Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 09/06/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bergamo, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 9/6/2023, ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME di rinnovare la notifica del decreto di esecuzione ai sensi dell’art. 656, comma 8 bis, cod. proc. pen.
NOME COGNOME è stato condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione.
Il pubblico ministero ha emesso l’ordine di esecuzione in relazione a tale titolo e lo ha sospeso, disponendo la notifica che non è stata eseguita.
Effettuate le ricerche ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen. il condannato è stato dichiarato irreperibile e la notifica è stata effettuata al difensore ai sen dell’art. 159 cod. proc. pen.
Il pubblico ministero, quindi, il 2 agosto 2022, rilevato che non era stata presentata alcuna istanza, ha revocato il decreto di sospensione e ha disposto l’esecuzione della pena.
Nel mese di febbraio 2023 COGNOME è rientrato in Italia, è stato identificato e l’ordine di carcerazione è stato eseguito.
Il 24 maggio 2023 il difensore ha presentato istanza con la quale, evidenziato che il ricorrente non aveva avuto conoscenza dell’avviso e che la revoca della sospensione dell’ordine di carcerazione era errata, ha richiesto di procedere ai sensi dell’art. 656, comma 8 bis alla rinnovazione della notifica e alla contestuale sospensione del titolo esecutivo.
Il giudice dell’esecuzione, ritenuto che la disposizione di cui al comma 8 bis dell’art. 656 cod. proc. pen. non si applichi ai condannati dichiarati irreperibili, considerato che la correttezza delle ricerche effettuate e del decreto di irreperibilità non era stata contestata, ha rigettato la richiesta.
Avverso, l’ordinanza, emessa dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. ha proposto ricorso l’interessato che, in un unico motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen. evidenziando che la conclusione cui è pervenuto il giudice dell’esecuzione sarebbe errata. In assenza di certezza quanto alla conoscenza da parte del condannato dell’avvenuta emissione dell’ordine di carcerazione, infatti, sarebbe necessario procedere alla rinnovazione della notifica, così da porre il ricorrente nella condizione di presentare l’istanza. Sotto tale profilo la posizione dell’irreperibile, che non s sottrae volontariamente all’esecuzione, non sarebbe equiparabile a quella del latitante o a quella dell’evaso e, pertanto, non sarebbe condivisibile la giurisprudenza di legittimità che è sul punto di contrario avviso.
In data 10 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
In data 20 novembre 2023 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla corretta applicazione dell’art. 670 cod. proc. pen. con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovare la notifica.
La doglianza è manifestamente infondata.
2.1. L’art. 656, comma 8 bis, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell’ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporre la rinnovazione della notificazione dell’ordine di esecuzione.
Tale disposizione, secondo la pacifica giurisprudenza sul punto, non si applica nel caso in cui la notifica sia stata eseguita con le forme previste per il caso di irreperibilità, ovvero quando il destinatario sia latitante o evaso e, pertanto, in tale situazione si deve ritenere valida la notificazione dell’ordine di esecuzione sospeso eseguita presso l’ultimo difensore nel giudizio di merito successivamente alla dichiarazione di irreperibilità (Sez. 1, n. 33115 del 29/1/2019, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 1779 del 30/11/2017, dep. 2018, Resh, Rv. 272054 – 01).
Come anche da ultimo riconosciuto, d’altro canto, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, nel procedimento di esecuzione non trovano applicazione le disposizioni in tema di assenza, atteso che tale disciplina è volta ad assicurare l’effettiva conoscenza dell’accusa da parte dell’imputato, mentre il procedimento di esecuzione ha ad oggetto le vicende successive alla formazione (Sez. 1, n. 30547 del 3/5/2023, COGNOME, n.m.; Sez. 1, n. 37321 del 09/09/2021, COGNOME, Rv. 281910 – 01).
Ciò in quanto il campo di applicazione degli artt. 420 e segg. cod. proc. pen. è diverso poiché le disposizioni in questi previste, per la parte che qui interessa, riguardano il diverso tema della effettiva conoscenza dell’accusa che il giudice è chiamato a verificare non solo mediante il controllo della regolarità formale della citazione a giudizio ma, piuttosto, accertando che l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza dell’accusa a suo carico o a tale conoscenza si sia volontariamente sottratto (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019 – dep. 2020, PG c/ NOME, Rv. 279420 – 01).
Laddove, di contro, nel procedimento esecutivo si discute di vicende successive alla formazione del giudicato che si fonda sull’effettiva conoscenza dell’accusa, non essendo esperibile l’incidente di esecuzione e, ove decorso il termine perentorio previsto, il rimedio straordinario della rescissione ex art. 629bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 – 01 e – 02) ovvero, in caso di giudizio contumaciale, la richiesta di
restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716 – 01).
Nel procedimento di esecuzione, poi, non vi è il requisito essenziale previsto dalle disposizioni dettate in tema di udienza preliminare che concerne la verifica dell’effettiva conoscenza da parte dell’imputato dell’accusa formulata nei suoi confronti nel relativo procedimento di cognizione e, pertanto, viene meno il presupposto logico dell’applicazione della sospensione del procedimento ex art. 420 quater cod. proc. pen.
A ben vedere, infatti, il comma 8 bis dell’art. 656 cod. proc. pen. è stato introdotto dall’art. 10, comma 1, lett. f), di. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, e ricalca la previsione dell’art. 420 bis cod. proc. pen., secondo il testo in allora vigente, al pari del previgente art. 485 cod. proc. pen.: disciplina che, nella dialettica propria del processo contumaciale (successivamente superato in virtù della legge n. 67 del 2014), prevedeva la rinnovazione della citazione in udienza dell’imputato che non ne avesse avuto effettiva conoscenza, ma escludeva espressamente da tale rinnovazione, fra gli altri il caso di notifica all’imputato irreperibile. Questa stessa esclusione, dunque, con riferimento all’ambito di applicazione dell’art. 656, comma 8 bis, cod. proc. pen., deve considerarsi, sotto il profilo sistematico, immanente, trattandosi di approdo del tutto conseguente al già avvenuto accertamento dell’irreperibilità del destinatario dell’atto, atteso che per l’irreperibile l’assunzione di complete informazioni, in ordine ai luoghi di possibile rintraccio, costituisce il presupposto stesso, quando le ricerche abbiano sortito esito negativo, per la corrispondente declaratoria, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., sicché la loro reiterazione non assolverebbe ad alcuna ulteriore, effettiva funzione (così testualmente Sez 1, n. 30547 del 3/5/2023, COGNOME, n.m. e anche Sez. 1, n. 33115 del 29/1/2019, COGNOME, n.m.). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Coì che, in conclusione, colui che promuove l’incidente di esecuzione può pretendere soltanto l’osservanza delle regole concernenti il procedimento notificatorio, come ad esempio, quelle in tema di completezza delle ricerche o comunque di erroneità del decreto di irreperibilità emesso dal giudice dell’esecuzione in vista della notificazione al condannato dell’avviso di fissazione ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen. (sempre Sez 1, n. 30547 del 3/5/2023, COGNOME, n.m. e anche Sez. 1, n. 33115 del 29/1/2019, COGNOME, n.m.).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione ha fatto riferimento e si è correttamente conformato alla citata giurisprudenza di legittimità che in questa sede si intende ribadire e confermare.
Ragione questa per la quale il ricorso, considerato che il ricorrente non ha neanche messo in discussione la validità del decreto di irreperibilità -se non con
generiche contestazioni sulle mancate ricerche nel paese d’origine d condannato, senza peraltro specificare in quale luogo preciso già risultante da atti avrebbe dovuto essere cercato- e che la notifica risulta essere sta correttamente eseguita, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valu i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de ammende. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Così deciso 1’11 dicembre 2023.