Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 46041 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 46041 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Fasano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 14/4/2023
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 14 aprile 2023 la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto nell’interesse di
NOME COGNOME avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città il 26 ottobre 2016.
Avverso l’anzidetta ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge, atteso che l’estratto contumaciale della sentenza di primo grado era stato notificato non nel luogo di sottoposizione agli arresti domiciliari ma al difensore dell’imputato, non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica nel domicilio eletto. Secondo il ricorrente, sarebbe stato onere del Tribunale disporre ricerche al fine di reperirlo e notificargli la sentenza emessa nella sua contumacia. In difetto di rituale notifica, la Corte di appello non avrebbe potuto ritenere tardivamente proposto l’appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, essendo infondato il motivo dedotto.
La Corte di appello ha affermato che l’avviso di deposito della sentenza con l’estratto del provvedimento era stato notificato all’imputato contumace presso il domicilio eletto, al momento della rimessione in libertà, presso la casa circondariale di Lecce.
La notifica al domicilio eletto non era andata a buon fine, poiché l’indirizzo risultava inesistente, e, quindi, era stata eseguita al difensore di fiducia dell’imputato ai sensi dell’art. 161, ultimo comma, cod. proc. pen. a mezzo pec in data 25 gennaio 2017.
Da tale data ricorreva il termine di 15 giorni previsto dall’art. 585, comma 1 lettera a) cod. proc. pen., sicché l’appello, proposto dopo il 9 febbraio 2017, era tardivo.
La Corte territoriale ha precisato che, al momento della notifica, non era noto lo stato di detenzione dell’imputato e, quindi, non poteva applicarsi il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza n. 12778/2020, secondo cui le notifiche all’imputato detenuto sono effettuate con consegna di copia alla persona nel luogo di detenzione anche in presenza di dichiarazione o elezione di domicilio. Ciò in quanto, nei confronti del detenuto per altra causa, la notifica nel luogo di detenzione può valere solo quando il suo stato detentivo risulti dagli atti, come espressamente previsto dall’art. 156, comma 4, cod. proc. pen.: circostanza che, nel caso di specie, non era dato riscontrare e che, come chiarito dalle Sezioni unite, non spettava accertare all’autorità giudiziaria del processo diverso da quello per il quale l’imputato si trovava detenuto.
Del resto, come rimarcato dalla Corte territoriale, nell’atto di appello non si dava atto del sopravvenuto stato detentivo ma si continuava ad indicare l’indirizzo di INDIRIZZO INDIRIZZO come luogo in cui l’imputato era elettivamente domiciliato.
Trattasi di argomentazioni corrette, che sfuggono a ogni rilievo censorio, in quanto conformi al richiamato insegnamento, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869 – 01, secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. Il Massimo Consesso ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”, purché, però, lo stato di detenzione risulti dagli atti.
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 31 ottobre 2023 Il AVV_NOTAIO estensore COGNOME
Iì r sidente