Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 40599 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 40599 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Legnano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/12/2023 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, che ha contestato la requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO insistendo per l’accoglinnento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Brescia ha confermato l la condanna emessa nei confronti di NOME COGNOME, per il reato di cui all’art. 334, primo comma, cod. pen.
4.
2.Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso NOME COGNOME, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della notifica del decreto di citazione in appello all’imputato perché avvenuta presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. nonostante l’assenza di una dichiarazione o elezione di domicilio (attestata dallo stesso Tribunale all’udienza del 3 dicembre 2018) e il verbale della Polizia giudiziaria del 19 ottobre 2023 in cui il luogo di domicilio era indicato in INDIRIZZO Volongo dove era sottoposto alla misura alternativa.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata mancando la prova che il ricorrente avesse l’effettiva disponibilità del bene in sequestro, tale da determinare il problema della qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod. pen.
2.3. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione del fatto, di cui non è stata fornita alcuna descrizione rispetto alla condotta materiale del ricorrente, fondata erroneamente sulla mancata denuncia di furto da parte del custode dell’autovettura, senza valutare il trasferimento di COGNOME risultante dalla certificazione della polizia giudiziaria.
2.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in quanto la sentenza impugnata ha qualificato il fatto ai sensi dell’art. 334 cod. pen., anziché dell’art 335 cod. pen., senza tenere conto dell’orientamento della Corte di cassazione, tra cui Sez. 6, n. 31256 del 21/06/2016, secondo il quale per configurare il delitto è necessario un comportamento attivo dell’agente volto ad ostacolare l’attività della procedura, di cui non vi è traccia neanche sotto il profilo di un comportamento consapevolmente omissivo.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. sulla base dei parametri riguardanti i delitti contro il patrimonio, tra i quali il valore dell’oggetto del de senza che risulti che l’imputato abbia tratto un beneficio economico dalla convivenza asseritamente accertata, risultando peraltro risalenti le condanne riportate.
2.6. Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’art. 62bis cod. pen. in quanto la sentenza impugnata ha negato l’applicazione delle t &attenuanti generiche all’imputato nonostante l’esiguità del danno .i4′ rudimentali modalità della condotta.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28
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ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato con riferimento al primo assorbente motivo.
Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte in ragione dell’eccezione processuale formulata, è risultato che NOME COGNOME non ha mai dichiarato o eletto domicilio e le notifiche del presente procedimento in primo grado sono avvenute in INDIRIZZO, indirizzo contenuto sia nel verbale di sequestro amministrativo del mezzo, oggetto dell’imputazione, sia nell’atto di appello del difensore di ufficio ed indicato come residenza di COGNOME.
Il decreto di citazione in appello, emesso il 17 ottobre 2023, indica l’imputato “elettivamente domiciliato in Brescia, INDIRIZZO” e risulta notificato presso il difensore di ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in quanto COGNOME non era stato trovato a quell’indirizzo, nonostante dal verbale di vane ricerche della polizia giudiziaria del 19 ottobre 2023 risultasse risiedere nel Comune di Volongo in INDIRIZZO.
Orbene, posto che l’indicazione della formale domiciliazione non risulta corrispondere alla realtà del dato processuale, non avrebbe potuto procedersi alla notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. neppure in relazione alla sopravvenuta inidoneità del domicilio ritenuto, giacché le modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 hanno comportato l’eliminazione del riferimento a tale di domiciliazione: ne discende che avrebbe dovuto procedersi alla notifica in luogo diverso, in particolare nel luogo conosciuto come attuale residenza del ricorrente, ciò che avrebbe dovuto peraltro preferirsi anche nel vigore della disciplina previgente, attesa la necessità di assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto, tanto più con riguardo ad un atto introduttivo (si rinvia a Sez. 6, n. 46788 del 18/10/2023, Horomei, Rv. 285565).
Da ciò consegue che la notifica del decreto di citazione in appello all’imputato risulta affetta da nullità assoluta ed insanabile e, come tale, deducibile per la prima volta anche in Cassazione, come avvenuto nella specie (tra le tante, Sez. 6, n. 8048 del 31/01/2019, Lamarina, Rv. 275425 che ha precisato come, nel caso in cui l’imputato sia assistito d’ufficio, non possa neppure presumersi che abbia avuto conoscenza del procedimento in virtù del rapporto fiduciario che lo
lega al difensore, come invece ha affermato nel diverso caso in cui la notifi stata effettuata verso il difensore di fiducia), con l’effetto che la impugnata deve essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla C di appello di Brescia per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla Corte di appello di Brescia per l’ulteriore corso.
Così deciso il 27 settembre 2024
La Consigliera estensora
Il Presidente