Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36182 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36182 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 29.10.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento della sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui, in data 7.12.2018, il Tribunale del capoluogo campano aveva riconosciuto NOME COGNOME responsabile del delitto di ricettazione relativamente ad un assegno dell’importo di euro 1.900, frutto di clonazione, e lo aveva pertanto condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;
ricorre per cassazione, tramite il difensore, NOME COGNOME deducendo:
2.1 nullità assoluta ed insanabile della sentenza impugnata: rileva che il decreto di citazione per il giudizio di appello era stato notificato, anche ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ad un professionista diverso dal difensore di fiducia dell’imputato;
la Procura AVV_NOTAIO ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un “error in procedendo” ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (cfr., in tal senso, già, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 01; conf., successivamente, e tra le tante, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 05/06/2018, Rv. 273525 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, COGNOME, Rv. 255304 – 01).
Ed è proprio dalla verifica degli atti processuali che risulta come la sentenza di appello indichi, come difensore dell’imputato, l’AVV_NOTAIO, redattore dell’atto di gravame di merito e difensore di fiducia del COGNOME nel corso del giudizio di primo grado (cfr., la nomina del 12.7.2016, al fg. 63 del fascicolo di primo grado).
Va ribadito, con le parole di Sez. 2, n. 3967, del 20/12/2022, dep. 2023, Lunerti, Rv. 284310 – 01, che “… in materia di vizi della vocatio in ius GLYPH la nullità
assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (cfr., Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 005, Palumbo, Rv. 229539)”.
Pertanto, in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius occorre verificare nell’ordine: a) se la citazione sia stata “omessa” o “irregolare”, ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare” occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio.
Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che legittima la notifica “sostitutiva” al difensore nei casi in cui s impossibile eseguirla presso il domicilio eletto.
Tanto premesso, non par dubbio che, nel caso di specie, la notifica all’imputato sia avvenuta, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso soggetto diverso dal difensore di fiducia e con il quale il destinatario dell’atto no aveva alcun tipo di relazione; si tratta, perciò, non già di una notifica “irregolare ma di una notifica radicalmente “omessa”.
Del pari, nemmeno il difensore di fiducia aveva ricevuto alcun avviso dell’udienza di appello risultando perciò integrata una ulteriore ed autonoma causa di nullità assoluta ed insanabile (cfr., in tal sens Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, COGNOME, Rv. 263598 – 01, secondo cui l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod.proc.pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d’uffici e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.).
Alla nullità del giudizio di appello ciò non di meno celebrato senza che alcun avviso fosse pervenuto all’imputato o al suo difensore di fiducia, consegue
l’annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Napoli che procederà alla rinnovazione degli avvisi ed alla celebrazione del procedimento insanabilmente viziato.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Napoli per l’ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1’11.9.2024