Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 31413 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31413 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Sabbioneta il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/01/2024 del Gip del Tribunale di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento dell’ordinanza impugnata rinviando al giudice dell’esecuzione per la rinotifica del decreto di condanna.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME RAGIONE_SOCIALE è stato sottoposto a indagini nel procedimento n. 3355/16 r.g.n.r. iscritto presso il registro tenuto dalla Procura della Repubblica di Bologna in relazione al reato di cui all’art. 334, comma secondo, cod. pen. commesso in Anzola Emilia il 14 marzo 2014.
1.1. Nel corso delle indagini, nel verbale d’identificazione, l’indagato ha eletto domicilio in Anzola dell’Emilia, Bologna, INDIRIZZO, presso il domicilio.
1.2. All’esito delle indagini il Giudice per le indagini preliminari, in data 25 maggio 2016, ha emesso il decreto di penale n. 1794 con il quale COGNOME NOME è stato condanNOME alla pena di euro 15.200,00 di multa.
1.3. Il decreto penale di condanna è stato notificato al difensore e all’imputato presso la residenza in Reggio dell’EmiliaINDIRIZZO e la notifica si
è perfezionata con la compiuta giacenza.
1.4. Il decreto penale di condanna, decorso inutilmente il termine per l’opposizione, è divenuto irrevocabile.
1.5. In data 12 ottobre 2023 il condanNOME, evidenziato di non avere mai ricevuto la notifica del decreto penale di condanna, effettuata presso un domicilio errato e di avere avuto conoscenza della condanna solo il 19 settembre 2023, ha proposto un’istanza con la quale ha chiesto che venisse dichiarato che il titolo non era divenuto esecutivo e che, pertanto, venisse disposta la rinnovazione della notifica del decreto penale presso il domicilio eletto ovvero, in via subordinata, affinché gli venisse concessa la restituzione nel termine di proporre opposizione.
1.6. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 19 gennaio 2024 ha restituito COGNOME NOME nel termine per proporre opposizione avverso il decreto penale di condanna n. 1794 emesso in data 25 maggio 2016 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, ha mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi e motivare in merito alla richiesta principale proposta, cioè di dichiarare che il titolo non era esecutivo piuttosto che restituire l’interessato nel termine. A fronte dell’accertata e riconosciuta irregolarità della notifica, d’altro canto, quella sarebbe stata la decisione da assumere e la diversa soluzione assunta non è equivalente in quanto impedisce di tenere conto ai fini della prescrizione del tempo decorso tra la data della notifica del decreto e la data della notifica dell’ordinanza.
In data 13 marzo 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata rinviando al giudice dell’esecuzione per la rinotifica del decreto di condanna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione all’art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen. in quanto il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi e motivare in merito alla richiesta principale proposta, cioè di dichiarare che il titolo non era esecutivo piuttosto che
restituire l’interessato nel termine.
La doglianza è fondata.
Nel caso di specie, infatti, al giudice dell’esecuzione era stato richiesto di pronunciarsi, in prima battuta, in merito alla validità e all’efficacia del titol esecutivo e, solo in via subordinata, di valutare la sussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine.
A fronte di tale specifica istanza, pertanto, il giudice, verificata l’irregolarità della notifica dell’ordine di esecuzione, avrebbe dovuto esprimersi preliminarmente in merito alla validità o meno dell’ordine stesso.
2.1. La questione relativa alla corretta formazione o meno del titolo esecutivo oggetto della previsione di cui all’art. 670 cod. proc. pen. si distingue dalla situazione oggetto dell’istituto della remissione in termini, ex art. 175 cod. proc. pen., che presuppone, invece, la rituale formazione del titolo esecutivo e che la mancata conoscenza dello stesso da parte dell’interessato derivi da caso fortuito o da cause di forza maggiore (Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 251927 – 01).
In una corretta prospettiva interpretativa, pertanto, come anche da ultimo ribadito, il giudice dell’esecuzione dinanzi al quale sia stata eccepita la nullità del titolo esecutivo e contestualmente avanzata istanza di restituzione nel termine per impugnare in ragione del difetto di effettiva conoscenza dello stesso, deve pregiudizialmente verificare la validità del suddetto titolo e, solo dopo averne accertata l’esecutività, potrà procedere a esaminare autonomamente l’istanza presentata ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 25556 del 26/04/2023, COGNOME, Rv. 284678 – 01; Sez. 1, n. 36357 del 20/05/2016, COGNOME, Rv. 268251 01), ciò proprio perché la restituzione nel termine presuppone la ritualità dell’atto a cui è legato il termine scaduto (Sez. 4 n. 50571 del 14/11/2019, COGNOME, Rv. 278441 – 01).
Quando l’interessato deduce la non corretta formazione del titolo esecutivo per mancata notifica dell’avviso di deposito della sentenza, ex art. 548, comma secondo, cod. proc. pen., d’altro canto, non sussistono i presupposti per la restituzione in termini, ma quelli di cui all’art. 670 cod. proc. pen. – concernenti la formazione del titolo esecutivo – e quindi il giudice dell’esecuzione, in tal caso, verificato che la notifica è nulla o inesistente, non solo deve dichiarare l’omessa formazione del titolo esecutivo ed assumere i provvedimenti conseguenti ma deve anche disporre contestualmente, ex art. 670, comma primo, seconda parte, cod. proc. pen., la rinnovazione della notifica non eseguita, ex art. 548 cod. proc. pen., con conseguente decorrenza dei termini per proporre impugnazione solo da tale rinnovazione, l’esecuzione della notificazione, per consentire la ricorrenza del termine per l’impugnazione (Sez. 1, n. 25237 del 04/06/2021, C., Rv. 281547 –
01; Sez. 4, n. 39766 del 26/10/2011, COGNOME, Rv. 251927 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati e ha omesso di pronunciarsi in merito alla validità ed efficacia del titolo esecutivo.
Il giudice, infatti, che pure ha rilevato l’irregolarità della notifica dell’ordin di esecuzione, non si è espresso in ordine alle conseguenze derivanti da tale violazione e non ha, perciò, motivato in merito alla specifica richiesta formulata sul punto dalla difesa, cioè se nel caso di specie fosse o meno configurabile una nullità del titolo esecutivo tale da determinare l’invalidità dello stesso (sul punto cfr. Sez. 1, n. 34113 del 08/05/2015, Fernandez, Rv. 264638 – 01 per cui «le nullità inerenti il verbale di identificazione e di elezione di domicilio di cui all’a 161, comma primo, cod. proc. pen., verificatesi nel giudizio di cognizione, rilevano nel giudizio di esecuzione ove determinino l’invalidità del titolo esecutivo per effetto del vizio di notifica dello stesso»).
2.3. Il ricorrente d’altro canto aveva e ha uno specifico interesse alla decisione sul punto.
Al di là della possibilità o meno di impugnare il decreto penale di condanna, che gli è comunque garantita anche dalla restituzione nel termine, le due soluzioni comportano conseguenze diverse ai fini del decorso del termine di prescrizione che, in un caso, se viene dichiarata l’invalidità del titolo esecutivo, non subisce alcuna interruzione mentre nell’altro, nell’ipotesi prevista dall’art. 175 cod. proc. pen., deve essere aumentato «del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza di condanna o del decreto penale e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione» (così l’art. 175, comma 8, cod. proc. pen. e, in senso analogo, il successivo comma 8 bis con riferimento all’improcedibilità di cui all’art. 344 bis cod. proc. pen.).
La rilevata carenza di valutazione e di conseguente motivazione sul punto indicato comporta l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna affinché, quale giudice dell’esecuzione, ilnztizet~gaaati =9: 51£a, proceda a un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna.
Così deciso il 19/4/2024