Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6319 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4   Num. 6319  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI 01TXONI) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
 NOME ha proposto ricorso avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Salerno con la quale è stato respinto il ricorso avverso il provvedimento, emesso dal medesimo Tribunale in composizione monocratica, che aveva dichiarato inammissibile l’istanza volta all’ottenimento del patrocinio a spese dello stato, richiesta dal ricorrente per la difesa nel giudizio penale n.6853/2017 R.G.N.R.
A sostegno del ricorso deduce violazione di legge riguardo alla ritenuta insussistenza RAGIONE_SOCIALE legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE quale era stato regolarmente notificato il ricorso. Osserva il ricorrente che si trattava di una opposizione proposta ai sensi dell’art. 99, comma 2, DPR n.115 del 2002 che prevede che il ricorso deve essere notificato all’Ufficio Finanziario. L’ordinanza impugnata aveva invece erroneamente statuito che unico legittimato passivo sarebbe il RAGIONE_SOCIALE in quanto titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento. La legittimazione del RAGIONE_SOCIALE giustizia non viene in considerazione nella fattispecie in esame, ma nel diverso caso del procedimento di opposizione alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE attività espletate nei giudizi civili o penali, ai sensi dell’art. 170 DPR n.115 del 2002. 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato. Questa Corte ritiene di dover dare continuità all’orientamento secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione ex art. 99, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione deve essere notificato all’amministrazione finanziaria, parte necessaria del procedimento, e non anche al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, diversamente da quanto previsto per il procedimento di opposizione alle liquidazioni inerenti attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale il RAGIONE_SOCIALE medesimo deve essere notiziato, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto RAGIONE_SOCIALE procedura (Sez. 4, n. 39024 del 20/09/2022 , COGNOME, Rv. 283585 – 01). Al riguardo, vanno richiamate anche le pronunce RAGIONE_SOCIALE Sezioni civili, secondo cui, in caso di rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il ricorso in opposizione, ex art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere notificato all’Ufficio Finanziario, in ragione del ruolo, rivestito per l’erario, legittimato passivo nel relativo processo, a differenza di ciò che avviene nel procedimento di opposizione ex art. 170 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 alle
liquidazioni inerenti ad attività espletate nei giudizi civili e penali, del quale è par necessaria il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto titolare del rapporto di debito oggetto del medesimo procedimento (Sez. civ. 1, ord. n. 18670 del 23/09/2005, Rv. 583199 – 01; Sez. Civ. 6, Ord. n. 5806 del 22/02/2022, Rv. 664066). Il ricorrente, pertanto, ha correttamente notificato l’opposizione solo all’Ufficio Finanziario.
Sebbene quanto ricordato debba considerarsi assorbente, è comunque opportuno ribadire che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, nei procedimenti riguardanti il patrocinio a spese dello stato l’erronea individuazione del legittimato passivo non determina la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile con la rinnovazione dell’atto nei confronti RAGIONE_SOCIALE Amministrazione legittimata indicata dal giudice, mediante la costituzione in giudizio di quest’ultima, ove non siano sollevate dalla stessa eccezioni al riguardo o, ancora, con la mancata deduzione di uno specifico motivo d’impugnazione (Sez. 4 – n. 44913 del 12/10/2023, COGNOME, Rv. 285326 – 01; vedi anche Sez. 4, n. 18842 del 13/04/2016 , COGNOME, Rv. 266846 – 01).
Consegue a quanto esposto che il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2024
Il tonsigliere estensore
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Il Pre. .’nte