Notifica Misura di Prevenzione: Quando un Vizio Procedurale Diventa Irrilevante
La corretta comunicazione degli atti giudiziari è un pilastro del diritto di difesa. Ma cosa accade se un vizio nella notifica della misura di prevenzione viene contestato solo formalmente, senza che il destinatario abbia subito un danno reale? Con la sentenza n. 15393 del 2024, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: le nullità procedurali non possono essere invocate in modo pretestuoso, ma devono essere legate a un pregiudizio concreto per i diritti della difesa. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Caso: la Contestazione sulla Notifica
Il caso riguarda un individuo destinatario di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. La Corte di Appello aveva confermato il decreto applicativo della misura. L’interessato ha proposto ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: una presunta violazione di legge legata alla procedura di notifica.
In particolare, sosteneva di non aver mai ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale corredato dalla richiesta del Questore, atto che dà avvio al procedimento. Secondo la sua tesi, questa omissione avrebbe minato dalle fondamenta il suo diritto di difesa.
La Notifica della Misura di Prevenzione e le Ragioni del Ricorso
Il ricorrente evidenziava che, in una precedente udienza, lo stesso Tribunale aveva rilevato l’irregolarità della notifica (appunto perché mancante della richiesta del Questore) e ne aveva disposto la rinnovazione. Tuttavia, a suo dire, questa seconda comunicazione non sarebbe mai stata eseguita correttamente.
L’obiettivo del ricorso era chiaro: ottenere l’annullamento del provvedimento sulla base di un vizio procedurale originario, sostenendo che la mancata conoscenza completa degli atti iniziali gli avesse impedito di difendersi adeguatamente.
La Decisione della Cassazione: Inammissibilità per Genericità e Mancanza di Pregiudizio
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su tre argomenti principali.
La Genericità del Motivo di Ricorso
In primo luogo, i giudici hanno sottolineato come la Corte di Appello avesse già accertato che la notifica, completa della richiesta del Questore, era stata regolarmente effettuata in una data specifica. Di fronte a questa affermazione precisa, il ricorrente si è limitato a negare genericamente il fatto, senza fornire elementi specifici per contestare la ricostruzione dei giudici di merito. Un motivo di ricorso in Cassazione non può essere una semplice riaffermazione della propria tesi, ma deve attaccare specificamente le ragioni della decisione impugnata.
La Conoscibilità dell’Atto e l’Assenza di un Pregiudizio Concreto
In secondo luogo, la Corte ha osservato che, anche ammettendo l’irregolarità iniziale, durante l’udienza in cui il Tribunale aveva disposto la rinnovazione della notifica, il proposto o il suo difensore erano venuti a conoscenza della richiesta del Questore. Da quel momento, l’atto era quantomeno conoscibile.
Il punto cruciale, però, è l’assenza di un pregiudizio concreto. Il ricorrente non ha spiegato in che modo la presunta irregolarità abbia effettivamente danneggiato la sua difesa. Al contrario, risulta che egli abbia potuto formulare articolate argomentazioni nel merito in entrambi i gradi di giudizio. La Cassazione ricorda che, per annullare un atto, non basta denunciare un vizio formale; è necessario dimostrare che tale vizio ha causato un danno reale ed effettivo al diritto di difesa.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte risiedono nel principio di tassatività delle nullità e nella necessità di collegare ogni vizio procedurale a un interesse concreto e a un pregiudizio effettivo. La giustizia non può essere ostacolata da formalismi fini a se stessi. Se l’imputato ha avuto piena conoscenza degli atti e ha potuto esercitare compiutamente il suo diritto di difesa, l’irregolarità iniziale viene sanata o, comunque, diventa irrilevante. Dichiarare la nullità di un intero procedimento per un vizio che non ha prodotto alcun effetto pratico sulla difesa sarebbe contrario ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo.
Le Conclusioni
Questa sentenza offre un’importante lezione sulla gestione delle eccezioni procedurali. Non è sufficiente individuare un errore formale per invalidare un provvedimento. È indispensabile dimostrare alla Corte come quell’errore abbia concretamente limitato le proprie possibilità di difesa. In assenza di tale prova, il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
Un’irregolarità nella notifica dell’avviso di udienza rende sempre nullo il procedimento?
No. Secondo la sentenza, un’irregolarità formale, come la mancanza di un allegato, non comporta automaticamente la nullità se la parte ha comunque avuto modo di conoscere l’atto e, soprattutto, se non dimostra di aver subito un pregiudizio concreto al suo diritto di difesa.
Per contestare una notifica in Cassazione, è sufficiente affermare che non è avvenuta correttamente?
No, non è sufficiente. Il ricorso deve essere specifico e contestare puntualmente le affermazioni contenute nella sentenza impugnata. Limitarsi a negare genericamente un fatto accertato dai giudici di merito rende il motivo di ricorso inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15393 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15393 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME COGNOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Napoli il 21/03/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei riguardi di COGNOME NOME.
Ha proposto ricorso per cassazione il proposto articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge.
Il tema attiene al decreto applicativo della misura: si assume che al proposto non sarebbe mai stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza corredato dalla richiest del AVV_NOTAIO.
All’udienza de1111.11.2021 il Tribunale, accertata la irritualità della notifica d decreto di citazione in quanto non corredato dalla richiesta del AVV_NOTAIO, aveva disposto la rinnovazione della comunicazione che tuttavia non sarebbe stata eseguita nei riguardi del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
A fronte dell’affermazione della Corte secondo cui l’avviso di fissazione dell’udienza davanti al Tribunale fu notificata al proposto il 7.7.2021 con la richiesta del AVV_NOTAIO nulla di specifico è stato dedotto.
Né, sotto altro profilo, è stato chiarito cosa in concreto accadde all’udienz dell’11.11.2021, tenuto conto che, almeno in quel momento, la richiesta del AVV_NOTAIO era conosciuta o conoscibile da parte del proposto.
Né, sotto ulteriore profilo, è chiaro quale sarebbe il pregiudizio concreto subito tenuto conto delle articolate deduzioni formulate nel merito dal proposto nei due gradi di giudizio di merito.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.