Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5126 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5126 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata in SERBIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 10 dicembre 2022, la Corte di appello di Catania ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Siracusa, con la quale era stata condannata per il reato di cui agli artt. 56-610 cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto l’appello tardivo, poiché proposto oltre i termine di quindici giorni, dalla notifica dell’avviso di deposito dell’estratto del sentenza (emessa ai sensi dell’art. 544, comma 1, cod. proc. pen.), previsto dall’art. 585 cod. proc. pen. per proporre impugnazione.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.
2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 15-bis legge n. 67 del 2014, 1.59, 160 e 178 cod. proc. pen.
Contesta la dichiarazione di inammissibilità della Corte di appello, per tadività dell’impugnazione.
Sostiene che il termine per l’impugnazione non potrebbe ritenersi decorso, atteso che la notifica all’imputata dell’estratto della sentenza dovrebbe reputarsi radicalmente nulla, essendo stata eseguita presso il difensore, ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen., e non seguendo le formalità richieste dall’art. 159 codice di rito, come sarebbe stato necessario per lo stato di irreperibilità dell’imputata. Evidenzia che già la notifica all’imputata del decreto di citazione sarebbe viziata, atteso che sarebbe stata effettuata dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., sulla base, però, del medesimo decreto di irreperibilità emesso per la notifica dell’avviso di cui all’art. 415-bis cod. proc. pen quando, invece, la nuova fase del procedimento avrebbe richiesto l’emissione di un nuovo decreto.
2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale.
La ricorrente sostiene che la sentenza di condanna sarebbe viziata, in quanto relativa al reato di violenza privata tentata, quando, invece, nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, era stato contestato il reato di violazione di domicilio tentata.
2.3. Con un terzo motivo, lamenta la mancata declaratoria del non doversi procedere, sostenendo che il reato si sarebbe prescritto prima dell’emissione dell’ordinanza di inammissibilità.
Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
AVV_NOTAIO, per l’imputato, ha depositato memoria scritta ( con la quale ha chiesto di annullare con rinvio l’ordinanza impugnata ovvero, in via subordinata, di dichiarare estinto il reato per prescrizione.
Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il primo motivo, fermo restando il carattere assorbente dell’intervenuta prescrizione.
5.1. Il primo motivo è fondato.
La notificazione ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., come emerge dal testo della norma, può essere eseguita solo per le notificazioni successive a una prima notificazione avvenuta con una delle modalità previste dai commi precedenti del medesimo art. 157 cod. proc. pen. Nel caso in esame, invece, le precedenti notifiche erano state effettuate, ai sensi dell’art. 159 cod. proc. pen., attesa l’irreperibilità dell’imputato, peraltro, basata su un decret emesso nella fase delle indagini preliminari, oramai non più efficace.
La notifica dell’estratto della sentenza, pertanto, andava effettuata all’imputato e, solo nel caso nel caso di una sua persistente irreperibilità, accertata all’esito di nuove ricerche, e dopo l’emissione di un nuovo decreto, poteva essere effettuata mediante consegna di una copia al difensore.
La notificazione dell’estratto risulta, pertanto, nulla, essendo state violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia dell’atto (che andava consegnata, in mancanza di un nuovo decreto di irreperibilità, all’imputato e non al difensore).
Atteso che non vi era stata una valida ed efficace notificazione all’imputato dell’estratto della sentenza di primo grado, la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare che, per l’imputato, non erano iniziati a decorrere i termini per la proposizione dell’impugnazione e, conseguentemente, non avrebbe dovuto ritenere tardivo l’appello presentato dal difensore.
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporterebbe M’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; rinvio, tuttavia, precluso dalla circostanza che il reato oggetto del presente procedimento risulta estinto per prescrizione il 15 agosto 2019.
Ne segue che, in difetto dell’evidenza di cause di non punibilità riconducibili all’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione.
I restanti motivi risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso, il 18 ottobre 2023.