Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 40867 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 40867 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza per il nuovo giudizio
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che ha confermato la decisione di primo grado con cui l’imputato è stato condannato in relazione al reato di diffamazione aggravata e continuata commesso ai danni di NOME COGNOME.
Il ricorso denuncia violazione di legge con riguardo alla omessa notifica del decreto d citazione per il giudizio di primo grado e alla relativa dichiarazione di assenza.
La difesa contesta l’esistenza in atti dell’avviso di ricevimento del decreto di citazio giudizio, evocato dalla Corte d’appello per rigettare l’analogo motivo di impugnazione proposto nel giudizio di secondo grado, e rileva che la conoscenza del procedimento non è desumibile dalla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c proc. pen., unico atto validamente presente nel fascicolo, richiamando al riguardo giurisprudenza di legittimità.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale della Corte di cassazione, NOME COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta l’annullamento della sentenza impugnata e di quella primo grado, con trasmissione degli atti al tribunale di Cosenza per il nuovo giudizio. 2.1. La difesa del ricorrente, considerata la requisitoria del AVV_NOTAIO Procurat generale, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento dell sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale e/o alla Corte d’appello di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La Corte d’Appello ha ritenuto il decreto di citazione per il giudizio di primo gr ritualmente notificato all’imputato ricorrente a mezzo posta, considerato che l’avviso consegna plico risultava ritirato a mani dal destinatario in data 15.11.2017; la Cor territoriale ha così rigettato l’eccezione preliminare di nullità proposta dalla dife omessa notifica del decreto introduttivo del giudizio di primo grado.
Tuttavia, da una verifica svolta dal Collegio in ordine agli atti del fascicolo – consen in ragione della natura processuale del vizio dedotto – l’avviso di ricevimento che risu essere stato ritirato è quello diretto alla persona offesa con la raccomandata NUMERO_CARTA: è leggibile chiaramente, infatti, la firma di NOME COGNOME, che è i nome della vittima del reato.
Viceversa, l’avviso di consegna dell’addetto alla notifica a mezzo posta dirett all’imputato reca altro numero e non risulta essere stato ritirato in alcun modo: il pie
depositato presso l’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario e mancanza di persone abilitate alla ricezione, non è stato ritirato e neppre risulta presente i l’avviso di ricevimento della ulteriore raccomandata spedita con la comunicazione dell’avvenuto deposito.
Invero, in tema di notificazioni a mezzo posta, nel caso in cui l’atto notificando non consegnato al destinatario per il suo rifiuto a riceverlo ovvero per la sua temporanea assenza o per l’assenza o l’inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, no sufficiente, per provare il perfezionamento della procedura notificatoria, la spedizio della raccomandata con la comunicazione dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale, ma è necessario che l’organo notificante dia dimostrazione dell’avvenuta ricezione dell’atto da parte del destinatario, garantendo solo tale adempimento la sua effettiva conoscenza dell’atto processuale e l’esercizio dei diritti di difesa (cfr. Sez 4359 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 285752 – 01).
2.1. La dichiarazione di assenza dell’imputato, inoltre, è stata erroneamente dichiarata dal giudice di primo grado, in contraddizione con la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice, secondo cui essa può essere desunta solo dalla rituale notifica di un atto di vocatio in iudicium e non – come invece ritenuto dal Tribunale – dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. (cfr. Sez. U, n. 28912 del 28/2/2019, Innaro, Rv. 275716, in tema di restituzione ne termine ex art. 175 cod. proc. pen.).
Le condizioni per dichiarare legittimamente l’assenza di un imputato sono state ulteriormente chiarite da Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420, secondo cui il processo in assenza non costituisce una sanzione ed i cd. indici di conoscenza del processo fanno riferimento a situazioni che necessitano di caratteri di effettività rispetto alle modalità con cui sono realizzate.
Inoltre, è utile rammentare che, nella parallela prospettiva della rescissione del giudica egualmente si è ampiamente spiegato come l’effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all’accusa contenuta in un provvedimento formale di “vocatio in iudicium” (cfr. Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931).
Si tratta di una ineludibile necessità che l’accusato abbia conoscenza del processo e non del mero procedimento nella fase di indagini, come ha chiarito la sentenza Innaro e la giurisprudenza successiva; quindi, vi è necessità che egli abbia conosciuto i provvedimento formale di “vocatio in iudicium”, contenente la descrizione del fatt oggetto della imputazione e della data e del luogo di svolgimento del giudizio.
E la conoscenza deve essere effettiva, non meramente legale e nemmeno presunta, fatta salva la prova che l’imputato sia consapevolmente informato della citazione in giudizio e dell’accusa penale a lui rivolta e abbia rinunciato a comparire ovvero si s deliberatamente sottratto alla conoscenza del processo: in tal caso l’assenza potrà essere
legittimamente dichiarata (in tal senso, cfr. da ultimo Sez. 6, n. 24729 del 7/3 Cheickh, Rv. 286712 e Sez. 5, n. 19949 del 6/4/2021, Olguin, Rv. 281256).
3, Arl4a-Aucesli…qliantd La sentenza impugnata, pertanto, e quella di primo grado essere annullate senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Co l’ulteriore corso.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponend trasmissione degli atti al Tribunale di Cosenza, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 2 ottobre 2024.