Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9883 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MARIANO COMENSE il 17/09/1991
avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha conekleo ch-ledggcle
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Il Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza del Tribunale di Monza n. 657 del 17.11.2023 con trasmissione degli atti al Tribunale di Monza.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 10 luglio 2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza del 17 febbraio 2023, con la quale era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda, in ordine al reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi dell’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, perché I’ll settembre 2019, senza giustificato motivo, aveva portato fuori dalla propria abitazione un coltello a farfalla, con lama di 10 cm, strumento atto a offendere le persone.
Il ricorrente denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all’art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe in maniera errata dichiarato la sussistenza di una volontaria sottrazione della conoscenza del procedimento da parte dell’imputato ai sensi dell’art. 420-bis, comma 3, cod. proc. pen., nonostante fosse emerso che I’ll settembre 2019, in sede di identificazione dinanzi alla polizia giudiziaria, l’imputato, per il quale veniva nominato un difensore d’ufficio, aveva eletto domicilio presso il suo indirizzo di residenza; che l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e la citazione diretta a giudizio venivano notificati con immissione degli atti nella cassetta della posta, vista l’assenza del destinatario; che tali atti erano tornati al mittente, anche considerando che, sin dal 19 febbraio 2020 (prima delle sopra citate notifiche), l’imputato risultava essere senza fissa dimora e con residenza fittizia; che all’udienza del 3 giugno 2022 il difensore d’ufficio aveva dichiarato di non aver avuto alcun contatto con l’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto evidenziare che, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non sia consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, non è sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizione della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma
è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, atteso che solo tale adempimento garantisce l’effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa (Sez. 4 n. 4359 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285752).
Nel caso di specie, il giudice di merito non ha correttamente valorizzato il fatto che l’imputato non aveva ricevuto gli atti notificati (in particolare, l’avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione diretta a giudizio) e che, quindi, vi era il dubbio che lo stesso avesse avuto conoscenza del contenuto di tali atti, anche considerando che le notifiche degli atti avevano trovato compiuta giacenza presso un indirizzo di residenza non più attuale, per quanto indicato dell’imputato in sede di elezione di domicilio.
Ai fini della dichiarazione di assenza, poi, non poteva considerarsi presupposto idoneo il fatto che tali atti erano stati notificati al difensore d’ufficio, posto che emerso come non vi era stata un’effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l’indagato, tale da poter ritenere con certezza che quest’ultimo avesse avuto conoscenza del procedimento.
Il ricorso, pertanto, deve trovare accoglimento, posto che, in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza (Sez. 3, n. 48376 del 09/11/2022, Naouar, P.v. 284062).
In forza di quanto sopra, la Corte deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del giudice di primo grado, cui devono trasmettersi gli atti per l’ulteriore corso del procedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e la sentenza del Tribunale di Monza del 17 febbraio 2023 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Monza per l’ulteriore corso.
Così deciso il 12/12/2024