Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAGLIARI il 26/06/1955
avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del PG che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte appello di Cagliari che, parzialmente riformando in punto di pena la sentenza del loc Tribunale per avere riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ha confermato dichiarazione di colpevolezza dell’imputato per i reati a lui ascritti.
Il ricorso consta di due motivi:
2.1. GLYPH Con il primo, si deduce violazione di legge, segnatamente degli artt. 15 e 161 cod. proc. pen. poiché il decreto di citazione a giudizio, per la prima udien 17 maggio 2022 nel giudizio innanzi al Tribunale, era stato notificato tramite depo presso la casa comunale ed il successivo invio della raccomandata, senza che l’uffic giudiziario compisse nuove ricerche dell’imputato. Da tale violazione, che comportato per l’imputato l’impossibilità di accedere ai riti alternativi, discend la nullità assoluta della notifica, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e procedimento, e non sanabile ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. La nu dell’anzidetta notifica determinerebbe altresì la nullità della sentenza di primo g comporterebbe la necessità di rinnovazione dibattimentale;
2.2. GLYPH Violazione dell’art. 24 Cost., avendo il vizio di notifica gravemente l il diritto di difesa dell’imputato.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricor rigettato.
In data 18 ottobre 2024 è pervenuta memoria di replica del difensore dell’imputato, avv. NOME COGNOME
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo non ha pregio. Si legge nell’impugnata sentenza che effettivamente, il decreto di citazione a giudizio fu notificato all’imputato per co giacenza, previo deposito in Comune della copia da notificare e spedizione del raccomandata con avviso di ricevimento non ritirata nel termine di dieci giorni. Ness dubbio, secondo la Corte territoriale, che si sia trattato di una modalità er notificazione, atteso che, stante la dichiarazione di domicilio, l’ufficiale giu procedente non avrebbe dovuto seguire le modalità previste dall’art. 157 cod. pr pen., ma avrebbe dovuto eseguire la notificazione con consegna al difensore ai sen
dell’ad GLYPH 161, GLYPH comma GLYPH 4, GLYPH cod. GLYPH proc. GLYPH pen. GLYPH (cfr. GLYPH Sez. GLYPH U, n. 28451 del 28/04/2011, Pedicone, Rv. 250120: “La notificazione di un att all’imputato, che non sia possibile presso il domicilio eletto per il mancato reperim nonostante l’assunzione di informazioni sul posto e presso l’ufficio anagrafe domiciliatario, che non risulti risiedere o abitare in quel Comune, deve essere eseg mediante consegna al difensore e non mediante deposito nella casa comunale con i correlati avvisi, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’ di domicilio”). Osserva tuttavia, correttamente, la Corte territoriale che tale irre non può essere qualificata come nullità assoluta, essendo stata oggetto di sanator sensi dell’art. 184 cod. proc. pen., poiché il difensore d’ufficio, alla prima udi 17 maggio 2022, nulla ha eccepito sulla erronea affermazione del Tribunale in ordin alla regolarità della citazione e alle conseguenti dichiarazioni di assenza dell’imp né la relativa ordinanza è stata oggetto di impugnazione; che, alla successiva udi del 26 settembre 2022, l’imputato era presente e l’eccezione difensiva sulla regol della citazione era stata tardivamente proposta, e cioè solo dopo che il Giud sull’accordo delle parti e alla presenza dell’imputato, aveva già assunto provvedim di natura istruttoria. Né, continua la Corte di appello, può sostenersi comparizione dell’imputato e del suo difensore sia stata determinata dal solo int di far rilevare l’irregolarità della citazione, avendo in precedenza interloquit richiesta di natura istruttoria dopo la verifica dell’integrità del contraddittorio.
Si tratta di motivazione conforme ai principi di diritto espressi da questa Sup Corte. In tema di notificazioni, invero, ove il decreto di citazione in giudi notificato all’imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente ele dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, ch dedotta entro i termini decadenziali previsti dall’art. 182 cod. proc. pen., sa l’irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l’effettiva co dell’atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità asso omessa notificazione di cui all’art. 179 cod. proc. pen. (Se n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME NOME, Rv. 284810). L’omessa effettuazione preventiva di nuove ricerche dell’imputato da parte dell’ufficiale giudiziario, nel c cui la notificazione venga eseguita mediante deposito dell’atto nella casa comuna integra peraltro una mera irregolarità, non rientrando detta ipotesi tra le contemplate dall’art. 171 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 11873 del 09/02/2010, Pr Rv. 246454).
Nel caso di specie, non ponendosi, per le ragioni testé richiamate – in partico presenza dell’imputato all’udienza del 26 settembre 2022 -, questione di conoscen effettiva del processo, si è fuori dal perimetro applicativo di garanzie v primariamente garantire l’effettiva conoscenza del processo da parte dell’imputa Con riguardo alla questione relativa all’inidoneità della notificazione a determina
conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, le Sezioni Unite di questa hanno chiarito come la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. pen. ricorra soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in co inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato hanno affermato che, qualora il ricorso non indichi specificamente le ragioni di inidoneità assoluta in concreto della notifica irrituale a determinare la conos effettiva del giudizio in appello, ed in mancanza di elementi dai quali il Collegio giungere autonomamente a tale conclusione, deve ritenersi la genericità de deduzione del vizio relativo alla sussistenza di un’ipotesi di nullità a (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229541, massimata nei seguenti termini: “L’imputato che intenda eccepire la nullità assoluta della citazi della sua notificazione, non risultante dagli atti, non può limitarsi a denunc inosservanza della relativa norma processuale, ma deve rappresentare al giudice non avere avuto cognizione dell’atto e indicare gli specifici elementi che consent l’esercizio dei poteri officiosi di accertamento da parte del giudice”).
Può dunque affermarsi, così come ha correttamente concluso la Corte territorial che la nullità a regime intermedio – verificatasi per l’erroneità della notifica, ef nelle modalità di cui all’art. 157 cod. proc. pen., anziché in quelle di cui all’ comma 4, cod. proc. pen. -, in mancanza di prova dell’inidoneità assolut determinare la conoscenza del giudizio di primo grado (che avrebbe generato la nulli assoluta invocata dalla difesa e che comunque non si è verificata nel caso di spe stante la presenza dell’imputato al processo, tale da far ritenere che ne abbia conoscenza), non è stata dedotta tempestivamente, subito dopo la sua realizzazio (vale a dire alla prima udienza innanzi al Tribunale, presente il difensore), comunque, nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato da tale irregolarità provo Si tratta di conclusioni in linea con la richiamata decisione delle Sezioni Unite Pal e con la giurisprudenza di legittimità successiva del massimo Collegio nomofilatti Invero, declinando un orientamento che si muove sotto l’egida di un canone general di “pregiudizio effettivo”, individuato come ragione ultima della disciplina delle n e, al tempo stesso, limite capace di perimetrarne i confini applicativi, la giurispr di legittimità ricorre, ai fini di verificare l’esistenza effettiva di un error in procedendo, all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo cui, perché sussi nullità, non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tip è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzi che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare. Si tratta di una prospett formalistica e più moderna, che connette l’invalidità alla presenza di un effettivo per la parte processuale quando la sanzione è collegata al risultato o scopo d prescrizione violata (oltre alla già citata Sez. U, n. 119 del 2005, COGNOME, in tale
si inseriscono Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269027; e precedenti n. 155 del 29/09/2011, Rossi, dep. 2012, Rv. 251497; n. 19602 de 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396). Essendo le forme processuali funzionali al celebrazione di un giusto processo, i principi che lo sovrintendono non possono ess compromessi da una nullità in sé irrilevante o inidonea a riverberarsi sulla validità atti processuali successivi (nella medesima ottica sostanzialistica di assicur conoscenza effettiva degli atti e della stessa esistenza del processo da dell’imputato, cfr. Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27942 Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, COGNOME, Rv. 275716).
La doglianza sull’impossibilità, conseguente alla erronea notificazione, di chieder alternativi trova risposta in quanto sinora osservato. In ogni caso, il Collegio ril il difensore, presente alla prima udienza, ben avrebbe potuto – ove munito di proc speciale – fare richiesta di riti alternativi: richiesta che non risulta es formulata.
Il secondo motivo risulta assorbito.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle s processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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Il PrehifI l ente