Notifica Nulla e Ricorso in Cassazione: Quando l’Impugnazione è Destinata al Fallimento
La corretta notificazione degli atti giudiziari è un pilastro fondamentale del processo penale, garantendo il diritto di difesa dell’imputato. Ma cosa accade quando si contesta una presunta notifica nulla basandosi su un’errata ricostruzione dei fatti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale ci offre un chiaro esempio di come un ricorso, seppur basato su principi giuridici corretti, possa essere dichiarato inammissibile quando la realtà processuale dimostra il contrario, con conseguenze economiche per il ricorrente.
Il Caso: La Contestazione sulla Notifica del Decreto di Rinvio a Giudizio
Il difensore di un imputato, condannato in primo e secondo grado per truffa, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la nullità della notifica del decreto di rinvio a giudizio. Secondo la difesa, l’atto era stato consegnato a un terzo, qualificatosi come “addetto al servizio del destinatario”, senza che fosse seguito il perfezionamento della notifica tramite l’invio della raccomandata informativa, come previsto dalla legge. Tale omissione, a dire del ricorrente, avrebbe viziato l’intero procedimento, impedendo all’imputato di avere effettiva conoscenza del processo a suo carico sin dall’inizio.
La difesa sosteneva che questa irregolarità configurasse una notifica nulla, minando alla base il diritto di difesa e richiedendo l’annullamento della sentenza di condanna.
La Decisione della Corte: La notifica nulla non sussiste
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la tesi difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due argomenti principali e decisivi.
In primo luogo, la Corte d’Appello aveva già evidenziato un fatto cruciale: allo stesso indirizzo era stato successivamente notificato, con consegna a mani proprie dell’imputato, un decreto di differimento della prima udienza. Questo dimostrava inequivocabilmente che l’interessato era stato messo a conoscenza del processo sin dalle prime fasi, potendo così esercitare pienamente il suo diritto di difesa. Di conseguenza, non si era verificato alcun pregiudizio concreto.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto più rilevante, la Corte di Cassazione, in qualità di “giudice del fatto processuale”, ha esercitato il suo potere di verificare direttamente gli atti del fascicolo. Da tale controllo è emerso che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la raccomandata informativa (il cosiddetto avviso) era stata effettivamente spedita, come attestato dall’annotazione sulla cartolina verde di ritorno. L’assunto su cui si basava l’intero ricorso era, quindi, fattualmente infondato.
le motivazioni
La motivazione della Suprema Corte è illuminante. I giudici ribadiscono un principio fondamentale: la nullità di una notifica non può essere dichiarata se non ha causato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa. Nel caso di specie, l’imputato aveva ricevuto personalmente la comunicazione del rinvio d’udienza, dimostrando di essere a conoscenza del procedimento. Questo sana, di fatto, qualsiasi potenziale vizio precedente.
Ancor più importante è il ruolo attivo della Corte di Cassazione nel verificare la veridicità delle affermazioni del ricorrente. La Corte non si è limitata a valutare in astratto la questione giuridica della notifica nulla, ma è scesa nel concreto, esaminando le prove documentali (la cartolina verde). Questa verifica ha smontato alla radice il motivo del ricorso, rivelandone la manifesta infondatezza.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende (€ 3.000,00) non è una mera formalità, ma una sanzione per aver adito la Corte con un ricorso colposamente basato su presupposti fattuali inesistenti, causando un inutile dispendio di risorse giudiziarie.
le conclusioni
Questa sentenza offre due lezioni pratiche di grande importanza. La prima è che un vizio di notifica, per essere rilevante, deve aver prodotto un danno concreto e dimostrabile al diritto di difesa. La seconda, e più cruciale, è l’onere per la parte che impugna di verificare con la massima diligenza i presupposti di fatto su cui fonda le proprie censure. Ricorrere in Cassazione basandosi su una ricostruzione errata degli atti processuali non solo porta a una dichiarazione di inammissibilità, ma espone anche a significative conseguenze economiche, sottolineando la serietà e il rigore richiesti nell’ultimo grado di giudizio.
Cosa succede se la notifica di un atto giudiziario viene consegnata a un terzo e non al destinatario?
La notifica è potenzialmente valida, ma la legge (in particolare l’art. 7 della L. 890/1982) prevede che l’agente postale debba inviare al destinatario una raccomandata informativa per avvisarlo dell’avvenuta consegna. Se questo avviso viene spedito, come verificato dalla Corte in questo caso, la notifica si perfeziona e non può essere considerata nulla.
Un’irregolarità nella notifica iniziale rende sempre nullo l’intero processo?
No. Come chiarito dalla Corte, se l’imputato viene successivamente a conoscenza del procedimento (ad esempio, tramite la notifica di un rinvio d’udienza consegnata a mani proprie) e viene messo in condizione di difendersi, non si verifica alcun pregiudizio concreto. In assenza di un danno effettivo al diritto di difesa, l’irregolarità iniziale non è sufficiente per annullare il processo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso in Cassazione basato su fatti errati?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile perché basato su presupposti di fatto che si rivelano inesistenti a un controllo degli atti, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che presentare un’impugnazione senza la dovuta verifica integri un profilo di colpa.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4345 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4345 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CAULONIA il 23/03/1957
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di COGNOME NOME propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 16 maggio 2024, che ha confermato la sentenza di condanna di primo grado per il reato di truffa.
1.1 II difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto il rinvio a giudizio dell’imputato, che risultava essere stato notificato per posta e consegnato a tale NOME COGNOME qualificatosi come addetto al servizio del destinatario; si era sostenuto non esservi la prova della effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario in quanto lo stesso, come risultava dalla autocertificazione prodotta in calce all’istanza di ammissione del patrocinio a spese dello stato, risultava risiedere in Marina di Gioiosa ionica ed era stato del tutto pretermesso l’adempimento della notificazione dell’atto a mezza di raccomandata previsto dall’art. 7 comma 3 della legge n.890/82; su tale ultimo aspetto nulla aveva detto il giudice di appello, e poiché la notifica dell’atto al destinatario poteva dirsi perfezionata unicamente ove il postino abbia provveduto all’invio del menzionato avvertimento di consegna con lettera raccomandata, ne derivava la nullità della notifica che aveva disposto il giudizio e degli atti conseguenti (viene citata Cass. Civ. sez.VI, ordinanza n.2 dell’11.03.2022).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. La Corte di appello ha infatti evidenziato che è stato notificato, mediante consegna a mano dell’interessato, allo stesso indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica del decreto che dispone il giudizio, il decreto di differimento della prima udienza per cui nessun pregiudizio della difesa si è verificato, posto che l’imputato è stato direttamente informato sin dalla prima udienza effettivamente tenutasi del processo a suo carico.
Inoltre, correttamente è stata richiamata in ricorso la giurisprudenza secondo la quale “La notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia a quest’ultimo mediante l’avviso ex art. 7, comma 3, della I. n. 890 del 1982” (Cass. Civ. sez. 3, ord. n. 22095 del 24/07/2023, Rv. 668602 – 01); deve però rilevarsi che, nel caso in esame, questa Corte ha potuto constatare, quale giudice del fatto processuale, che il previsto avviso è stato spedito, come risulta dalla annotazione sulla cartolina verde presente nel fascicolo.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichi inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve es condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 15/01/2025