Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15926 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15926 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da COGNOME NOME Nato a Palermo il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Palermo il DATA_NASCITA avverso la sentenza resa il 14 settembre 2023 dal giudice di pace di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Palermo ha dichiarato la responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME in ordine al reato di occupazione di un immobile di proprietà di COGNOME NOME condannandoli alla pena di 1.000 C di multa ciascuno oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso detta sentenza propongono ricorso /c n atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia i due imputati,deducendo:
21Violazione delle norme processuali in particolare degli articoli 157 ter, 419 e 420 quater cod.proc.pen. stabilite a pena di nullità in caso di omessa citazione dell’imputato in quanto il Giudice di pace procedeva in assenza di entrambi gli imputati, mentre avrebbe
dovuto provvedere ai sensi degli articoli 157 ter, 420 bis comma 5 codice procedura e 420 quater cod.proc.pen.
Nei confronti dell’imputato COGNOME il giudice riteneva sufficiente la notifica del decreto di citazione presso il difensore di fiducia, poiché la notifica al domicilio dichiarato no era andata a buon fine. Così facendo il giudicante ha violato l’art. 420 bis comma 5 cod.proc.pen. in forza del quale il giudice deve rinviare l’udienza e disporre che l’avviso e la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale di udienza siano notificati all’ impu personalmente.
Inoltre il giudice riteneva corretta la notifica alla La COGNOME nelle forme della compiuta giacenza presso il domicilio dichiarato, senza avere prova della ricezione da parte della stessa della successiva raccomandata con cui le si comunicava il deposito degli atti presso la Casa comunale .
Per le considerazioni che precedono il Giudice è incorso in nullità nella vocatio in judicium che impongono l’annullamento della sentenza impugnata nei confronti di entrambi gli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Solo il ricorso nell’interesse di NOME COGNOME è fondato e impone l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Palermo.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è infondato.
Giova ricordare che questa Corte nella sua più autorevole composizione ( Sez. U – , Sentenza n. 14573 del 25/11/2021 Ud. (dep. 14/04/2022 ) Rv. 282848 – 02) ha precisato , sulla scia di altra sentenza delle Sezioni unite del 22 giugno 2017 ,Tuppi, che gli articoli 157 e 161 cod.proc.pen. descrivono per quanto attiene alle notificazioni all’imputato non detenuto un percorso duplice, come emerge dall’inizio testuale dell’articolo 157 cod.proc.pen. – salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162 cod.proc.pen. – che è da considerarsi alternativo: la prima modalità ricorre nel caso in cui l’imputato non ha ancora avuto contatto con l’Autorità indicate nell’articolo 161 cod.proc.pen. ed impone il rispetto della sequenza procedimentale descritta nell’articolo 157 cod.proc.pen. .
La seconda presuppone il preventivo contatto con l’Autorità e l’invito formulato a dichiarare o eleggere un domicilio ai fini delle notifiche: quando si deve eseguire la prima notifica all’imputato non detenuto che non abbia eletto dichiarato a domicilio si deve procedere in uno dei modi consecutivi previsti dall’art. 157 cod.proc.pen. .Se invece vi è stata la dichiarazione o elezione di domicilio e dunque vi è stato un primo contatto tra l’imputato e i soggetti indicati nell’articolo 161 cod.proc.pen. devono essere seguite le forme dettate da quest’ultimo articolo.
Deve inoltre precisarsi che secondo la giurisprudenza maggioritaria €’ consolidata per integrare il presupposto di una impossibilità della notifica norma dell’articolo 161 quarto comma cod.proc.pen. è sufficiente l’attestazione di mancato reperimento
nel domicilio dichiarato non occorrendo alcuna ulteriore indagine che accerti la irreperibilità dell’imputato, doverosa invece quando non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’articolo 157 cod.proc.pen.
Di conseguenza anche la temporanea assenza dell’imputato dal domicilio dichiarato o la non agevole individuazione del luogo indicato come domicilio abilitano l’ufficio proposto alla notifica a ricorrere alle forme alternative previsti dall’articolo 161 quarto comma codice procedura penale.
Sulla scia di questi principi, va letta anche la più recente riforma cd.Cartabia che ha valorizzato le notifiche presso il domicilio eletto e dichiarato,statuendo che solo in assenza di tali atti può procedersi alla notifica personale a mani dell’imputato.
Nel caso in esame COGNOME e COGNOME avevano dichiarato domicilio in INDIRIZZO, come risulta dai verbali del 28/10/2021 allegati al ricorso, sicchè correttamente il giudice all’udienza del 26/1/2023, prendendo atto dell’assenza del COGNOME al domicilio dichiarato ha disposto che la notifica fosse effettuata ex art. 161 quarto comma cod.proc.pen. presso il difensore di fiducia.
Ed infatti l’art. 157 ter cod.proc.pen. che secondo il ricorrente ) imporr bb al giudice di disporre la notifica dell’atto di citazione personalmente all’imputato trova applicazione solo nell’ipotesi in cui questi non abbia dichiarato o eletto domicilio, mentre nel caso in esame vi è in atti verbale di dichiarazione di domicilio. Ne consegue che correttamente in presenza di una dichiarazione di domicilio il giudice ha disposto ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. che la notifica venisse eseguita presso il difensore di fiducia ex art. 161 comma 4 cod.proc.pen.
Non ricorre pertanto alcuna causa di nullità e il ricorso deve essere respinto con conseguente irrevocabilità della sentenza nei suoi confronti e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
A diverse conclusioni deve pervenirsi nei confronti della RAGIONE_SOCIALE COGNOME, poiché avendo la stessa dichiarato domicilio in INDIRIZZO, la sua irreperibilità in quel luogo avrebbe dovuto comportare ai sensi dell’art. 161 quarto comma cod.proc.pen. la notifica presso il difensore di fiducia, mentre la stessa si è perfezionata nelle forme della compiuta giacenza.
Alla stregua dei principii suindicati detta forma di notificazione non può ritenersi legittima,in presenza di una dichiarazione di domicilio ex art. 161 cod.proc.pen.
2. Si impone pertanto nei suoi confronti l’annullamento della sentenza con trasmissione degli atti all’ufficio del Giudice di Pace di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di Pace di Palermo in diversa persona fisica per l’ulteriore corso.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali.
Roma 20 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME
La Presidente
NOME COGNOME ellino
COGNOME
NOME COGNOME