Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33836 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33836 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME05X9IYX), nato a Roma DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Roma del 20.12.2023
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 20.12.2023, la Corte d’Appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato, ai sensi dell’art. 168, n. 1), cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a COGNOME NOME con sentenza del Tribunale di Roma del 7.10.2019 (irrevocabile il 14.10.2019), per avere il condannato commesso il 20.6.2022 un altro reato nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità della condanna.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo, con il quale deduce, ai sensi dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen., la inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità.
In particolare, il ricorso evidenzia che, dopo la fissazione della prima udienza per il giorno 7.11.2023, era stato trasmesso in data 6.11.2023 alla cancelleria del giudice un messaggio di posta certificata, con il quale si segnalava la omessa notifica all’imputato presso il suo domicilio, in quanto detenuto per altra causa. La comunicazione veniva inserita nel fascicolo e all’udienza del giorno successivo il difensore ribadiva l’eccezione relativa alla omessa notifica dell’avviso, che però non veniva trascritta nel verbale. La Corte d’Appello rinviava comunque il procedimento all’udienza del 10.12.2023 per verificare la circostanza della detenzione dell’imputato e, in subordine, per sanare la tardività della notifica. All’udienza del 10.12.2023, poi, la Corte riteneva sanato il difetto di notifica e disponeva procedersi oltre.
Si lamenta, quindi, che la notifica dell’avviso dell’udienza avrebbe dovuto essere effettuata ex art. 156 cod, proc. pen. presso il luogo di detenzione dell’imputato, sicché la notifica eseguita invece presso il domicilio dichiarato o eletto in precedenza era da ritenersi viziata da nullità, che è stata tempestivamente eccepita in udienza.
Con requisitoria scritta del 6.5.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, in quanto l’imputato era detenuto in carcere e, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata nel luogo di detenzione e non nel domicilio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Dalla consultazione degli atti del fascicolo, consentita in ragione della natura della eccezione formulata, è risultato che la notifica all’imputato, presso il suo domicilio, dell’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio non andò a buon fine in data 9.10.2023.
Di conseguenza, la notifica fu successivamente eseguita il 30.10.2023, ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna di copia dell’atto al difensore di fiducia dell’imputato, che in pari data venne anche ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
E’ risultato, altresì, che effettivamente il 6.11.2023 pervenne alla cancelleria del giudice dell’esecuzione un messaggio di posta elettronica certificata dal difensore dell’imputato, il quale – si riporta testualmente – “precisa che il propri assistito si trova in misura custodiale”.
All’udienza del 7.11.2023, quindi, il difensore eccepì Ja tardività della notifica I GLYPH k.; a COGNOME dell’avviso di fissazione e 1 -1– tribiThàTeJ4 /prendendone atto, rinviò all’udienza del 20.12.2023, dal verbale della quale risulta che il difensore dell’imputato non interloquì ulteriormente sulla notifica al proprio assistito e che, pertanto, si procedette oltre nell’udienza, al cui esito la Corte d’Appello riservò la decisione.
Emerge dagli atti, pertanto, che al giudice dell’esecuzione, al momento della fissazione dell’udienza in camera di consiglio, non risultasse lo stato di detenzione dell’imputato per altra causa.
Di conseguenza, la previsione dell’art. 156 cod. proc. pen. – secondo cui le notificazioni all’imputato detenuto sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona – non poteva trovare applicazione nel caso di specie.
Del resto, il comma 4 dello stesso art. 156 cod. proc. pen. stabilisce che le disposizione dettate in tema di notificazioni all’imputato detenuto “si applicano anche quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione”.
Questo vuol dire, per converso, che, ove, lo stato di detenzione non risulti dagli atti, la notifica deve essere eseguita con le forme previste dall’art. 157 cod. proc. pen.: è ciò che si è verificato nel caso di specie.
Non essendo stato rinvenuto l’imputato nel suo domicilio, il giudice ha poi evidentemente ritenuto che si vertesse in un caso di inidoneità del domicilio e ha disposto che la notifica dell’avviso avvenisse, ai sensi dell’art. 161, comma, 4 cod. proc. pen., mediante consegna di copia dell’atto al difensore di fiducia di COGNOME.
Si può, al contempo, affermare che la notificazione eseguita nei confronti del difensore di fiducia conseguì lo scopo di portare a conoscenza dell’imputato la pendenza del procedimento di esecuzione e la data della relativa udienza in camera di consiglio: risulta infatti, che prima dell’udienza stessa la Corte d’Appello di Roma decise l’ammissione di COGNOME al patrocinio a spese dello Stato, il cui presupposto è, ai sensi dell’art. 78 DPR n. 115 del 2002, la presentazione di un’istanza “sottoscritta dall’interessato a pena di inammissibilità”.
Dunque, la notifica risultò idonea, in concreto, a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato.
4. Come è stato prima rappresentato, la Corte d’Appello di Roma ebbe notizia dello stato di detenzione di COGNOME per altra causa non prima del 6.11.2023, data in cui il suo difensore trasmise alla cancelleria del giudice una comunicazione della sottoposizione del suo assistito a misura custodiale.
Tale comunicazione non era accompagnata da alcun rilievo circa la ritualità della notifica dell’avviso eseguita ai sensi dell’art. 161 comma 4, cod. proc. pen., e anche all’udienza tenutasi il giorno successivo il difensore dell’imputato non eccepì affatto la nullità della notifica, quanto la sua tardività (effettivamente er avvenuta senza il rispetto dei dieci giorni liberi prima della data di udienza), tanto è vero che la Corte d’Appello di Roma, verificata la fondatezza del rilievo relativo alla intempestività della notifica, aggiornò il procedimento proprio al fine di integrare il termine.
Nemmeno alla udienza successiva il difensore dell’imputato eccepì alcunché sulla notifica e, pertanto, il giudice dell’esecuzione procedette oltre, assumendo la decisione in ordine all’istanza del pubblico ministero.
Quindi, anche a volersi ritenere che a partire dalla data di conoscenza dello stato di detenzione per altra causa avesse ripreso vigore la norma primaria della notifica personale all’imputato detenuto ex art. 156 cod. proc. pen., in ogni caso non si sarebbe dinanzi ad un caso di nullità assoluta ed insanabile, tale dovendosi considerare, in tema di citazione dell’imputato, solo quella derivante dalla omessa citazione: per tutte le altre cause di nullità della citazione o della sua notificazione (cioè, per le nullità ravvisabili nei casi un cui la citazione non stata omessa), l’art. 184 comma 1 cod. proc. pen. prevede la sanatoria in caso di comparizione della parte che non la eccepisca (Sez. U, n. 119 del 27.10.2004, dep. 2005, Palumbo).
Alla luce di tale principio, si è affermato che la notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, ma risultate idonee – come nel caso di specie – a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, configura una nullità AVV_NOTAIO di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e sanatorie previsto dagli artt. 182 e ss. cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 48610 del 23/10/2019, Poliko Nusret, Rv. 277932 01). E, con specifico riferimento all’imputato detenuto, è stato ribadito il principio di diritto secondo cui la notifica al detenuto eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto dà luogo ad una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/2/2020, Speranza, Rv. 178869 – 02).
Nel caso di specie, pertanto, si sarebbe comunque verificata la sanatoria dell’eventuale nullità a regime intermedio, in quanto il difensore di COGNOME, pur
comparendo all’udienza, non la eccepì entro i limiti di deducibilità previsti dall’art. 184 cod. proc. pen.
A questo proposito, va solo ricordato che per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire una qualsiasi nullità deve intendersi solo il difensore (o i pubblico ministero), e non l’indagato o imputato di persona (Sez. U, n. 5395 del 29.1.2015, COGNOME).
5. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, per un verso, muove al provvedimento impugnato una critica contrastata in fatto dagli stessi atti processuali (non era mai stata espressamente eccepita la nullità della citazione nel procedimento di esecuzione) e, dall’altro, propone una censura in diritto in antitesi ad un orientamento consolidato da diverse pronunce delle Sezioni Unite senza prospettare argomenti nuovi per il superamento della precedente interpretazione.
Ne conseguono, altresì, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 24.5.2024