Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9244 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9244 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MONTECCHIO MAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Esaminate le conclusioni della difesa del ricorrente il quale h depositato memoria con la quale in insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.NOME NOMENOME tramite il proprio difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza della Corte dì Appello di Venezia, la quale ha confermato, quanto all’affermazione di responsabilità penale del ricorrente, la sentenza del Tribunale di Vicenza che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art.186, comma 2, lett.c) e 2 bis C.d.S., commesso in Vicenza in data 29 giugno 2019 e lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di arresto ed euro 3.600 di ammenda.
2. Con un unico motivo di ricorso denuncia violazione di legge processuale ai sensi dell’art. 178 e 179 cod. proc. pen. in ragione della omessa notifica al difensore dell’avviso di fissazione della udienza in grado di appello. Assume inoltre che, sebbene l’imputato risultasse assistito e difeso anche da un altro difensore, nella persona dell’AVV_NOTAIO, quest’ultimo aveva rinunciato alla difesa con comunicazione tempestivamente comunicata (11.03.2025) all’autorità giudiziaria. Evidenziava infatti che l’avviso di fissazione della udienza di comparizione era stato trasmesso, tramite posta certificata, ad indirizzo di posta non corrispondente a quello del difensore di fiducia NOME COGNOME (EMAIL ) bensì all’omonimo collega di Foggia cui corrispondeva diverso indirizzo di posta certificata (EMAIL ) GLYPH e, GLYPH a GLYPH riscontro GLYPH di GLYPH tale affermazione, evidenziava i dati risultanti dagli identificativi dello studio legale del codice fiscale del ricorrente, indicati nel gravame, che risultavano associati all’indirizzo di posta certificata sopra indicato.
Assume ancora che l’omissione della notifica si era riverberat4 in maniera LLt GLYPH 92.1. (211 1 , decisiva GLYPH esercizi di difis -a dell’imputato, non essendo stato possibile richiedere la trattazione partecipata dell’impugnazione o la partecipazione personale dell’imputato, nonchè esercitare le prerogative di cui all’art.598 bis cod. proc. pen.; assume che, per giurisprudenza pacifica del giudice di legittimità, una tale carenza determina la nullità della instaurazione del rapporto processuale, nullità che si estende anche alla sentenza impugnata.
Il ricorso è stato deciso alla udienza del 20 gennaio 2026( all’esito di trattazione scritta. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 motivo di ricorso, di ordine processuale, appare fondato i atteso che il ricorrente, mediante l’allegazione al ricorso della prova del mancato perfezionamento dell’avviso di fissazione della udienza dibattimentale ad uno dei codifensori, pur rimanendo l’imputato rappresentato da altro difensore che non aveva provveduto ad eccepire la nullità, ha tempestivamente eccepito con il presente ricorso il vizio di nullità, a regime intermedio, dk cui risulta affetta vocatio in judicium del difensore fiduciario e gli atti ad essa conseguenti.
2. Invero nel procedimento di appello l’omessa citazione del co-difensore comporta una nullità a regime intermedio che, non attenendo alla fase del giudizio, bensì a quella degli atti preliminari, deve essere eccepita, in analogia a quanto previsto per il procedimento di primo grado dall’art. 180 cod. proc. pen., prima della deliberazione della sentenza (Sez.2, n.44363 de126/11/2010, D’Aria, Rv.249184) senza che rilevi la presenza o meno in udienza dell’imputato o del co-difensore ritualmente citato (Sez.1, n.19982 del 21/03/2013, Panella, Rv.256182; Sez.5, n.55800 del 3/10/2018, Intoppa, Rv.274620).
In generale è stato affermato che l’omissione dell’avviso ad uno dei due difensori dell’imputato della data fissata per l’udienza (nel caso di specie, per l’udienza dibattimentale di appello) non dà luogo a nullità assoluta, in quanto tale omissione non è annoverata tra quelle specificamente elencate nell’art. 179 cod. proc. pen., ma ad una nullità “a regime intermedio”, deducibile fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo. Tuttavia, qualora uno dei componenti del collegio difensivo compaia e non eccepisca l’omesso avviso al codifensore, desumibile dagli atti di causa, tale nullità deve intendersi sanata con la conseguente decadenza dalla possibilità di dedurla successivamente, poiché la nozione di “parte interessata” va interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo difensore, che, anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata ed assistita nel superiore interesse del suo ministero (nella specie, l’imputato era rimasto contumace Sez.6, n.38570 del 30/09/2008, COGNOME, Rv.241646).
2.1 Peraltro, come si afferma nella pronuncia richiamata, la rinuncia del codìfensore a proporre l’eccezione di nullità può presumersi quando il difensore comparso sia in grado di esercitare la relativa eccezione, avendo la conoscenza, o potendo acquisirla sulla base degli atti processuali, che la mancata presenza del codifensore officiato sia riconducibile alla omessa notifica dell’avviso di comparizione. A tale proposito le S.U. hanno prospettato un onere di
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collaborazione e di interlocuzione tra la parte o il difensore presente (sia pure sostituto ai sensi dell’art.97 comma 4 cod. proc. pen.), onere desumibile dall’art.420 ter, comma 5, cod. proc. pen. al fine di fare emergere le ragioni della mancata comparizione del co-difensore assente (Sez.U, n.39060 del 16/07/2009, Rotella, Rv.244187), al cui mancato assolvimento consegue la sanatoria della nullità a regime intermedio, non rilevata di ufficio o tempestivamente eccepita, in applicazione della disciplina ricavabile dagli art.180 comma 2 e 182 cod. proc. pen.
Nella specie peraltro la giurisprudenza richiamata non può trovare coerente applicazione / atteso che la mancata comparizione all’udienza del codifensore di fiducia è dipesa da una omessa notifica dell’avviso di comparizione per un errore della cancelleria, determinata dalla spedizione dell’avviso di comparizione a indirizzo telematico – PEC diverso da quello indicato dal difensore in quanto inoltrato, in ragione di una omonimia, ad altro avvocato / NOME COGNOME del foro di Foggia, errore che bare:33510 non poteva essere rilevato dal codifensore, pure astrattamente ammesso all’accesso agli atti del processo, in quanto il giudizio si era svolto con le forme non partecipate e gtk il codifensore, AVV_NOTAIO, nelle more del giudizio di appello – come allegato dalla parte ricorrente -, aveva rinunciato al mandato difensivo. Del resto, la stessa Corte di appello era stata indotta a riconoscere, in via preliminare, la ritualità della notifica e a procedere oltre nel dibattimento.
Si verte pertanto in ipotesi di nullità non rilevata dal Tribunale e non eccepita dalla difesa, del tutto sottratta alla sfera di conoscibilità della part processuale, la quale non era in condizione di sollecitare alcun tipo di interlocuzione con il giudicante, anch’esso tratto in inganno dalla certificazione di cancelleria attestante la ricevuta di inserimento dell’avviso nella casella postale del destinatario, realizzandosi pertanto un vizio occulto che ha inciso sulla regolarità della vocatio, vizio che è stato fatto valere con il primo atto con il quale le2 il difensore pretermesso è stato posto in condizione di eccepire la causa dtnullità.
Riconosciuta pertanto la nullità per assenza della notifica dell’avviso di comparizione al difensore di fiducia dell’imputato COGNOME NOME e l’impossibilità del co-difensore dell’imputato, peraltro rinunciante al mandato, di eccepirla tempestivamente, deve ritenersi la tempestività dell’eccezione formulata dall’imputato mediante il ricorso per cassazione, nel rispetto delle scansioni indicate dagli arit:180 e 182 cod.proc.pen., nullità che investe tutti gli at
processuali successivi e conseguentemente anche la sentenza oggetto di impugnazione, ai sensi dell’art.185 comma 1 cod.proc.pen.
In conclusione deve pronunciarsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nullità derivata con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per l’ulteriore corso.
Così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2026