Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 4772 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4772 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Algeria il 07/05/1995 avverso la sentenza del 06/05/2024 della Corte di Appello di Milano udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
lette le conclusioni del difensore del ricorrente depositate in data 14 ottobre e 7 novembre 2024 con cui l’Avv. NOME COGNOME COGNOME ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
NOMECOGNOME a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 6 maggio 2024 con cui la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza, emessa in data 4 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Milano lo ha condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 61 n. 11 bis, 628 co. 2 e 3 n.1 cod. pen.
Il ricorrente, con l’unico motivo di impugnazione, eccepisce la nullità delle sentenze di merito conseguente alla violazione dell’art. 178, co. 1, lett. c) cod. proc. pen.
La difesa ha evidenziato che, in data 28/06/2023, il ricorrente, all’e detenuto, ha ricevuto la notifica dell’informazione di garanzia con contestu nomina di un difensore di fiducia e nei frangenti immediatamente successivi notifica del decreto di giudizio immediato emesso nei suoi confronti ai sen dell’art. 453 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha eccepito, quindi, l’erroneità dell’ordinanza emessa in 13/09/2023 con cui il Tribunale di Milano ha rigettato l’istanza di procedersi n forme del rito abbreviato della difesa, senza tenere conto che il già menzion decreto di giudizio immediato avrebbe dovuto essere notificato al difensore fiducia nominato dall’imputato al momento della notifica dell’informazione d garanzia e, quindi, in un momento antecedente alla notifica del decreto di giudi immediato.
I giudici di merito, inoltre, non avrebbero tenuto conto del fatto che i du notificati al ricorrente nel medesimo giorno recavano informazioni di diffic comprensione per un imputato alloglotta, con conseguente inesigibilità de rispetto dell’onere di informare tempestivamente il proprio difensore di fidu dell’imminente scadenza del termine di legge per la richiesta del giudi abbreviato conseguente alla notifica del decreto di giudizio immediato.
Il difensore del ricorrente, in data 13 ottobre e 7 novembre 2024, depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.
L’accesso agli atti, consentito ed anzi necessario in caso di quest processuali, comprova che:
NOME COGNOME alla data in cui sono stati emessi l’informativa ai fini de conoscenza del procedimento nonché il decreto di giudizio immediato, non aveva nominato alcun difensore di fiducia ed era, pertanto, difeso da difensore di ufficio Avv. NOME COGNOME
gli atti già menzionati sono stati notificati a mani dell’imputato, dete presso la Casa Circondariale San Vittore di Milano, in data 28 giugno 2023 con conseguente decorrenza del termine di quindici giorni previsto dall’art. 458 cod. proc. pen.;
il decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del ricorrente è sta notificato all’Avv. NOME COGNOME in data 19 aprile 2023;
COGNOME in data 28 giugno 2023, ha nominato l’Avv. NOME COGNOME quale proprio difensore di fiducia;
all’udienza dibattimentale del 13 settembre 2023, il difensore di fiduc dell’imputato ha avanzato richiesta di restituzione nel termine p
chiedere la definizione del procedimento mediante giudizio abbreviato, affermando di non aver ricevuto alcun avviso in ordine all’emissione del decreto di giudizio immediato;
il Tribunale, con ordinanza letta all’udienza del 13 settembre 2023, rigettato la richiesta di giudizio abbreviato stante il decorso del termin cui all’art. 458 cod. proc. pen. e la mancanza dei presupposti per u restituzione in termini.
Tutto ciò premesso, deve essere affermata l’insussistenza della dedot violazione di legge e la correttezza dell’ordinanza di rigetto emessa dal Tribun di Milano in data 13 settembre 2023.
2.1. Va, in proposito, ribadito che la notifica al difensore del decreto di giu immediato non è normativamente prevista, essendo il relativo adempimento richiesto con riferimento al solo imputato, onde consentirgli la conoscen dell’imputazione e della facoltà di richiedere riti alternativi ed es contemplata per il difensore unicamente la notifica dell’avviso della data fis per il giudizio (vedi Sez. 3, n. 24257 del 27/05/2010, Eze, Rv. 247701 – 01; Se 6, n. 24321 del 22/03/2023, Addis, Rv. 284877 – 01).
Ne consegue che il termine per la proposizione della richiesta di definizio mediante un rito alternativo decorre dalla data di notifica all’imputato del dec di giudizio immediato e, quindi, nel caso di specie dal 28 giugno 2023 (co conseguente tardività della richiesta di giudizio abbreviato avanzata dal difens di fiducia solo all’udienza del 13 settembre 2023).
2.2. Deve essere, inoltre, rimarcato che il difensore di fiducia non aveva dir neanche alla notifica dell’avviso della data fissata per il giudizio in consider del fatto che l’Avv. COGNOME è stato nominato in data 28 giugno 2023 e, quindi, data successiva alla data di emissione del decreto di immediato e del conseguente notifica all’imputato ed al precedente difensore di ufficio del decr in questione.
Il Collegio intende, in proposito, dare seguito al principio di diritto second la notifica di un provvedimento giurisdizionale per il quale è prevista la necessità di avvisare il difensore dell’imputato deve essere effettuata al difensore rivestiva tale qualità all’atto di emissione del provvedimento e non anc all’avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto co l’emissione del provvedimento si cristallizza la situazione processuale relativa adempimenti di cancelleria (vedi Sez. U. sentenza n. 24630 del 26/03/2015, NOME Rv. 263600 – 01; negli stessi termini Sez. 5, n. 40750 del 02/10/202 COGNOME, non massimata).
L’ulteriore doglianza con cui ‘ la difesa lamenta la difficile comprensibilità degli atti notificati, essendo il ricorrente straniero, è destituita di fonda L’accesso agli atti dimostra, infatti, che l’avviso di garanzia ed il decreto di g immediato sono stati notificati all’imputato COGNOME con allegata traduzione i lingua araba e, quindi, che il loro contenuto era pienamente ed agevolmente comprensibile per il ricorrente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. p la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibili al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21 novembre 2024 Il p 5:,),COGNOME re estensore
La Presidente