Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22522 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22522 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/07/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 13 luglio 2023 il Tribunale di Pescara ha respinto il ricorso con cui NOME chiedeva la declaratoria di non esecutività della sentenza emessa nei suoi confronti in data 22/05/2014 e divenuta definitiva in data 16/10/2019, sostenendo di non avere ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale.
Il Tribunale ha ritenuto che l’imputato non dovesse ricevere la notifica dell’estratto contumaciale perché la sua dichiarazione di contumacia, inizialmente esplicitata, fu di fatto revocata all’udienza del 08/10/2009 in cui egli venne dichiarato assente, essendo detenuto per altra causa ed avendo rinunciato a comparire; venne disposta la sua traduzione in aula per l’udienza successiva, fissata al 24/04/2010, ma essa non venne eseguita, stante la sopravvenuta scarcerazione. L’omessa, esplicita revoca della dichiarazione di contumacia è stata ritenuta irrilevante, essendo la stessa intervenuta a seguito della rinuncia dell’imputato a presentarsi, pur essendo stata disposta la sua traduzione, rinuncia che viene equiparata alla comparizione dell’imputato in udienza.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
La motivazione è illogica e non tiene conto della giurisprudenza, che ha stabilito che se l’imputato, già contumace, è stato dichiarato assente nell’intervallo temporale intercorrente tra la modifica dell’art. 420-bis cod.proc.pen. introdotta dalla legge n. 67/2014 e l’entrata in vigore dell’art. 15bis, inserito dalla legge n. 118/2014, l’ordinanza dichiarativa dell’assenza è inefficace, perché il regime transitorio si applica solo se non è stata pronunciata la sentenza di primo grado. Inoltre, la sentenza stessa riconosce che la dichiarazione di contumacia non è stata mai revocata, e il ricorrente è stato ancora indicato quale “contumace” in tutti i verbali successivi a quello dell’udienza tenuta in data 08/10/2009.
La giurisprudenza sopra citata comporta che la conversione della contumacia in assenza sarebbe stata legittima nel momento in cui emessa, ma con l’entrata in vigore della legge n. 118/2014 l’ordinanza che la disponeva cessava di avere efficacia, perché la disposizione transitoria si applicava a tutti i procedimenti in corso, in cui la contumacia fosse stata già dichiarata.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.
Il principio di diritto prospettato nel ricorso, dettato da numerose sentenze di questa Corte (vedi, tra le molte, Sez. 5, n. 331:L2 del 28/03/2018, Rv. 273776), è corretto, ma non è applicabile nel procedimento svolto a carico del ricorrente, nel quale la dichiarazione di contumacia non è stata sostituita con quella di assenza nell’intervallo intertemporale tra la modifica dell’art. 420-bis cod.proc.pen. introdotta dalla legge n. 67/2014 e l’entrata in vigore dell’art. 15bis, inserito dalla legge n. 118/2014, né è stata sostituita per l’entrata in vigore della nuova disciplina sulla celebrazione dei processi in assenza.
Come spiegato dettagliatamente nell’ordinanza impugnata, l’imputato, già dichiarato contumace, venne dichiarato assente all’udienza del 08/10/2009, quindi sotto la vigenza della normativa precedente alla riforma dell’art. 420-bis cod.proc.pen., perché risultò detenuto per altra causa e, pur essendo stato messo in condizione di partecipare all’udienza, rinunciò a comparire. E’ stato, quindi, applicato correttamente il principio, stabilito costantemente da questa Corte, secondo cui «La mancata comparizione in udienza dell’imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente, non dà luogo a contumacia, ma a mera assenza, con la conseguenza che, in tal caso, non sussiste alcun obbligo di notifica dell’avviso di deposito della sentenza, previsto solo per l’imputato contumace. (La Corte ha affermato tale principio in una fattispecie cui era applicabile il disposto di cui all’art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’art. 10, comma 5, della legge 28 aprile 2014, n. 67)» (Sez. 4, n. 33079 del 12/04/2018, Rv. 272748; Sez. 6, n. 4318 dei 13/05/2014, dep. 2015, Rv. 262152).
L’omessa revoca esplicita della contumacia, poi, è irrilevante, in quanto, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, «La comparizione in giudizio dell’imputato già dichiarato contumace determina il venir meno della situazione di fatto che aveva dato luogo alla relativa declaratoria, sicché la contumacia viene a cessare indipendentemente dalla esistenza di un formale provvedimento di revoca. Ne deriva che, in tal caso, il termine per proporre appello avverso la sentenza del giudice di pace depositata nel pieno rispetto del termine di cui all’art. 544, comma secondo, cod. proc. pen., decorre dalla scadenza del termine di deposito della motivazione, ex art. 585, comma
secondo, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 1784 del 26/10/2011, dep. 2 Rv. 251712; Sez. 5, n. 6472 del 01/12/2004, dep. 2005, Rv. 23140)
Il ricorso non si confronta, in realtà, con la motivazione dell’ordinan impugnata, in quanto non menziona il vero motivo della revoca di fatto dell dichiarazione di contumacia e pretende di individuare un vizio della sentenza consistente nell’omessa notifica dell’estratto contumaciale, sulla base d presupposto normativo non operante nella fattispecie, che quindi non è stat violato perché, in realtà, non applicato.
Nel caso di specie, invece, sono state correttamente applicate le norm vigenti all’epoca della revoca di fatto della dichiarazione di contumacia, co conseguenza che, come chiarito dalle sentenze di questa Corte sopra citate, no era dovuta al condannato la notifica dell’estratto contumaciale, e i termini l’impugnazione sono regolarmente decorsi dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza.
Per i motivi esposti, il ricorso deve pertanto essere respinto, ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 22 marzo 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente