Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13605 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13605 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Napoli il 14/09/1960 avverso l’ordinanza del 17/04/2024 del TRIBUNALE di Napoli esaminati gli atti, visti il provvedimento impugnato e il ricorso, udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, su richiesta del Pubblico ministero, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME COGNOME con la sentenza del Tribunale di Napoli in data 5 giugno 2009, irrevocabile il 26 luglio 2015, per inadempimento degli obblighi imposti.
Ricorre per cassazione il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, avv. COGNOME ed eccepisce la nullità dell’ordinanza per omessa citazione dell’interessato.
L’udienza del 17 aprile 2024 era stata celebrata previa dichiarazione di assenza di RAGIONE_SOCIALE, senza svolgere alcuna verifica della correttezza della notifica a questi dell’avviso di fissazione dell’udienza.
La notifica, invero, tentata alla INDIRIZZO in Giuliano in Campania, non era giunta a buon fine, risultando il condannato sconosciuto a tale indirizzo, perchØ emigrato nel Comune di Ercolano nel 2016, come si legge nel verbale di vane ricerche redatto dalla Polizia Municipale e dalla scheda anagrafica del Comune di Giuliano in Campania, allegate al ricorso ai fini dell’autosufficienza.
Nessun tentativo di notifica era effettuato in Ercolano, mentre la notifica era effettuata esclusivamente al difensore di ufficio, avv. NOME COGNOME erroneamente indicata nel verbale di
R.G.N. 38196/2024
udienza quale difensore di fiducia; nessuna nomina era fatta da COGNOME per il procedimento di esecuzione, laddove nel giudizio di merito egli era assistito dal difensore fiduciario avv. COGNOME
Si sarebbe realizzata una nullità che travolgerebbe il provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME con requisitoria scritta pervenuta l’11 dicembre 2024, ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato per le ragioni che s’indicano appresso.
Come emerge dagli atti del fascicolo, esaminati dal Collegio in considerazione della natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2020, Policastro, Rv. 220092), l’ufficiale giudiziario tentò di notificare l’avviso di fissazione della data dell’udienza camerale al D’Alfonso presso l’indirizzo di INDIRIZZO in Giuliano in Campania, ciò che non fu possibile da informazioni assunte in loco il destinatario risultava trasferito in Ercolano. Nondimeno, in quel Comune non fu tentata alcuna notifica dell’avviso di fissazione della data dell’udienza camerale, che, quindi, non fu portata a conoscenza dell’interessato.
A tal proposito, va ribadito il principio, che il Collegio condivide e a cui intende dare continuità, secondo cui nel procedimento di esecuzione l’omessoavviso, tanto all’interessato quanto al difensore di fiducia, della data diudienzaŁ causa di nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessacitazione dell’imputatoe del suo difensore nei casi in cui ne sia obbligatoria la presenza (sul primo aspetto si veda Sez. 3, n. 404 del 11/11/2020, COGNOME, Rv. 280189; (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265235; sul secondo cfr. Sez. 1, n. 430095 del 11/11/2011, COGNOME, Rv.250997).
Tale nullità travolge il provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio perchØ nel nuovo procedimento camerale sia correttamente integrato il contraddittorio.
In conclusione, va disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 08/01/2025.
Il Presidente NOME COGNOME