Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2026 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2026 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il 19/12/1990
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Napoli, con la decisione indicata in epigrafe, ha dichiar inammissibile l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città in data 6 maggio 2023, con la quale il medesimo, all’esito del giudizio cele con rito abbreviato, veniva dichiarato responsabile del reato di furto con strappo e, pr esclusione della recidiva, concesse le circostanze attenuanti generiche, con la diminuente d rito, veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione ed euro 420 di multa.
La Corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità del gravame, con cui si lamentava l’omess concessione della circostanza di cui all’articolo 62 n.4 cod.pen., osservando che il motivo po a fondamento della richiesta era formulato in termini assolutamente generici; infatti, a fron una motivazione specifica e puntuale da parte del primo giudice circa il diniego dell’attenua in questione, l’appellante non aveva indicato gli elementi di fatto idonei a giustifica richiesta.
Il difensore di fiducia di COGNOME NOME propone ricorso per cassazione per i seguent motivi.
In primo luogo, osserva che l’imputato, in epoca precedente al giudizio di appello, era st ristretto in carcere per altra causa, dovendosi perciò ritenere che lo stato di detenzione prevalente sulla precedente dichiarazione di elezione di domicilio presso il difensore.
Lo stesso difensore evidenzia di aver dichiarato lo stato di detenzione del suo assisti tuttavia la Corte di appello non ne ha tenuto conto, invitando le parti a concludere.
Tanto premesso, osserva che la sentenza è da ritenersi nulla per omesso avviso del giudizio di appello all’imputato detenuto in carcere per altra causa.
Inoltre, ulteriori nullità sono ravvisabili nella omessa traduzione dell’imputato deten nella dichiarazione di assenza dell’imputato, in carenza dei presupposti di legge.
Infine, deduce che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello si è basata su motivazione illogica e contraddittoria, poiché il difensore aveva motivato la propria richie concessione della attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod. pen..
Il Procuratore Generale ha depositato memoria, chiedendo che venga dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Fondato è il motivo attinente alla omessa notifica del decreto di citazione all’impu detenuto.
Dall’esame degli atti (cui questa Corte ha diretto accesso alla luce del vizio denuncia cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 17123 de 07/01/2016, Fenyves, Rv. 266613 – 01) risulta che, nel processo verbale di udienza del 5 april 2024, tenutasi dinanzi alla 6″ Sezione Penale della Corte di appello di Napoli è st formalmente attestato che l’imputato era già detenuto ad altro titolo (“det.per altro” nonostante, la notifica del decreto di citazione risulta esser stata effettuata presso lo stu difensore dove il medesimo imputato era elettivamente domiciliato.
Le Sezioni Unite ( sent. N. 12778 del 27 febbraio 2020 – RV 278869) hanno affermato che le notificazioni all’imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia all persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. ( motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche ne confronti dell’imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto “per altra causa”).
Nella stessa decisione, si è pure affermato che le notificazioni effettuate, nei conf dell’imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzi danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall’art. 184 c proc. pen..
Nel caso in esame, come si ricava dalla intestazione della sentenza impugnata, il giudizio stato celebrato “in assenza”, dovendosi perciò escludere che si sia verificata la sanatoria d comparizione della parte interessata o della sua rinuncia a comparire, prevista dalla disposizio suindicata.
La deduzione difensiva, riproposta in ricorso, sul fatto che sia stato rappresentato alla C di appello il preesistente stato detentivo dell’imputato non comparso, trova conferma ne attestazione contenuta nel verbale in cui la Corte distrettuale ha preso atto che il COGNOME già detenuto per altro.
La notifica mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, appariva essenziale, anche al fine di consentire all’imputato di poter esercitare la facoltà di richie comparire in udienza.
Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 23-bis decreto-legge 28 ottobre 2020, n. conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (introdotto in ragione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e vigente al momento della proposizione dell’appello ex art. 94, comma 2, digs. 10 ottobre 2022, n. 150), «fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzi dibattimentale», la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado ha lu in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che quel che qui importa – l’imputato manifesti la volontà di comparire, per iscritto e con at
trasmettersi (nel termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza) «a mezzo difensore» (art. 23-bis, comma 4, cit.).
La giurisprudenza ha chiarito che l’omessa traduzione dell’imputato detenuto, che – in ossequio alla disciplina sopra richiamata – abbia richiesto di comparire all’udienza per il tr del difensore, determina una nullità assoluta ed insanabile del giudizio e della relativa sente (cfr. Sez. 3, n. 3958/2021, cit.).
Tanto premesso, è evidente che il difetto di notifica del decreto di citazione presso il l di detenzione, ha altresì insanabilmente impedito all’imputato di esercitare la suddetta facolt
La decisione assunta dalla Corte d’appello risulta quindi non corretta, imponendosi, d conseguenza, l’annullamento della sentenza d’appello.
I residui motivi restano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Cor d’appello di Napoli per il giudizio.
Così deciso il 20 novembre 2024
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