Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 31701 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 31701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. n del 2020. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Ritenuto in fatto
1.COGNOME NOME ha promosso ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 23 novembre 2023, che ha parzialmente riformato quella di primo grado, prosciogliendolo per mancanza di querela in relazione ad un episodio di furto pluriaggravato e rideterminando la pena a suo favore in relazione ad una seconda fattispecie di cui agli art 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen., perpetrata nella stessa data.
1.1.11 ricorso, a firma del AVV_NOTAIO, si è affidato a un motivo, che ha dedotto nullità assoluta della sentenza impugnata per omessa citazione, per il
giudizio di appello, dell’imputato – detenuto presso la Casa RAGIONE_SOCIALE – e del difensore. Alcuna notificazione sarebbe avvenuta, nonostante il riferimento, contenuto nella decisione della Corte di merito, al rituale deposito delle conclusioni scritte da parte della d in realtà mai posta in condizioni di esercitare il proprio ministero.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
1.La verifica degli atti processuali – possibile in virtù della natura in rito della do formulata (cfr. sez. U n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) – ha consentito a Collegio di accertare quanto segue.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello, datato 12 giugno 2023, per l’udienza d novembre 2023, reca l’indicazione dell’imputato COGNOME NOME come “libero appellante” e la specificazione del domicilio eletto dall’imputato medesimo presso lo studio del difensore fiducia avvocato AVV_NOTAIO.
In data 12 giugno 2023 – dunque nella stessa data – è stato ritualmente notificato a mezzo PEC il decreto di citazione per il giudizio di appello all’imputato COGNOME NOME NOME domic eletto presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia; ed in pari data il d di citazione è stato con le stesse modalità notificato al suddetto difensore, in propri medesimo indirizzo telematico.
1.1.E’ principio di diritto, condiviso dal collegio, che “nei procedimenti relativi a gi impugnazione, è onere dell’imputato, ai sensi dell’art. 161 c.p.p. e non diversament dal mutamento di residenza o della diversa elezione di domicilio, comunicare al giudice del gravame il proprio stato di detenzione per altra causa ai fini delle occorrenti notificazioni sez. 3, n. 1894 del 21/12/1999, Cappelli, Rv. 215693; sez. 3, n.49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265771). Tale orientamento è stato per il vero confermato, nella parte motiva, dalla sentenza delle Sezioni Unite n.12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, che ha rimarcato che l’art. 156 comma 4 cod. proc. pen. prevede che la consegna di copia delle notificazioni debba essere eseguita alla persona nel luogo di detenzione (istituto penitenziario o luogo diverso detenzione) “quando dagli atti risulta che l’imputato è detenuto per causa diversa da procedimento per il quale deve eseguirsi la notificazione o è internato in un istit penitenziario”. In questo caso, l’unica differenza rispetto alla procedura ordinaria è costi da un elemento di fatto, e cioè che la detenzione deve «risultare degli atti», e ciò per ragion immediata evidenza. Infatti, se da un lato l’autorità che procede nei confronti di un imput detenuto non può non conoscere il suo status, nell’ipotesi in cui il soggetto risulti detenuto per altra causa lo stato di detenzione può non risultare dagli atti, trattandosi di procedim diversi. Per tale ragione, la sentenza ritiene legittima la notifica effettuata nelle forme or (e quindi presso il domicilio eletto o dichiarato) in favore del soggetto detenuto per altra ca
a condizione che tale modalità non importi una contrazione del suo diritto di difesa e solo ov dagli atti non risulti lo stato di detenzione. Per tali ragioni la Corte sottolinea che nell’i cui l’autorità giudiziaria debba procedere a notifiche nei confronti di imputato non detenut non v’è alcun obbligo di svolgere ricerche in ordine allo status libertatis, sicché la notifica deve ritenersi ritualmente eseguita secondo il modello previsto per l’imputato libero. Tale regola derogata nel solo caso in cui lo stato di detenzione per altra causa risulti dagli atti, nel caso la notifica deve essere eseguita personalmente presso l’istituto penitenziario (o luogo diverso di detenzione) ove l’imputato risulta ristretto.
1.2. Orbene, la difesa del ricorrente si è limitata a genericamente lamentare che il prevenut non avrebbe ricevuto la notificazione del decreto di citazione perché detenuto presso la Casa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza nulla precisare e documentare; ed ha aggiunto, contrariamente al vero, di non aver ricevuto a sua volta alcuna notificazione.
1.3. In secondo luogo, anche a voler ritenere sussistente una ipotesi di omessa notifica presso il sito di detenzione, l’avvenuta notificazione del decreto di citazione presso il domic eletto, rappresentato dallo studio del difensore di fiducia, realizza una diversa modalità esecuzione della notificazione, che integra una nullità della citazione solo laddove abbi ragionevolmente precluso all’imputato di venire a conoscenza del giudizio di secondo grado, e sarebbe stato onere della difesa, non assolto, quello di precisare concretamente i contorni del vulnus arrecato in tal senso all’esercizio del diritto di difesa; versandosi in un caso di null ordine generale a regime intermedio, la presenza di un patrocinio tecnico AVV_NOTAIO ritualmente avvisato, avrebbe dovuto sollecitarne una tempestiva attivazione volta a far valere l’invalidità della citazione a giudizio del proprio assistito in occasione del primo cos processuale successivo al radicamento di essa, rappresentato – quantomeno – dal deposito delle conclusioni nell’ambito del procedimento regolato dalla trattazione scritta. In assenza deduzioni, la nullità è da ritenersi sanata ai sensi dell’art. 184 cod. proc. pen. (sez. U n. 1 del 27/02/2020, S., Rv. 278869).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto del ricorso conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 20/06/2024
Il consiàkeire, eptensore
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