandone la tardività. Inoltre, alla nota impugnata, segue altro provvedimento manoscritto del Pubblico ministero, del 2 ottobre 2024, con il quale, ritenuta la tardività dell’istanza, si comunica al difensore l’avvio del procedimento, a mente dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen.
Ciò premesso, si rileva che la nota impugnata non riveste il contenuto individuato dalla ricorrente, quale declaratoria di inammissibilità dell’istanza di misure alternative proposta dalla condannata.
Invero, risulta dagli atti esaminati, che il Presidente del Tribunale di sorveglianza, ricevuti gli atti con la nota del Pubblico ministero del 7 agosto 2024, che segnalava la tardività dell’istanza rispetto al termine di trenta giorni riconnesso alla sospensione del decreto di carcerazione, si è limitato a indicare al medesimo Pubblico ministero c he, in tal caso ‘ indipendentemente dalla valutazione della istanza nel merito ‘ andava applicato il disposto dell’art. 656, comma 8, cod. proc. pen.
La norma richiamata nella nota del Presidente del Tribunale attiene alla funzione del Pubblico ministero, il quale è tenuto, in caso di mancata osservanza del termine per l’istanza in costanza di sospensione, ad attivare l’ordine di carcerazione.
Ciò non esclude che l’istanza di misura alternativa deve avere, comunque, il suo corso nella sede di merito e, rispetto a tale naturale epilogo, il Presidente del Tribunale di sorveglianza non ha espresso alcuna statuizione in senso contrario, onde trarne le conseguenze preclusive che la ricorrente prospetta.
1.2. Tali dirimenti considerazioni, che conducono all’inammissibilità del ricorso per ragioni assorbenti, rendono del tutto superfluo l’esame di ogni ulteriore notazione -devoluta con i tre motivi di ricorso -in ordine all ‘ individuazione del difensore al quale destinare l’ordine di carcerazione con decreto di sospensione, fattispecie espressamente regolata dal comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen.
Sul punto, è appena il caso di osservare che la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 35979 del 27/09/2002, COGNOME, Rv. 222577) ha affermato che, in tema di esecuzione, il termine perentorio ai fini della presentazione dell’istanza per la concessione della misura alternativa alla detenzione decorre, a seguito delle modifiche dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. per effetto del d.l. n.341 del 2000, convertito dalla legge n. 4 del 2001, dalla notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione al condannato ed al difensore. Ne consegue che è stata ritenuta nulla e improduttiva di effetti la notifica dei suddetti provvedimenti al condannato presso lo studio professionale del difensore, ancorché il condannato abbia ivi eletto domicilio nel procedimento di cognizione, in quanto detta elezione vale per ogni stato e grado del giudizio ma dopo la sua conclusione, con la pronuncia della sentenza irrevocabile, cessa di avere efficacia e non è più utilizzabile per la fase esecutiva.
1.3. Va, infine, rilevato che il ricorso, inammissibile siccome destinato avverso una nota che non integra un vero e proprio provvedimento impugnabile, non può essere qualificato come incidente di esecuzione, dal momento che esso ha avuto ad oggetto propriamente e soltanto la descritta nota del 26 agosto 2024.
Ciò, a parte gli ostacoli dogmatici che parte non secondaria della giurisprudenza frappone alla praticabilità della conversione del ricorso per cassazione in incidente di esecuzione. Questa Corte (Sez. U, Ord. n. 27 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215212 -01) ha, infatti, esposto il principio secondo il quale, quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell’ambito delle sue funzioni istituzionali, l’interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest’ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, ne’ suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente (la Corte ha, peraltro, precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, il provvedimento emesso all’esito della quale è ricorribile per cassazione; conf. Sez. U, n. 16 del 1998, Rv. 209336 -01; n. 26 del 2000 Rv. 215093 -01; la più di recente Sez. 3, n. 36372
del 18/06/2015, Giusti, Rv. 264733 -01, si è espressa nel senso che è inammissibile, e non può essere qualificato come incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello che abbia dichiarato l’inammissibilità del gravame per intempestività, quando il ricorso sia stato presentato sul presupposto del mancato decorso dei termini di impugnazione in ragione del vizio di notificazione dell’estratto contumaciale, precisando un motivazione, che rimane ferma la facoltà della parte interessata di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione per eccepire l’invalida formazione del titolo esecutivo).
Segue la declaratoria di inammissibilità e la condanna al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME