Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
SENTENZA,
sul ricorso proposto da NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della Corte di appello dì Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO / che Procuratore ha chiesto
raccoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte dì appello di Roma, a seguito di gravame interposto dall’imputato NOME COGNOME avverso la sentenza emessa il 29 giugno 2019 dal Tribunale di Cassino, ha confermato la decisione con la qual il predetto è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 337 co e condannato a pena di giustizia.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato / che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione ai sensi dell’art. 178, 598-bis, 599-ter, 599 e 601 cod. proc. pen. per omessa notifica all’imputato decreto di citazione in appello.
Invero, benchè l’imputato fosse facilmente rintracciabile in quanto detenu in casa circondariale, prima di Frosinone e poi di Cassino, dal mese di agosto 2 fino al 6/6/2022 e successivamente reperibile al domicilio dichiarato all’atto scarcerazione, il decreto di citazione in appello è stato notificato – ai sensi 161, comma 4, cod. proc. pen. – al difensore di ufficio nominato ai sensi dell 97, comma 4, cod. proc. pen.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell’art comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020 succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione o il Procuratore AVV_NOTAIO e il difensore hanno depositato conclusioni scritte, co epigrafe indicate.
E’ pervenuta in data 06/02/2024 dichiarazione del difensore di adesion alla astensione dichiarata dall’organo associativo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi l’irritualità della dichiarazione di asten del difensore sia per la sua tardività che per la sua non pertinenza all’adott camera le.
1.1. Quanto al primo aspetto è orientamento consolidato quello secondo i quale ai fini del computo del termine di almeno due giorni prima della data stabi per l’udienza, entro cui, ai sensi dell’art. 3, lett. 130′ del C autoregolamentazione delle astensioni, deve essere comunicata dal difensor l’adesione all’astensione mediante atto trasmesso o depositato nella cancell del giudice o nella segreteria del pubblico ministero procedente, le unità di t
essendo detto termine fissato solo nel momento finale, si computano intere libere, secondo quanto previsto dall’art. 172, comma 5, cod. proc. pen., conseguente esclusione dal calcolo del “dies ad quem” e senza che, nell’ipotes scadenza in giorno festivo, possa trovare applicazione la proroga al gio successivo non festivo ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. (Sez. 1, 48433 del 10/10/2019, Celiku, Rv. 277821), così risultando intempestiva l dichiarazione di astensione pervenuta solo in data 6 febbraio 2024.
1.2. Quanto ai secondo aspetto, il Collegio condivide l’orientamento second il quale nel giudizio di cassazione celebrato secondo la disciplina emergenz pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, è priva di ef l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di aderire all’ast collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’ista diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, D Tomba, Rv. 284786), ancor di più, nella specie, avendo lo stesso difensore esercitato i suoi diritti mediante deposito delle conclusioni.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della nat processuale del motivo di ricorso, risulta che la sentenza è stata emessa a se di rito cartolare con le conclusioni scritte del difensore che non ha dedo questione di nullità in sede di appello.
Inoltre:
l’imputato ( sia in primo grado che in appello ( risulta libero;
il decreto di citazione in appello del 17.6.2022 per l’udienza del 9.9.20 stato spedito all’imputato presso il domicilio dichiarato dell’abitazione della in INDIRIZZO – nel verbale di scarcerazione del 11.9.2 l’imputato aveva eletto domicilio presso la predetta abitazione della madre notificato a mezzo posta con raccomandata c:on avviso di ricevimento dal quale risulta il mancato recapito perché sconosciuto;
alla udienza del 9.9.2022 è stato rilevato, pertanto, il difetto di n all’imputato e disposta rinnovazione della sua citazione per la udienza 22/11/2022, ai sensi dell’art. 161, comma 4 , c.p.p., presso il dife disponendo altresì la trasmissione del verbale ai difensori “per prendere nota rinvio”;
non risulta in atti né lo stato detentivo nel periodo indicato dal difen comunque al di fuori della emissione del decreto di citazione e della rinnovazione – né la dichiarazione di domicilio (che il ricorrente neanche indica) all’atto della scarcerazione.
Pertanto, del tutto correttamente, in sede dì rinnovazione della citazion stata disposta ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., la notif decreto di citazione in appello presso il difensore che aveva proposto appell quanto l’imputato è risultato sconosciuto all’indirizzo del domicilio eletto a s della precedente notifica dello stesso atto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima eq determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso il 08/02/2024.