Notifica Nulla: Se l’Imputato si Difende, il Vizio è Sanato?
La corretta comunicazione degli atti giudiziari è un pilastro del diritto di difesa. Ma cosa succede se si verifica una notifica nulla del decreto di citazione a giudizio e l’imputato, nonostante ciò, partecipa attivamente al processo? Un’ordinanza della Corte di Cassazione fornisce un chiarimento fondamentale: le scelte difensive successive possono ‘sanare’ il vizio iniziale, rendendo inutile ogni successiva lamentela. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna a 8 mesi di reclusione e 800 euro di multa, emessa dal Tribunale e successivamente confermata in Appello. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la violazione della legge processuale a causa di una presunta notifica nulla del decreto di citazione a giudizio del primo grado. Secondo la difesa, questo vizio avrebbe dovuto invalidare l’intero processo sin dall’inizio.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Notifica Nulla
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. I giudici non sono entrati nel merito della presunta irregolarità della notifica, poiché hanno ritenuto che un altro elemento fosse decisivo: il comportamento processuale tenuto dall’imputato stesso.
Le Motivazioni: La Conoscenza dell’Atto Supera il Vizio Formale
Il cuore della motivazione risiede in un fatto incontestabile: dopo l’emissione del decreto di citazione, l’imputato aveva dato mandato al proprio difensore di definire la controversia attraverso il rito abbreviato. Questa scelta, secondo la Cassazione, è la prova inequivocabile che l’imputato era venuto a piena conoscenza dell’atto e delle accuse a suo carico, potendo così esercitare pienamente il proprio diritto di difesa.
In termini giuridici, si è verificata una ‘sanatoria’ del vizio. Lo scopo della notifica è garantire che l’accusato sia informato per potersi difendere. Se l’imputato si difende attivamente, scegliendo addirittura una strategia processuale come il rito abbreviato, quello scopo è palesemente raggiunto. Di conseguenza, lamentarsi di un vizio formale diventa un’argomentazione pretestuosa e priva di fondamento, poiché non ha causato alcun pregiudizio concreto al diritto di difesa.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio di pragmatismo processuale: la forma non può prevalere sulla sostanza quando i diritti fondamentali sono stati di fatto garantiti. Per gli avvocati e i loro assistiti, l’insegnamento è chiaro: eccepire una notifica nulla è una strategia inefficace se, allo stesso tempo, sono stati compiuti atti che dimostrano la piena conoscenza del procedimento. Inoltre, la declaratoria di inammissibilità ha comportato per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, un monito contro la proposizione di ricorsi palesemente infondati.
Una notifica del decreto di citazione a giudizio può essere considerata valida anche se presenta dei vizi?
Sì, secondo questa ordinanza, un vizio di notifica viene ‘sanato’ e diventa irrilevante se l’imputato compie atti successivi (come la richiesta di rito abbreviato) che dimostrano in modo inequivocabile di aver avuto conoscenza del procedimento e di aver potuto esercitare il proprio diritto di difesa.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, equitativamente fissata dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la giustizia con un’impugnazione priva di seri motivi.
La richiesta di rito abbreviato sana un difetto di notifica?
Sì. La Corte ha stabilito che la scelta di chiedere il rito abbreviato è un comportamento che implica la piena conoscenza dell’atto di accusa e la volontà di difendersi nel merito, rendendo superata qualsiasi precedente questione sulla regolarità della notifica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24620 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24620 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che con sentenza depositata in data 28 aprile 2023 la Corte di appello di Salerno ha confermato la precedente sentenza del 18 febbraio 2022 con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato COGNOME NOME alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 800,00 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge con riferimento alla violazione degli artt. 178, lett. C) e 185 cod. proc. pen.; più in particolare il ricorrente censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto valida ed efficacie la notifica del decreto di citazione a giudizio introduttivo del procedimento di primo grado.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il motivo addotto è manifestamente infondato atteso che il Tribunale aveva già evidenziato il perfezionamento della procedura di notificazione del decreto di citazione a giudizio dando rilievo alla circostanza che il ricorrente, successivamente all’emissione, aveva dato mandato al proprio difensore di definire la controversia con rito abbreviato in tal modo dimostrando di aver avuto conoscenza dell’atto in questione;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2023
DE POSIT
Il Consigliere estensore
il Presidente