Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2740 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2740 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato ad Atripalda in data 8/03/1986
avverso l’ordinanza del 17/09/2024 del Tribunale di Benevento
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Benevento in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di NOME COGNOME diretta ad ottenere, in via principale, la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Benevento, in data 16 maggio 2023, divenuta irrevocabile in data 2 novembre 2023, nonché la restituzione nel termine per proporre appello avverso il citato provvedimento , ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore di fiducia, Avv. A. COGNOME denunciando, con un unico motivo, violazione degli artt. 670, 175, 178, 185, 550 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
L’incidente di esecuzione era diretto ad ottenere la declaratoria di non esecutività della sentenza di condanna, emessa dal Tribunale di Benevento il 16 maggio 2024, con richiesta di restituzione nel termine, ai sensi degli artt. 670, comma 3 e 175 del codice di rito, segnalando che il decreto di citazione a giudizio non era stato regolarmente notificato ai destinatari dell’atto, con vizio della declaratoria di assenza, pronunciata nel dibattimento, ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen.
Il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta sostenendo che l’istituto di cui all’art. 670 cod. proc. pen. non può riguardare i vizi del procedimento avvenuti in sede di cognizione che avrebbero potuto determinare l’impugnazione della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo, ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen.
Diversamente, la difesa evidenzia che l’imputato aveva nominato il difensore di fiducia, in data 11 aprile 2019 e non aveva avuto notizie della definizione del processo penale a suo carico né della relativa sentenza di condanna. Ciò in quanto il difensore officiato non aveva mai ricevuto notifica del decreto di citazione a giudizio.
Si tratta di incolpevole mancata conoscenza del processo, derivante dall’invalidità delle notifiche della citazione a giudizio del 25 giugno 2020, in quanto pervenute a diverso difensore di fiducia dell’imputato, per l’udienza del 18 maggio 2021.
Pertanto, non può avere valenza dirimente l’ osservazione del Giudice dell’esecuzione secondo la quale il decreto di citazione a giudizio, con la nuova data di rinvio, è stato notificato ritualmente a mani dell’imputato, in data 31 maggio 2021, tenendo conto della nullità verificatasi per il mancato avviso al difensore di fiducia, avvocato COGNOME
Sicché, il decreto risulta notificato all’imputato per l’udienza dibattimentale, ma mai al suo difensore di fiducia, in quanto questa notifica risulta espletata ad altro difensore (avvocato COGNOME mai nominato, così determinandosi una nullità assoluta come da sentenza delle Sezioni unite di questa Corte, n. 24630 del 26 marzo 2015.
Il condannato, a fronte di tali emergenze, ha dedotto di non aver conosciuto la definizione del procedimento a suo carico e, quindi, la relativa sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio, per mancata notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia effettivamente nominato. Di qui l’incolpevole
mancanza di conoscenza del processo, derivante dall’invalidità della citazione a giudizio, per effetto di una nullità, ex art. 178 cod. proc. pen., che investe anche la pronunciata condanna.
Per tale ragione era stata proposta richiesta di restituzione nei termini per proporre impugnazione avverso la sentenza, nonché di ordinare la scarcerazione, ex artt. 175 cod. proc. pen., 670, comma 3, cod. proc. pen.
Infine, si deduce che il Giudice dell’esecuzione davanti al quale viene eccepita la nullità del titolo esecutivo, come è avvenuto nel caso di specie, è tenuto ad accertare la validità di tale titolo e a esaminare l’istanza presentata ai sensi dell’art 175 cod. proc. pen.
3.Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è infondato.
1.1. È opportuno ricordare che la questione relativa alla validità del titolo esecutivo si distingue da quella riguardante la richiesta di restituzione nel termine per impugnare perché la prima -alla quale è dedicata la disciplina di cui all’art. 670 cod. proc. pen. -trova la sua premessa nel difetto di conoscenza legale del provvedimento, mentre la seconda -regolata dall’art. 175 cod. proc. pen. -postula che il procedimento che deve assicurare la conoscenza legale, sia corretto e validamente concluso e che si sia creata una divergenza tra conoscenza legale e conoscenza effettiva della decisione, tale da aver ostacolato la proposizione dell’impugnazione, non riconducibile ad un atto volontario del condannato (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, COGNOME Rv. 271913 – 01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251; Sez. 6, n. 19219 del 2/3/2017, COGNOME, Rv. 270029 – 01).
Al riguardo questa Corte ha osservato (Sez. 1, n. 32984 del 15/06/2010, Condello, Rv. 248008; Sez. 1, n. 20862 del 30/3/2010, COGNOME, Rv. 247203; Sez. 6, n. 5169 del 16/01/2014, COGNOME, Rv. 258775) che l’art. 175, comma 2, cod. proc. pen., come sostituito dal d. l. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge del 22 aprile 2005, n. 60, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione”.
La formulazione della norma esclude il rimedio previsto se risulti la conoscenza del procedimento, ovvero del provvedimento e la volontaria rinunzia
riferibile alla partecipazione al primo, all’impugnazione del secondo. Ne discende che la mancanza di conoscenza del procedimento accompagnata da mancata volontaria rinunzia a comparire e la mancata conoscenza del provvedimento, a sua volta accompagnata da mancanza di volontaria rinunzia a impugnare, costituiscono condizioni che devono sussistere entrambe, in via cumulativa, per ottenere la restituzione in termini; sicché, difettando una delle due, deve essere negata la possibilità del giudizio d’impugnazione (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, COGNOME Rv. cit.).
Per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire e a impugnare la condizione preliminare ed essenziale è verificare se l’imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell’esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell’accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Inoltre, occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni, formali e sostanziali, idonee a consentirgli l’esercizio concreto dei suoi diritti.
1.2. È noto, poi, che, secondo la più autorevole giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 -01) le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall’omessa citazione dell’imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell’intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen., l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse.
In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, cui il Collegio aderisce, l’istanza di restituzione nel termine proposta dall’imputato dichiarato assente ai sensi dell’art. 420bis cod. proc. pen., non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione, di cui all’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, COGNOME, Rv. 283474) , nonché attesa l’ eterogeneità, per natura e funzione, dei due rimedi. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, cit.).
Orbene si osserva che, nel caso al vaglio, entrambe le istanze difensive, sono fondate sulla nullità della notifica all’imputato giudicato in assenza, per essere avvenuto, l’invio del decreto di citazione , a un difensore mai officiato dalla parte, peraltro diverso da quello nominato di fiducia, nullità, a parere della
difesa, non sanata dalla notifica a mani proprie del decreto di citazione all’imputato .
Si tratta di iter che, anzi, secondo la prospettazione del ricorrente, ha generato l’incolpevole ignoranza del processo, comunque , avendo formulato istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza emessa all’esito del giudizio di primo grado così instaurato .
Il rimedio, invero, a fronte delle deduzioni difensive, è, per quanto sin qui esposto, quello della rescissione ai sensi dell’art. 629 -bis cod. proc. pen., visto che si eccepisce la nullità, a fronte della quale si assume la mancanza di conoscenza del procedimento.
Sicché, ineccepibile appare il provvedimento nella parte in cui richiama, ai fini del pronunciato rigetto, la necessità per la parte che eccepisce la nullità della declaratoria di assenza, di ricorrere allo specifico rimedio della rescissione ex art. 629bis cit.
2.1. Si deve, poi, ribadire quanto alla richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. che, s enz’ altro deve essere riconosciuta la competenza anche a decidere sull’istanza ex art. 175 cod. proc. pen. in capo al giudice dell’esecuzione.
Si tratta, infatti, di fattispecie in cui detta istanza, per come è stata formulata, appare logicamente subordinata o alternativa all’accertamento della validità del titolo esecutivo, diversamente rientrando l’istanza nella competenza del giudice dell’impugnazione (Sez. 2, n. 29114 del 23/05/2019; Sez. 6, ord. n. 49876 del 29/11/2013, Rv. 258389 -01; Rv. 277017 -01; Sez. 1, n. 16645 del 20/04/2010, Rv. 247561 -01).
Peraltro, questa Corte di legittimità ha affermato il principio cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale il giudice dell’esecuzione decide sulla richiesta di restituzione del termine per proporre impugnazione, ai sensi dell’art. 670, comma 3, cod. proc. pen., anche quando, investito della richiesta di declaratoria di non esecutività del provvedimento, la dichiari inammissibile (Sez. 1, n. Sez. 6, n. 39279 del 17/09/2013, Dane, Rv. 256335 -01; Sez. 1, n. n. 27099 del 10/06/2011, Maenza, Rv. 250874 -01).
Ciò in quanto l’art. 670, comma 3, del codice di rito dispone che il giudice dell’esecuzione decide sulla restituzione se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento. Dunque, l’ampiezza e la generalità della locuzione testuale è tale da comprendere non solo i casi di rigetto ma anche quelli di inammissibilità de ll’ istanza di dichiarazione di non esecutività del provvedimento la cui deliberazione, comunque, radica la competenza del giudice dell’esecuzione.
2.2. Nel caso di specie, questo Collegio ravvisa un evidente contenuto reitettivo, da parte del G iudice dell’esecuzione, anche dell’istanza di restituzione
nel termine, a fronte della (pur inammissibile) richiesta di non esecutività della sentenza di cui si discute.
Infatti, il G iudice dell’esecuzione ha esposto che la notifica del decreto di citazione era avvenuta a mani proprie dell’imputato e, a tale ratio decidendi , il ricorrente non ha opposto, con il ricorso per cassazione, alcuna deduzione specifica circa la ricorrenza del caso fortuito o della forza maggiore ex art. 175 cod. proc. pen.
La motivazione illustrata, peraltro, è espressione univoca di delibazione dell ‘istanza di restituzione nel termine, in quanto sviluppa un argomento (l ‘ intervenuta notifica a mani proprie dell ‘imputato) incompatibile con la dedotta causa di restituzione nel termine. Invero, è noto che, nel valutare se la mancata presentazione dell’impugnazione nei termini di legge, da parte dell’imputato o della difesa tecnica nel suo interesse, sia riconducibile a colpa, personale o professionale, della parte (intesa nella sua articolazione di imputato e difensore) ovvero a fattori esterni, riconducibili alle nozioni di caso fortuito o forza maggiore, il giudice deve, in particolare, riscontrare peculiari o inusuali fattori esterni, nonché dar conto dell’idoneità o meno di essi a consentire, con l’ordinaria diligenza, un’utile ed efficace tempestiva presentazione dell’impugnazione.
Invero, vista la notifica a mani proprie del decreto di citazione e la nomina di un legale di fiducia, di cui rende conto il G iudice dell’esecuzione, non appare inesigibile, da parte dell’imputato, la costante verifica della circostanza se il suo difensore sia stato o meno in condizione di eseguire il mandato conferito, così come non sono nemmeno prospettate dal ricorrente circostanze, diverse dalla dedotta omessa notifica (da poter far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione o ai sensi dell’art. 629 -bis cod. proc. pen.), inerenti all ‘ impossibilità di adempiere al mandato conferito nei casi contemplati dall’art. 175 cod. proc. pen.
Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 16 gennaio 2025