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Notifica irreperibili: no ricerche all’estero

La Corte di Cassazione ha confermato la validità di una notifica irreperibili a un condannato espulso all’estero. La sentenza chiarisce che l’autorità giudiziaria non è obbligata a svolgere ricerche nel paese di origine del condannato se non ne conosce l’indirizzo preciso. Viene inoltre confermata la legittimità della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del giudizio di merito, come previsto specificamente dalla legge per questa fase.

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Pubblicato il 26 ottobre 2025 in Giurisprudenza Penale, Procedura Penale

Notifica irreperibili e condannato all’estero: la Cassazione chiarisce

La procedura di notifica irreperibili rappresenta uno strumento cruciale nel processo penale per garantire la progressione del procedimento quando l’imputato o il condannato non è rintracciabile. Ma quali sono i limiti dell’obbligo di ricerca da parte dell’autorità giudiziaria, specialmente se il soggetto è stato espulso all’estero? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce su questo punto, stabilendo che non sussiste un dovere di effettuare ricerche nel Paese di origine del condannato se non è noto un indirizzo specifico.

I fatti del caso e l’istanza respinta

Il caso trae origine dal ricorso di un cittadino straniero contro un’ordinanza del Tribunale di Pesaro. Quest’ultimo aveva respinto la richiesta di sospensione dell’esecuzione di una pena, motivata dalla presunta mancata notifica dell’ordine di esecuzione. Il ricorrente sosteneva che, essendo stato espulso dall’Italia nel 2012, l’autorità giudiziaria era a conoscenza della sua presenza nel paese d’origine e avrebbe dovuto cercarlo lì prima di dichiararlo irreperibile.

I motivi del ricorso: ricerche all’estero e validità della notifica al difensore

Il ricorso si fondava su due argomentazioni principali:
1. Violazione di legge: Si sosteneva che, in virtù degli accordi di assistenza giudiziaria tra Italia e Albania, le autorità avrebbero dovuto attivare una rogatoria internazionale per rintracciare il condannato prima di procedere con la dichiarazione di irreperibilità.
2. Vizio procedurale: La difesa contestava la validità della notifica dell’ordine di esecuzione al legale che aveva assistito l’imputato durante il processo di merito, affermando che la sua nomina non si estendeva alla fase esecutiva e che sarebbe stata necessaria una nuova notifica dopo la dichiarazione di irreperibilità.

La notifica irreperibili non impone ricerche all’estero senza un indirizzo noto: le motivazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato, rigettando entrambi i motivi. Sul primo punto, i giudici hanno ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: l’obbligo di effettuare nuove ricerche prima di emettere un decreto di irreperibilità è condizionato all'”oggettiva praticabilità” degli accertamenti. Questo limite logico esclude l’obbligo di disporre ricerche all’estero per un soggetto di cui si ignori l’esatto recapito.

La Corte ha chiarito che la sola conoscenza del fatto che una persona sia stata espulsa nel proprio paese d’origine non comporta automaticamente l’obbligo di avviare complesse procedure di ricerca internazionale, in assenza di un indirizzo specifico. Pertanto, la procedura di notifica irreperibili è stata ritenuta correttamente applicata.

La validità della notifica al difensore: le motivazioni della Corte

Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte, esaminando gli atti, ha verificato che la procedura era stata svolta regolarmente. Dopo l’emissione del decreto di irreperibilità, l’ufficio del pubblico ministero aveva notificato sia il decreto stesso sia l’ordine di esecuzione con sospensione al difensore.

Inoltre, la Corte ha sottolineato come la legge, specificamente l’art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, preveda una deroga al principio generale. Per la notifica dell’ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, la norma stabilisce che essa vada effettuata al condannato e al difensore nominato per la fase esecutiva “o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio”. Questa disposizione legittima pienamente la notifica al legale del processo di merito, rendendo l’operato dell’autorità giudiziaria corretto.

Le conclusioni e le implicazioni pratiche

La sentenza consolida l’interpretazione secondo cui la dichiarazione di irreperibilità non richiede ricerche all’estero se non vi sono elementi concreti, come un indirizzo noto, per localizzare il soggetto. La pronuncia ribadisce inoltre la validità della notifica dell’ordine di esecuzione al difensore del processo di cognizione, in conformità con la specifica disciplina prevista dall’art. 656 c.p.p., garantendo così un equilibrio tra i diritti della difesa e le esigenze di efficienza della fase esecutiva.

L’autorità giudiziaria è obbligata a cercare un condannato all’estero prima di dichiararlo irreperibile, se sa che è stato espulso nel suo Paese d’origine?
No, secondo la sentenza non sussiste tale obbligo se non è noto l’esatto recapito all’estero. L’obbligo di effettuare ricerche è condizionato all’oggettiva praticabilità degli accertamenti, e la mancanza di un indirizzo specifico rende le ricerche all’estero non praticabili.

È valida la notifica dell’ordine di esecuzione al difensore che ha assistito l’imputato nel processo, anche se la sua nomina non si estende formalmente alla fase esecutiva?
Sì, per la specifica ipotesi della sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656, comma 5, c.p.p., la legge prevede espressamente che la notifica sia effettuata al difensore nominato per la fase esecutiva o, in sua assenza, a quello che ha assistito il condannato nella fase di giudizio. La notifica è quindi pienamente valida.

Cosa accade proceduralmente dopo l’emissione del decreto di irreperibilità?
Una volta emesso il decreto di irreperibilità, la procedura di notifica si perfeziona con la consegna di una copia dell’atto al difensore del condannato. Come confermato dalla sentenza, nel caso specifico, dopo il decreto di irreperibilità è stata effettuata una nuova notifica sia del decreto stesso sia dell’ordine di esecuzione al difensore.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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