Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 25547 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25547 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME NOME nata in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilit del ricorso;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza con cui il Giudice per le indagini preliminari di Torino ha condannato NOME COGNOME alla di giustizia per il reato di furto di un portafoglio e dell’indebito uso della carta di deb custodita.
La difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione per violazione di legge ed particolare per la dedotta inosservanza degli artt.157, 161 comma 4 e 178 c.p.p. in relazi alla mancata declaratoria di nullità della notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p..
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha chie che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Il difensore dell’imputato,, AVV_NOTAIO del Foro di Torino, ha replicato con lo stesso mezzo, concludendo con la richiesta accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dell’unico moti formulato.
Si sostiene (pg.5) che “la notificazione dell’avviso previsto dall’art.415 bis c.p.p. – in mancanza di valida elezione di domicilio – doveva … essere notificato presso il difenso ufficio, ai sensi dell’art.161 co. IV c.p.p.”, avendo lo stesso difensore di ufficio in pr rifiutato la domiciliazione ex art.162 co. 4-bis c.p.p..
Tale soluzione, tuttavia, risulta preclusa alla luce della più recente giurisprudenza.
In particolare, in senso ostativo ad una pratica che era da considerarsi oramai obsolet superata in forza dei principi enunciati nelle sentenze S.U. NOME (n. 23948 28/11/2019 Rv. 279420) e COGNOME (n. 28912 del 28/2/2019 Rv. 275716) si era espressa inizialmente la sentenza Sez. 5, n. 32586 del 14/06/2022 Stroe Constantin Rv. 283566 – 01 ove si afferma (in relazione tanto alla notifica dell’avviso ex art.415 bis c.p.p., com notifica della citazione a giudizio), che le notifiche all’imputato che avesse eletto d presso il difensore d’ufficio sono affette da nullità assoluta ove eseguite presso il di nell’ipotesi in cui costui avesse ‘ricusato’ l’elezione. Infatti, nel caso, benché non omes solo effettuate in forma diversa da quella prescritta, le notifiche sono radicalmente inidon assicurare la reale ed effettiva conoscenza del processo all’imputato.
Esclusa quindi l’opzione indicata nelle conclusioni difensive, non resta che prendere atto successivo orientamento indicato ancora una volta dalle Sezioni Unite, nella pronuncia n 42603 del 13/07/2023 P/ COGNOME NOME, Rv. 285213 – 01 che, ribadendo ed espandendo le premesse concettuali che escludono la possibilità di effettuare la notifica ex art.161 co. 4 in esito al mancato perfezionamento dell’elezione di domicilio presso il difensore d’uffic affermato che l’unica soluzione sistematicamente coerente è che si dia corso alla rinnovazio del procedimento notificatorio secondo le disposizioni dell’art.157 c.p.p., con event possibilità di dichiarazione di irreperibilità ex art. 159 c.p.p. ove l’imputata non sia ri nei luoghi indicati.
Nel caso di specie la notifica è stata eseguita nel luogo ove l’indagata risulta residente, da essere ritirata dal fratello, laddove la difesa protesta l’inidoneità del luogo rifer mere dichiarazioni dell’interessata.
L’efficacia delle notifiche eseguite è poi dimostrata in fatto dalla sua partecip all’udienza, assistita dal difensore di fiducia, e dalla intervenuta richiesta di abbreviat effetto sanante (art.438 comma 6 bis c.p.p.).
A completamento di quanto osservato, si rileva che la difesa eccepisce la nullità della noti senza indicarne la natura né identificare una concreta violazione del diritto di difesa.
Né si può sostenere, come si legge nella memoriél difensiva di datai 22 febbraio 2024, invi per l’udienza, che la incapacità della imputata, una volta informata del rifiuto da par difensore d’ufficio dell’elezione di domicilio, di indic:arne un altro equivalga a rifiuto le notificazioni presso la propria residenza familiare. Si tratta di una valutazione arbi una condizione neutra (l’incapacità di indicare un domicilio elettivo alternativ assimilabile ad una manifestazione di volontà e, d’altro canto, irrilevante poiché l’unico
per evitare la notifica nei luoghi indicati nell’art.157 c.p.p. è una valida ed efficace el domicilio e non la ‘ricusazione’ dei luoghi previsti dall’articolo medesimo.
Per le ragioni predette il ricorso è inammissibile ed all’inammissibilità consegue, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese d procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci o in Roma, 28 febbraio 2024