Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 43417 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 43417 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Salerno il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha
concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza emessa il 24 gennaio 2024 dal Tribunale di Salerno, con cui NOME COGNOME era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia e di oltraggio a pubblico ufficiale.
Ha proposto ricorso l’imputato, con atto sottoscritto dal difensore, affidato ad un unico articolato motivo con cui ha dedotto il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 161, 171 e 179 cod. proc. pen., 3, 24, 27 e 111 Cost. e 6 CED1J, nonché vizio di motivazione per illogicità manifesta per avere la Corte di appero ritenuto valida ed efficace la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio innanzi al Tribunale di Salerno in favore dello COGNOME.
Nello specifico, il difensore ha evidenziato come detta notifica fosse stata effettuata il 16 gennaio 2019 al domicilio dichiarato dall’imputato e come nonostante l’ufficiale giudiziario avesse attestato la insufficienza/inidoneità del domicilio- l’autorità giudiziaria procedente non avesse disposto una successiva notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
2.1. I Giudici del gravame avevano “travisato” il dato documentale, laddove avevano erroneamente ritenuto concluso l’iter previsto dall’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: l’unica e precedente notifica effettuata al difensore di fiducia (AVV_NOTAIO) con la dicitura “nella qualità come in atti” non poteva ritenersi effettuata ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., perché eseguita il 28 maggio 2018 ovvero prima della notifica del decreto di citazione in favore dello COGNOME, risalente al successivo 16 gennaio 2019.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il preliminare vaglio di ammissibilità perché manifestamente infondato e perché proposto fuori dai casi consentiti.
1.1. In particolare, non è ammesso, perché non consentito dall’art. 606 cod. proc. pen., il motivo di ricorso 7 con cui è stata genericamente dedotta la violazione di norme della Costituzione o della CEDU. L’inosservanza di disposizioni della Carta fondamentale potrebbe soltanto costituire fondamento di questioni di legittimità costituzionale, che nel caso di specie non sono state proposte; oppure essere valorizzata per giustificare una lettura costituzionalmente orientata di altre disposizioni di legge, cosa che nella fattispecie non è accaduta. Analoga sorte incontrano le censure riguardanti le asserite violazioni di disposizioni della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a sua volta proponibile in ricorso unicamente a sostegno di una questione di costituzionalità di una norma interna, poiché le norme della Convenzione EDU, così come interpretate dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rivestono il rango di fonti interposte, integratrici del precetto di cui all’art. 1 primo comma, Cost. (sempre che siano conformi alla Costituzione e siano compatibili con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti). Ma ancora una
volta siffatta questione di legittimità costituzionale non risulta proposta in ricorso (così Sez. 2, n. 12623 del 13/12/2019, dep. 2020, Leone, Rv. 279059; Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 261551). Ugualmente non è stata sollecitata in maniera specifica una lettura convenzionalmente orientata di altre determinate disposizioni dell’ordinamento nazionale (così, da ultimo, Sez. 3, n. 2849 del 27/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284060).
Non è denunciabile come vizio di motivazione quello attinente alle questioni di diritto: i vizi di motivazione indicati dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pe non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l’intervenuta violazione di legge (Sez. U., n.24542 del 16/07/2020, Filardo, Rv.280027).
1.2. Fatta questa necessaria premessa, risulta dal fascicolo di causa, che questa Corte è legittimata a compulsare in ragione della natura processuale del vizio dedotto, che NOME COGNOME era stato vocato in iudicum mediante consegna dell’atto, ai sensi dell’art. 157, commi 6 e 7, cod. proc. pen.: il funzionario Unep il 4 aprile 2018, accertata – a seguito di due sopralluoghi – la precaria assenza presso il domicilio dichiarato dallo COGNOME dello stesso e/o di persone a cui potere consegnare il plico, aveva proceduto al deposito dell’atto presso la casa comunale, all’affissione dell’avviso di deposito presso l’abitazione e al successivo inoltro di raccomandata con avviso di ricevimento; il successivo 6 giugno 2018 l’atto era stato ritirato da persona delegata dallo COGNOME.
Tale la notifica del decreto di citazione dell’imputato – che il difensore ha omesso di segnalare – era, dunque, legittima a prescindere dalla successiva infruttuosa notifica che, superfluamente, veniva nuovamente approntata il successivo 16 gennaio 2019.
1.3. Occorre, in aggiunta a ciò, evidenziare che l’imputato, sottoposto a misura custodiale per altra causa in pendenza del giudizio di primo grado, fece pervenire nel corso della udienza del 21 ottobre 2022 – alla quale si giunse a seguito di udienze di mero rinvio senza che venisse mai svolta attività istruttoria – la sua espressa rinuncia a comparire; che analoga condotta processuale venne mantenuta anche nel corso delle udienze successive, fino alla fine del processo di primo grado, registrandosi nel corso di una sola udienza anche la presenza personale e diretta dello NOME.
Dunque, sulla base di tali superiori premesse, non vi è margine per ipotizzare la paventata lesione del diritto di difesa per la sicura conoscenza del processo a suo carico in capo allo COGNOME e per la totale assenza di pregiudizio delle sue prerogative difensive.
In un tale contesto – quant’anche fosse stata corretta la scansione processuale offerta dal difensore – l’omesso perfezionamento della notifica non si sarebbe, dunque, mai tradotto in una nullità assoluta ed insanabile, ma al più in una nullità relativa, che andava eccepita in occasione del compimento del primo atto utile nel corso del giudizio di primo grado e che in ogni caso sarebbe stata sanata dal comportamento processuale dello NOME e del suo difensore .
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo fissare in tremila euro, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (vedi Corte cost., sent. n 186 del 2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/10/2024