Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21587 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/03/2025
R.G.N. 977/2025
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il 20/06/1989 avverso l’ordinanza del 20/11/2024 del Tribunale di sorveglianza di Milano udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 20 novembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza con cui il magistrato di sorveglianza di Varese, in data 17 aprile 2024, ha dichiarato l’eseguibilità dell’espulsione a lui applicata dal Tribunale di Monza con la sentenza emessa in data 13 dicembre 2021, ritenendo ancora attuale la sua pericolosità.
Secondo il Tribunale di sorveglianza il termine per l’impugnazione deve ritenersi pari a quindici giorni, in applicazione dell’art. 680, comma 3, cod. proc. pen., ed Ł ampiamente decorso, essendo stato il provvedimento impugnato notificato all’interessato, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., in data 22 aprile 2024, mediante consegna di copia al difensore, mentre l’impugnazione Ł stata proposta in data 03 ottobre 2024.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME deducendo la violazione di norma processuale.
L’ordinanza in questione, che Ł stata impugnata non il 03 ma il 02/10/2024, Ł stata notificata a mani dell’interessato solo il 18/09/2024. Pertanto l’impugnazione da lui proposta non Ł tardiva, in quanto l’art. 680 cod. proc. pen. stabilisce che l’interessato può proporre impugnazione personalmente, ed egli Ł venuto a conoscenza del provvedimento solo a seguito della notifica effettuata il 18/09/2024. La notifica ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., infatti, Ł stata eseguita mediante consegna al precedente difensore, sulla base del decreto di irreperibilità emesso dal magistrato di sorveglianza di Varese in data 04/04/2024.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, e deve essere rigettato.
Non vi Ł dubbio che il termine per proporre impugnazione avverso un provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza in tema di misure di sicurezza sia quello di quindici giorni, stante il richiamo alle disposizioni generali sulle impugnazioni contenuto nell’art. 680, comma 3, cod. proc. pen., e la conseguente applicabilità dell’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. Questa Corte ha esplicitamente stabilito che «Nel procedimento di sicurezza si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni e pertanto il termine per la proposizione dell’appello avverso provvedimento del magistrato di sorveglianza concernente misura di sicurezza (nella specie, espulsione dello straniero dallo Stato) Ł quello di quindici giorni, decorrente dalla notificazione all’interessato del relativo avviso di deposito» (Sez. 1, n. 8644 del 10/02/2009, Rv. 242889). Lo stesso ricorrente, peraltro, non contesta detto termine, indicato dal Tribunale di sorveglianza per rilevarne il superamento.
E’ evidente, pertanto, che detto termine Ł stato ampiamente superato dall’appello proposto, depositato in data 02/10/2024 benchØ il provvedimento impugnato fosse stato notificato all’imputato in data 22/04/2024, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. Il ricorrente nulla contesta in ordine alla effettività e correttezza di tale notifica, e non risulta avere mai impugnato la declaratoria della propria irreperibilità, le modalità di esecuzione della predetta notificazione, o avere richiesto una rimessione in termini per impugnare alcuno dei provvedimenti emessi a suo carico.
L’affermazione del ricorrente, secondo cui la nuova notifica effettuata a lui personalmente in data 18/09/2024 farebbe decorrere di nuovo, in suo favore, il termine per impugnare, ovvero lo avrebbe, di fatto, rimesso in termini per proporre impugnazione, Ł palesemente errata. L’art. 159 cod. proc. pen., al secondo comma, stabilisce esplicitamente che le notificazioni eseguite secondo il rito degli irreperibili «sono valide a ogni effetto», essendo l’irreperibile rappresentato dal difensore. Tra gli effetti che scaturiscono dalla notifica di un provvedimento ai sensi di detta norma Ł compreso il decorso del termine per impugnare, non essendo prevista alcuna eccezione all’efficacia della notifica stessa.
In assenza di contestazioni circa la correttezza e regolarità sia della dichiarazione di irreperibilità, sia della notifica effettuata ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., non vi sono ragioni per ritenere che tale notifica non abbia avuto efficacia, nØ Ł possibile sostenere che una notifica successiva ne abbia rinnovato gli effetti, non essendo prevista dal codice di rito una simile conseguenza: la notifica effettuata dai Carabinieri, consegnando personalmente al ricorrente copia del provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza, Ł inutiliter data ai fini della proposizione dell’impugnazione, avendo il destinatario già lasciato decorrere il relativo termine.
L’affermazione di fatto contenuta nel ricorso, secondo cui il termine per impugnare sarebbe iniziato a decorrere, per il ricorrente, solo dal momento della notifica a lui personalmente del provvedimento in questione, perchØ prima di allora egli non aveva contezza dell’esistenza del provvedimento stesso, Ł errata in quanto nega l’efficacia della notifica compiuta ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., in contrasto con la prescrizione della sua validità ad ogni effetto di legge, stabilita dal secondo comma della norma stessa. Nel caso del soggetto irreperibile la conoscenza dei provvedimenti emessi nei suoi confronti Ł ritenuta formalmente assicurata dalla loro consegna al difensore, la cui presenza fornisce al medesimo la tutela legale, anche al fine di verificare la sussistenza della condizione di irreperibilità e la correttezza della relativa dichiarazione. Questa Corte, in una situazione analoga, ha ribadito tale principio, stabilendo che «In tema di procedimento
di esecuzione, l’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se Ł provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione – non si applica nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicchØ Ł valida la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l’ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità» (Sez. 1, n. 12607 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 276307).
Nel presente caso, come detto, nØ il ricorrente, nØ il suo difensore hanno eccepito una erronea dichiarazione di irreperibilità o una errata applicazione dell’art. 159 cod. proc. pen. Deve pertanto ribadirsi che il termine per impugnare il provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza ha iniziato a decorrere dalla data della sua notifica all’interessato, effettuata ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 11/03/2025.
Il Presidente NOME COGNOME