Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34466 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34466 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME, nato il DATA_NASCITA in Tunisia, avverso la sentenza del 22/06/2023 emessa dalla Corte di appello di Firenze;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, lette le conclusioni scritte con le quali l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME, insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 giugno 2023 la Corte di appello dis Firenze ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Firenze a NOME per il reato ex art. 385 cod. pen. descritto nella imputazione.
Nel ricorso presentato dal difensore di COGNOME si chiede l’Ennullamento della sentenza deducendo violazione della legge perché la notificazione del decreto di citazione per il processo di appello all’imputato è stata illegittimamente
effettuata presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc pen., il 28/04/2023 contestualmente a quella in proprio e, quindi, prima di conoscere l’esito della notifica spedita con raccomandata successivamente, il 10/05/2023, al domicilio eletto dall’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame ripropone la questione già posta alla Corte di appello con le conclusioni scritte.
La Corte di appello ha ritenuto che la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sia stata legittima perché effettuata dopo che era stata accertata l’inidoneità del domicilio eletto (presso il quale l’imputato era risultato irreperibile già nel primo grado di giudizio, al momento della notifica del rinvio dell’udienza del 21/09/2020)
Nel ricorso si argomenta che non è stato accertato se l’assenza dell’imputato presso il domicilio eletto, constatata nel primo grado di giudizio, fosse definitiva e non soltanto temporanea, anche considerando il tempo trascorso, e si è evidenziato che nella fattispecie si trattava di notificare l’att introduttivo del successivo grado di giudizio.
Va ribadita la distinzione fra il caso dell’irreperibilità desunta dalla temporanea assenza dell’imputato dal domicilio dichiarato o eletto da quello dell’irreperibilità stabilizzata. L’impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l’esecuzione presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., può essere integrata anche dalla temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore che attesti di non aver reperito l’imputato nel domicilio dichiarato o il domiciliatario nel domicilio eletto, senza che sia necessario una vera e propria verifica della irreperibilità, così da qualificare come definitiva l’impossibilità di ricezione degli atti nel luogo dichiarato o eletto dall’imputato. I tale caso, poiché la causa di irreperibilità non è definitiva, le notificazion successive a quella effettuata mediante consegna dell’atto a mani del difensore devono essere precedute dalla reiterazione del tentativo di notificazione nel domicilio dichiarato o eletto, e non possono, quindi, essere eseguite direttamente ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48028 del 22/10/2019, COGNOME, Rv. 277996; Sez. 6, n. 26498 del 20/05/2014, Covato, Rv. 262044).
Tuttavia – come rilevato anche nella requisitoria della Procura AVV_NOTAIO in base alla stessa prospettazione difensiva corredata dagli allegati,, nel rispetto del termine dilatorio di 40 giorni (1’11/05/2023, con udienza fissata per il 22/06/2023), fu tentata la notifica del decreto di citazione per il giudzio d’appello
presso il domicilio eletto dall’imputato in Firenze-Borgo Ognissanti, con esito di irreperibilità.
Pertanto, nel caso in esame, manca una concreta lesione dellinteresse del ricorrente: infatti, sarebbe stata inutile rinnovare (comunque nella forma prevista dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) la notifica al difensore, che era già informato dell’udienza, sicché il ricorso è inammissibile.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2024