Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 32022 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32022 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Benevento il 15/03/1985 avverso la sentenza del 28/03/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.
Il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME concludeva con requisitoria scritta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di NOME COGNOME per i reati di truffa e minacce; allo COGNOME veniva contestato di avere pubblicato sulla pagina “Facebook” dedicata alle compravendite online l’offerta di vendita di cassette in legno per la costruzione di tettoie e gazebi, incassando la somma di euro duemila senza consegnare la merce e rendendosi di fatto irreperibile. Ad NOME COGNOME veniva contestato anche il reato di minaccia in quanto lo stesso aveva contattato la persona offesa minacciandolo di tagliargli la testa.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di
NOME COGNOME che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 178 e ss. cod. proc. pen., art. 161, comma 4 cod. pen.): il decreto di citazione a giudizio in appello sarebbe nullo in quanto sarebbe stato notificato al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.e non presso il domicilio dichiarato dallo COGNOME (in Ceppaloni in INDIRIZZO; si tratterebbe di una nullità assoluta deducibile per la prima volta in Cassazione;
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: mancherebbe la prova degli artifici e dei raggiri e sarebbe stata valorizzata illegittimamente la contraddittoria testimonianza della persona offesa costituita parte civile la cui attendibilità non sarebbe stata sottoposta da adeguato vaglio critico;
2.3. violazione di legge (art. 612 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di minaccia: per confermare la sussistenza della responsabilità non sarebbe stata valutata l’attendibilità della persona offesa e la coerenza logica del suo racconto;
2.4. violazione di legge (art. 641 cod. pen.) e vizio di motivazione non vi sarebbero elementi neanche per riconoscere la responsabilità per il reato di insolvenza fraudolenta dato che il fatto che lo COGNOME si fosse presentato come un finto venditore ed avesse indotto la persona offesa in errore facendogli credere di acquistare un bene invero inesistente non poteva essere inteso come una dissimulazione dello stato di insolvenza;
2.4. violazione di legge (art. 131bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis cod. pen.: sia le modalità di esecuzione, non allarmanti, sia il danno inflitto avrebbero dovuto condurre a concedere il beneficio;
2.5. violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: si contestava la legittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche che avrebbero dovuto essere riconosciute in relazione al comportamento dell’imputato e alle modalità della trattativa ritenuta fraudolenta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato, mentre gli altri devono ritenersi assorbiti.
1.1.In materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo
stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep. 005, COGNOME, Rv. 229539).
Pertanto in presenza di un vizio della notifica della vocatio in ius bisogna nell’ordine: a) verificare se la citazione sia stata “omessa” o “irregolare”, ovvero effettuata con modalità diverse da quelle prescritte; b) nel caso in cui si valuti che la citazione sia solo irregolare” occorre comunque verificare se la stessa abbia prodotto gli effetti cui era diretta, ovvero la conoscenza in capo all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio.
1.2. Tale percorso valutativo deve essere seguito anche nei casi in cui la notifica venga effettuata attraverso la procedura prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. che legittima la notifica “sostitutiva” al difensore nei casi in c sia impossibile perfezionarla presso il domicilio eletto.
Per considerare legittima tale notifica “mediata” è necessaria una rigorosa verifica dell’impossibilità di effettuarla regolarmente presso il domicilio eletto; ne casi in cui tale accertamento non sia stata effettuato si pone il problema di verificare se la notifica sostitutiva al difensore possa considerarsi “irregolare” o se, invece, il difetto di indagine sulla idoneità del domicilio eletto imponga piuttosto di ritenere la notifica “mancante”.
In materia la giurisprudenza non si presenza univoca.
Da un lato è stato infatti deciso che è affetta da vizio di nullità assoluta l notifica eseguita al difensore ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., non preceduta dalla verifica della insufficienza o inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio dell’imputato, trattandosi di vizio che integra l’omessa citazione dell’imputato ed incide sulla formazione del contraddittorio (Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015, B, Rv. 265693; Sez. 5, n. 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv. 245829; Sez. 6, n. 22707 del 29/05/2007, COGNOME, Rv. 236700).
Altra parte della giurisprudenza ha, invece, affermato che la nullità conseguente alla notificazione all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore invece che presso il domicilio eletto è d’ordine generale a regime intermedio – in quanto la notificazione, pur eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è da ritenere, in concreto, idonea a determinare una conoscenza effettiva dell’atto – e non può, quindi, essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013 – dep. 2014, COGNOME, Rv. 258131; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613 01; Sez. 2, n. 48260 del 23/09/2016, COGNOME, Rv. 268431).
Tale ultimo indirizzo si concentra sulla idoneità della notifica al difensore a determinare la conoscenza dell’atto; il presupposto di tale scelta ermeneutica è, infatti, la valorizzazione di una presunzione di conoscenza correlata alla natura fiduciaria del rapporto con il difensore che, in questo caso, è l’unico destinatario della vocatio in ius. Conferma tale matrice interpretativa la giurisprudenza che ha rilevato che la notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia seppur irritualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte dell’imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, COGNOME, Rv. 264505; Sez. 1, n. 17123 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266613; Sez. 6, n. 29677 del 24/06/2014, COGNOME, Rv. 259819). La valorizzazione del rapporto con il difensore in un caso ha persino condotto, in un caso isolato, a ritenere “esistente”, ovvero non omessa ma solo “irregolare”, la notifica sostitutiva al difensore di ufficio, di regola non legato da un rapporto fiduciario con l’imputato (Sez. 5, n. 37555 del 06/05/2015, COGNOME, Rv. 265680).
1.3. Il Collegio intende dare continuità all’orientamento che inquadra il vizio in esame come nullità assoluta, con le precisazioni che seguono.
Nel sistema previsto dall’art. 161 cod. proc. pen. l’elezione di domicilio è funzionale all’individuazione di un sicuro punto di riferimento per le comunicazioni processuali prescelto dall’accusato che, con l’atto di elezione si assume la responsabilità della “idoneità” del luogo indicato, e corre il rischio che la notifica sia effettuata “in via mediata” nei casi in cui, in concreto, il lu eletto per le notificazioni non risulti idoneo. In tale sistema la puntuale verific della idoneità del luogo assume una rilevanza centrale, dato che solo ove tale controllo dia esito negativo diventa possibile attivare la notifica sostitutiva mentre, ove tale verifica manchi, la notifica mediata non ha alcuna base legale e si risolve nella consegna dell’atto di citazione a persona “diversa” dall’imputato, ovvero in una omessa citazione.
Tali conclusioni non sono smentite, ma anzi confermate, dalla giurisprudenza che inquadra l’illegittimità della notifica effettuata al difensore a sensi dell’art. 157, comma 8 -bis, cod. proc. pen., nei casi in cui l’accusato abbia eletto domicilio per le notificazioni, come una nullità generale a regime intermedio e non assoluta (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771): in tale caso la violazione della clausola che assegna prevalenza alla elezione di domicilio contenuta nel primo comma dell’art. 157 cod. proc. pen è stata inquadrata come una “irregolarità” valorizzando il dato, invero dirimente, che il sistema previsto dall’art. 157 cod. proc. pen. si fonda su una “prima notifica personale” andata a buon fine. La mancata notifica diretta, nel caso in cui si registri una prima
notifica personale, seguita da una elezione di domicilio, si risolve secondo le Sezioni Unite in una semplice “irregolarità”, che genera una nullità sanabile e non in una omissione che genera una nullità assoluta (così Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, cit; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, cit.).
Ai fini dell’inquadramento del vizio che affligge la notifica mediata in caso di mancata notifica presso il domicilio eletto è pertanto essenziale la verifica della “matrice” della notifica sostitutiva: altro è infatti che la stessa sia effettuata sensi del comma 8-bis dell’art. 157 cod. proc. pen., norma resa operativa dalla contemporanea esistenza della “prima notifica personale” e dalla “nomina fiduciaria”, ed altro è che la stessa sia stata effettuata in assenza di tal condizione, nonostante una pregressa elezione di domicilio, attraverso una applicazione illegittima dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: nel primo caso il mancato accesso al domicilio eletto configura una irregolarità e si traduce in una nullità generale a regime intermedio, mentre nel secondo la notifica sostitutiva si traduce in una omissione e genera una nullità assoluta.
All’evidenza quando la notifica è effettuata presso il difensore di ufficio, non si pone il problema dell’inquadramento dell’atto nella procedura prevista dall’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen. operativa solo nel caso in cui vi sia la nomina del difensore di fiducia; diversamente se la notifica è effettuata presso il difensore di fiducia diventa rilevante accertare se è stata effettuata la “prima notifica personale” dato che in tal caso la procedura da applicare è quella prevista dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen.
Quando manca la “prima notifica personale”, la notifica mediata prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. è legittima solo nel caso in cui si verifichi l’inidoneità del domicilio eletto: l’omissione di tale verifica incide sulla legitti della procedura ed impedisce di assegnare efficacia alla notifica sostitutiva, a prescindere dalla consistenza del rapporto fiduciario tra imputato e difensore. Si ribadisce infatti che la “conoscenza” effettiva, seppur mediata dell’atto ha efficacia sanante solo nei casi in cui la notifica sia “irregolare”, e non in quelli cui la notifica presso il domicilio eletto sia del tutto omessa (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 – dep.2005, COGNOME, Rv. 229541).
1.4. Si afferma quindi che nel caso in cui non si proceda alla notifica presso il domicilio eletto (anche per difetto assoluto di verifica dell’idoneità dello stesso e si attivi illegittimamente il meccanismo di comunicazione previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. si verte in un caso di nullità assoluta, a rilevabilità permanente: la notifica all’imputato è infatti “assente” e non può ritenersi effettuata sulla base della presunzione di circolazione delle informazioni tra l’imputato ed il difensore, unico destinatario dell’avviso (Sez. 2, n. 3967 del 20/12/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv. 284310 – 01; Sez. U, n. 119 del
27/10/2004 – dep.2005, COGNOME, Rv. 229539). Solo nel caso in cui la notifica “sostitutiva” sia suscettibile di essere inquadrata nella procedura prevista dall’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., e dunque sia effettuata al difensore di fiducia, dopo che la “prima notifica personale” è andata a buon fine, l’omessa notifica presso il domicilio (successivamente) eletto può, invece, essere inquadrata come nullità generale a regime intermedio (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, COGNOME, Rv. 239396; Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271771).
1.5. Nel caso di specie il decreto di citazione a giudizio in appello per l’udienza del 25 novembre 24 veniva notificato al difensor, e previa verifica dell’inidoneità del domicilio, identificato in quello di San Nicola La Strada, INDIRIZZO domicilio errato in quanto il ricorrente, con l’atto di appello lo aveva dichiarato in Ceppaloni, alla INDIRIZZO
Pertanto la notifica sostitutiva effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore di fiducia veniva effettuata senza previa verifica dell’idoneità del domicilio dichiarato in Ceppaloni.
Si tratta di una nullità assoluta non soggetta agli oneri di devoluzione che caratterizzano le nullità generali regime intermedio, la cui rilevazione impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.