Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Palermo il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 02/01/2024 del Tribunale di Marsala udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Marsala, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 2/1/2024, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a NOME con la sentenza pronunciata dallo stesso Tribunale il 21/4/2019, confermata dalla Corte di Appello di Palermo il 21/4/2022 e irrevocabile in data 27 giugno 2023.
Nello specifico il Tribunale ha ritenuto che il beneficio era stato concesso in violazione dei presupposti di cui agli artt. 164 cod. pen. poiché quando è stata pronunciata la sentenza che lo ha riconosciuto, il 16/9/2020, l’interessato era già stato condannato, con sentenza emessa il 16/10/2018, poi divenuta irrevocabile il 7/6/2022, a una pena detentiva, non condizionalmente sospesa, che cumulata con quella irrogata determina il superamento del limite biennale di cui all’art. 163 cod. pen.
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Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 156, 157, 159, 178, 179 e 666 cod. proc. pen. Nel primo motivo la difesa eccepisce la nullità del provvedimento impugnato per la violazione del contraddittorio determinata dall’errata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza. La notifica, infatti, sarebbe stata effettuata senza procedere alle ricerche di cui all’art. 157, comma 7, cod. proc. pen. dalle quali sarebbe emerso che lo stesso aveva spostato la residenza presso la Casa Circondariale di Trapani, istituto nel quale è ristretto, come ben noto all’ufficio della Procura, che ha emesso nei suoi confronti dei provvedimenti di cumulo.
3.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 164, comma 4, 168, comma 3 cod. pen. e 666, comma 5 e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen. Nel secondo motivo la difesa evidenzia che il giudice di merito aveva avuto, o comunque avrebbe dovuto avere, conoscenza che al condannato era stata già riconosciuta nell’anno 2017 e per due volte la sospensione condizionale della pena. Elementi a fronte dei quali il beneficio ora concesso non avrebbe potuto essere riconosciuto per cui questo, a prescindere dall’ulteriore condanna ora indicata nel provvedimento impugnato, non potrebbe essere revocato in applicazione dei principi enucleati dalle Sezioni Unite Longo. Ciò anche perché il pubblico ministero non ha presentato appello sul punto.
In data 26 aprile 2024 sono pervenute in cancelleria le osservazioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 156, 157, 159, 178, 179 e 666 cod. proc. pen. con riferimento alla notifica all’interessato dell’avviso di fissazione dell’udienza.
La doglianza è fondata.
2.2. Dagli atti, cui questa Corte ha accesso in considerazione della natura processuale della questione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094 – 01), risulta quanto segue.
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L’udienza è stata fissata con provvedimento del 18 ottobre 2023 per il giorno 14 dicembre 2023.
La notifica, risultato temporaneamente assente il destinatario, è stata effettuata, a mezzo posta con raccomandata a.r., presso la residenza in INDIRIZZO INDIRIZZO, e si è perfezionata per compiuta giacenza.
Dagli stessi atti risulta altresì che il ricorrente è detenuto presso il Carcere di INDIRIZZO, INDIRIZZO, dal 14 novembre 2022, presso il quale risulta anche formalmente residente dal giorno 8 giugno 2023.
Date entrambe antecedenti a quelle in cui è stata fissata e celebrata l’udienza all’esito della quale si è pronunciato il giudice dell’esecuzione.
L’udienza è stata celebrata in data 14 dicembre 2023 in assenza dell’interessato.
La notifica con l’avviso di deposito dell’ordinanza impugnata è stata effettuata al ricorrente presso il Carcere di Trapani.
2.3. La circostanza che l’imputato era detenuto risultava dagli atti e, pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere effettuata presso il luogo di detenzione.
Come anche da ultimo evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, «le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio» (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 S., Rv. 278869 – 01).
Il mancato perfezionamento della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza comporta la nullità assoluta dell’udienza e di tutti gli atti successivi, ivi compresa l’ordinanza.
Secondo pacifico e condivisibile orientamento interpretativo, espresso da questa Corte, infatti, la mancata notifica dell’avviso, prescritto a norma dell’art. 666 cod. proc. pen., comma 3, determina la nullità di ordine generale e di carattere assoluto, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen. del procedimento, per effetto della estensiva applicazione delle regole dettate per l’omessa citazione dell’imputato e per l’assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza (Sez. 1, n. 45575 del 29/09/2015, COGNOME, Rv. 265235 – 01; Sez. 1, n. 39683 del 14/10/2010, COGNOME, Rv. 248679 – 01; Sez. 1, n. 12878 del 19/02/2009, COGNOME, Rv. 243739 – 01; Sez. 1, n. 26791 del 18/06/2009, COGNOME, Rv. 244657 – 01).
Le ragioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Marsala per l’ulteriore corso. Così deciso il 31/5/2024