Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34760 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34760 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorsc proposto da:
NOME COGNOME nato in Sierra Leone il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2024 della »TE DI APPELLO DI MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le ccnclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordiranza del 10 aprile 2024 la Corte d’appello di Messina, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condannato COGNOME di dichiarare l’inefficacia del provvedimento di revoca della sospensione dell’esecuzione della pena e di ripristino dell’ordine di carcerazione.
In particolare, il condannato lamentava che l’ordine di esecuzione con scspensione delesecuzione fosse stato notificato con il rito degli irreperibili) il giJd ce dell’esecuzione ha rilevato che la procedura era stata corretta perché il ccncannato era stato cercato invano in Italia ed, all’esito di un verbale di vane ricerche, era stato emesso decreto di irreperibilità cui aveva fatto seguito la notifca; le’ circostanza che il condannato fosse effettivamente irreperibile in Italia
è provata dal fatto che egli, dopo l’emissione di un mandato di arresto europeo, fu rintracciato in Germania k
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il :rarnite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché dalla lettura del provvedimento del giudice dell’esecuzione sembra che il condannato si sia trasferito in Germania per sottrarsi all’arresto, in realtà egli ebbe a lasciare il territorio prima dell’emissione del mandato di arresto europeo; !n ogni caso, al contrario di ciò che è scritto nell’ordinanza impugnata non à possibile affermare che sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari prima di emettere il decreto di irreperibilità perché ulteriori ricerche avrebbero permesso di conoscere che il condannato viveva in Germania con la propria famiplia e notificargli l’ordine di carcerazione: la norma dell’art. 159 cod. proc. peri, va letta, infatti, anche alla luce dell’art. 169 cod. proc. pen. che prevede che debbano essere effettuate ricerche all’estero se la persona risulta essersi trasfe-ita all’estero successivamente al decreto di irreperibilità.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOMECOGNOME ha ccncluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il collegio ritiene di dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “ai fini del a emissione del decreto di irreperibilità, l’obbligo di disporre le ricerche al ‘estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di in iNiduare. la località ove ‘Imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l’accertamento di un esat:o indirizZo” (Sez. 6, Sentenza n. 29147 del 03/06/2015, COGNOME Khelifa, Rv. 264:04).
La valutazione sulla completezza o meno delle ricerche va effettuata “con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza “ex post” sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l’ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta cli rimessione in termini per impugnare l’ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell’emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all’estero)”. (Sez. 3, Sentenza n.
1670E del 16/02/2018, Aerts, Rv. 272634) 1 , inon risulta, né viene allegato, che al a 1ata in cui è stato emesso il decreto di irreperibilità fosse noto l’indirizzo de ccncannato in Germania.
Nlè si può sostenere che, una volta catturato in Germania il condannato, occoTesse notificargli nuovamente l’ordine di esecuzione ex art 656, comma 8bis, cod. proc. pen., perché la giurisprudenza di legittimità ha più volte riten che ‘In tema di procedimento di esecuzione, l’art. 656, comma 8-bis, cod. proc. pen.- secondo cui il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che i ccncannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del ccntestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportLne informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione – non si appl ce nel caso di condannato irreperibile, latitante o evaso cosicché è valida notifcazione dell’ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l’ultimo difensore nel Cudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità” (Sez. 1 Sentenza n. 12507 del 14/12/2018, dep. 2019, Rragall, Rv. 276307; conforme Sez. 1, Sentenza n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272054).
In definitiva, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la ccncanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta P ‘: -icorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua i.
Così c.eciso il 26 giugno 2024.