Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 36886 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 36886 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2017 della Corte d’appello di Milano
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME udito il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’annullamento della sentenza senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello competente per il giudizio; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice di rinvio ex art. 627 cod. proc. pen., in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 29 giugno 2010, rideterminava la pena nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto responsabile in ordine al reato di detenzione ai fini di cessione di 41,3 kg lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Avverso la sentenza, l’imputato – per il tramite del difensore di fiducia – ha presentato ricorso affidato a due motivi con cui ha dedotto:
violazione di legge per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio del processo di appello nei confronti del difensore e dell’imputato con conseguente nullità di tutti gli atti processuali compiuti.
Né l’imputato i né il difensore di fiducia – a seguito della sentenza di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione – erano stati edotti del processo di appello bis: processo che si era, dunque, svolto in assenza delle parti e senza che le stesse ne fossero venute a conoscenza.
La notifica della vocatio in ius era stata effettuata nei confronti dell’AVV_NOTAIO, difensore di ufficio di NOME COGNOME nel corso del primo grado di giudizio e nel corso del primo processo di appello, che, nelle more, era stato tuttavia sostituito dal difensore di fiducia, in persona dell’AVV_NOTAIO.
Anche la notifica nei confronti dell’imputato, dichiarato irreperibile, era stata disposta – ai sensi dell’art. 161, comma, 4 cod. proc. pen. – presso lo studio del difensore d’ufficio e non presso lo studio del difensore di fiducia, di guisa che il COGNOME non era stato posto nelle condizioni di conoscere l’avvio del processo a suo carico.
Il processo di appello si era, infatti, concluso con sentenza di condanna dell’imputato, divenuta res iudicata senza che lo stesso e il di lui difensore sapessero alcunchè. Ed invero, solo la revoca del giudicato – disposta, ex art. 270 cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Milano per vizio di notifica dell’estratto contumaciale – aveva consentito al ricorrente di presentare il ricorso in esame.
-vizio di motivazione per illogicità in relazione al trattamento sanzionatorio, per avere la Corte di appello rideterminato la pena nel rispetto della nuova cornice normativa, secondo i principi fissati nella sentenza rescindente, purtuttavia discostandosi dal minimo, sulla base delle stesse argomentazioni che il giudice di primo grado aveva, nondimeno, utilizzato per la fissazione della pena in misura pari al minimo edittale.
Alla odierna udienza – che si è svolta alla presenza delle parti – il Pubblico Ministero e il difensore del ricorrente hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto con assorbimento delle ulteriori doglianze in punto di dosimetria della pena.
1.1. Dalla lettura del carteggio processuale – consentita in sede di legittimità nel caso di vizi procedurali – risulta che il decreto di citazione a giudizio per il
processo di appello bis, incardinato a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, veniva notificato al difensore di ufficio dell’imputato nonostante lo stesso fosse ritualmente assistito da un difensore di fiducia con nomina depositata in atti e, ai sensi dell’art. 161 comma 4 cod. proc. pen., presso lo studio del difensore d’ufficio.
Il processo di appello veniva incardinato e concluso con sentenza di condanna nei confronti di COGNOME senza che il difensore dell’imputato e lo stesso imputato partecipassero alla udienza di trattazione.
1.2. Ad avviso del Collegio tale modus procedendi è causa di nullità assoluta ed insanabile di tutti gli atti del processo e della sentenza quale atto conclusivo dell’iter procedimentale ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen.
Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende a ribadire, la nullità assoluta ed insanabile ricorre sia quando la notificazione della vocatio in ius sia stata completamente omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, essa risulti comunque inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto. Di contro, tale vizio non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539).
Dunque, occorre distinguere tre ipotesi: a) omissione della notifica della vocatio in ius; b) irregolarità della notifica della vocatio in ius; c) notifica della vocatio in ius effettuata con modalità differenti da quelle prescritte.
Nel caso in cui la citazione sia stata effettuata seguendo un iter differente da quello ex lege previsto, occorre, in ogni caso, verificare se e in che modo la “irregolarità” abbia precluso la effettiva conoscenza del processo. In caso positivo, la conseguenza sarà inevitabilmente la nullità assoluta ed insanabile dell’atto. Diversamente accadrà, invece, nelle ipotesi in cui l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era diretto, ovvero abbia assicurato la conoscenza certa in capo al destinatario dell’atto introduttivo del giudizio.
1.3. Ebbene, nel caso in oggetto, la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata disposta in favore di un soggetto totalmente “estraneo al processo” di appello e non legato da alcun rapporto fiduciario con l’imputato.
La notifica “sostitutiva” non è, dunque, semplicemente irregolare, ma è senza dubbio parificabile ad una notifica mancante, perché priva di base legale e perché consistita nella consegna dell’atto di citazione a persona diversa dall’imputato e dal difensore di fiducia.
La mancata incardinazione e formazione del contraddittorio genera nullità assoluta ed insanabile.
1.4. A tanto consegue l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per il giudizio. Così deciso, 22/10/2025