Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18384 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 01/06/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione al primo motivo con rinvio; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza 15 marzo 2022 con cui il Tribunale di Milano aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia relazione ai reati di rapina e lesioni aggravate.
Presentando ricorso per cassazione avverso il provvedimento, la difesa RAGIONE_SOCIALE‘imputato deduce:
inosservanza di norme processuali (art.156, 171, 179, 429 e 601 c.p.p.) in relazione all i GLYPH mancata notifica (e quindi mancata presenza) RAGIONE_SOCIALE‘imputato per il procedimento d’appello, i quanto detenuto, condizione questa nota nel processo fin dal grado precedente;
violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordine al g di responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘imputato;
violazione di legge e vizio motivazionale (art.606 lett. b ed e, c.p.p.) in ordi mancata applicazione RAGIONE_SOCIALEe circostanze attenuanti generiche.
Con memoria inviata per PEC il AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza in relazione al primo motivo con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
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Data la natura del vizio denunciato (error in procedendo commesso nella notifica all’imputato RAGIONE_SOCIALEa citazione in appello) la Corte è preliminarmente gravata dall’onere RAGIONE_SOCIALE‘esame d fascicolo, consentito con riguardo alle questioni processuali, in relazione alle quali la Co cassazione è giudice anche del fatto e può accedere all’esame diretto degli atti processua (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto).
Espletato tale esame, si rileva, in relazione alla doglianza azionata e sopra sinteticamen riassunta, quanto segue:
la condizione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, di detenuto per altra causa, era pacificamente nota nel cor del giudizio di primo grado (cfr. interrogatorio RAGIONE_SOCIALE‘imputato) ed è stata esplicitata anche sentenza che ha concluso il procedimento con la frase rituale, leggibile nella prima pagi RAGIONE_SOCIALE‘intestazione: “COGNOME NOME… Detenuto pRAGIONE_SOCIALEc. presso la RAGIONE_SOCIALE, ogg presente.”
anche l’intestazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di secondo grado, dà atto RAGIONE_SOCIALEa condizione detentiv (“per altro”, come si legge) RAGIONE_SOCIALE‘imputato all’epoca RAGIONE_SOCIALE‘udienza, svoltasi in base al rito ca il 1° giugno 2023;
ciò nonostante, il decreto di citazione per l’udienza di discussione in appello (datat marzo 2023) indica l’imputato come libero e non è mai stato inviato ai fini RAGIONE_SOCIALEa not all’imputato detenuto ex art.156 c.p.p. al carcere ove l’imputato era all’epoca detenuto;
infine, a completamento del quadro, occorre aggiungere che v’è in atti una richiesta informazioni al RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) del 23 maggio 2023 con relativa certificazione attestante la condizione RAGIONE_SOCIALE‘imput e che vi è un successivo invio RAGIONE_SOCIALEa notifica al DAP datato 6 giugno 2023.
Da quanto premesso, interpretato alla luce dei principi giurisprudenziali in materia, si d tratte la conclusione che l’eccezione preliminare sollevata dall’imputato sia corretta.
Non vi possono essere dubbi, in base alle circostanze sopra esposte, che la Corte di appello fosse nelle condizioni di conoscere la restrizione carceraria RAGIONE_SOCIALE‘imputato. La intestazione d sentenza di primo grado, se non la lettura dei verbali d’udienza, avrebbe dovut immediatamente allentare l’Ufficio, inteso nel suo complesso, composto dai Magistrati e da personale di Cancelleria, sulla circostanza. Ed in effetti, che ad un certo punto, p RAGIONE_SOCIALE‘udienza del 1° giugno 2023 il sospetto RAGIONE_SOCIALEa condizione detentiva fosse sorto, testimoniato dalla richiesta formulata al DAP il 23 maggio 2023. Sennonché, a tal adempimento ‘investigativo’ non ha fatto seguito quanto necessario per fugare il dubbio. Con l’esito inconseguente, per non dire paradossale, che una successiva notifica all’imputato eseguita presso il DAP il 6 giugno 2023 e che la sentenza reca (correttamente) la condizione di detenuto per altra causa RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
Non vi possono essere dubbi che all’imputato detenuto, anche per altra causa, la notific vada eseguita mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio (come nel caso di specie) e che tal
disciplina debba trovare applicazione anche nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘imputato detenuto in luo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, a confronti del detenuto “per altra causa”, come affermato da questa Corte, nel suo pi autorevole consesso (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020 Imp. S. Rv. 2781369 – 01).
Trattasi di nullità a regime intermedio (cfr. Sez. 2, n. 2332 del 24/11/2023 Charkoui 285795 – 01) ma nell’assenza, nel caso concreto, di alcun elemento attestante l’attiv compiuta in udienza, la prima occasione concretamente utile per la formulazione RAGIONE_SOCIALE‘eccezione va identificata, in questo specifico caso, nella redazione del ricorso cassazione.
Per tale ragione, la sentenza va annullata con rinvio del processo ad altra Sezione del Corte d’appello di Milano per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Milano pe nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, 24 gennaio 2024
Il Conigliere rLlatore