Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 11543 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 11543 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Cori il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del Tribunale di Latina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procurato generale NOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e l’adozione di ogni consequenziale provvedimento;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina, in funzione di giudi dell’esecuzione, rigettava l’istanza di NOME COGNOME, volta ad ottenere, ai dell’art. 670 cod. proc. pen., la declaratoria di non esecutività, per man notificazione dell’estratto contumaciale, della sentenza emessa a suo carico dal Corte di appello di Roma in data 6 luglio 2022 (confermativa della sentenza di condanna 3 dicembre 2014 del Tribunale di Velletri, sezione distaccata di Frascati), formalmente irrevocabile, assorbita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina in data 14 febbraio 2023.
Il giudice dell’esecuzione dava atto che, in base alla disciplina transitor cui all’art. 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 67, la notificazione dell’estratt contumaciale della sentenza di appello sarebbe spettata all’imputato. La su omissione non comporterebbe, tuttavia, il riconoscimento della non esecutività del titolo, giacché l’imputato era a conoscenza della pendenza del process (avendo nominato un difensore di fiducia con elezione di domicilio presso il su studio, alla quale aveva fatto seguito la rinuncia al mandato per inadempienz nel pagamento degli onorari) e, se la stessa conclusione non poteva trarsi c riferimento alla successiva condanna, tale esito derivava da una sua precisa consapevole scelta. L’effettiva conoscenza del processo e il colpevole disinteres per il suo svolgimento avevano determinato la consumazione del diritto di impugnazione in capo all’imputato, rendendo inutile la notificazione dell’estrat funzionale all’esercizio di quel diritto.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Nel motivo unico deduce l’erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.
A parere del ricorrente, il giudice a quo avrebbe indebitamente sovrapposto gli istituti della contumacia e del processo in assenza, erroneamente giungendo ritenere consumato il diritto di impugnare la sentenza di secondo grado, in u processo che doveva proseguire secondo il primo modello, in base a principi che sarebbero coerenti solo con il secondo.
Il modello contumaciale era il solo applicabile nella vicenda di specie. Esso meno attento alle garanzie e basato sul mero dato formale della regolarità del notifiche, trovava il suo punto di tenuta proprio attraverso la previsione d formalità della notificazione dell’estratto della sentenza soggetta
impugnazione; elemento indefettibile, e non surrogabile, per assicurare la conoscenza del provvedimento e l’esercizio del diritto di impugnazione.
Quest’ultimo giammai avrebbe potuto ritenersi consumato rispetto ad imputato non notificatario dell’estratto, sul solo presupposto che egli si f consapevolmente disinteressato del corso del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
E’ pacifico che COGNOME fosse stato dichiarato contumace nel cors dell’udienza preliminare, al di fuori di una situazione d’irreperibilità (la vocatio in ius era stata notificata al difensore di fiducia domiciliatario), e ciò pr dell’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014.
Alla luce della normativa transitoria, recata dall’art. 15-bis di tale legge, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118, il processo avrebbe dovuto continuare a svolgersi, nelle fasi e gradi ulteriori, nelle forme contumaciali (t molte, Sez. 1, n. 8654 del 21/12/2017, dep. 2018, Frezza, Rv. 272411-01), in modo che anche la sentenza di appello fosse notificata all’imputato ai sens dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., pro-tempore vigente, come del resto ammette l’ordinanza impugnata.
Non essendo l’adempimento stato curato, non sono mai decorsi, per lo stesso imputato, i termini per la proposizione dell’impugnazione (ex multis, Sez. 2, n. 49408 del 14/12/2012, Porcino, Rv. 253917-01) e la sentenza d’appello non è mai divenuta esecutiva.
Il contrario assunto della sentenza impugnata è erroneo.
La notificazione dell’estratto contumaciale, privo come tale di equipollenti (Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527-01), aveva lo scopo di informare l’imputato dell’esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli potesse conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto impugnazione (Sez. 2, n. 3792 del 11/09/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27796802; Sez. 5, n. 11651 del 23/01/2012, COGNOME, Rv. 252957-01).
Il disinteresse, eventualmente mostrato dall’imputato per le vicende processuali culminate nella pronuncia della sentenza contumaciale, tradottosi nella mancata conoscenza dell’esistenza di quest’ultima, non incideva sull’obblig di notificare l’estratto – la cui funzione era proprio quella di sopperire eventuale difetto di conoscenza – e non elideva le conseguenze derivanti dalla mancata notificazione.
Solo la dimostrazione che l’imputato, indipendentemente dalla notificazione dell’estratto, avesse avuto conoscenza effettiva dell’esistenza del provvedimento impugnabile, per avere posteriormente conferito specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione, e quest’ultima fosse stata regolarmente presentata, era possibile affermare la consumazione dell’autonomo diritto di impugnazione all’imputato spettante (Sez. F, n. 41158 del 25/08/2015, E., Rv. 264884-01), preclusiva dell’incidente di esecuzione.
Qui è lo stesso giudice dell’esecuzione a riconoscere che COGNOME non avetkip–avuto conoscenza alcuna delle sentenze di merito, e comunque della sentenza di secondo grado, non avendone mai delegato ad alcun legale l’impugnazione, sicché il principio della consumazione dell’impugnazione non può essergli opposto.
Seguono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, nonché le statuizioni consequenzialmente previste dall’art. 670, comma 1, cod. proc. pen., che questa Corte può direttamente adottare, a norma dell’art. 620, comma 1, lett. I), dello stesso codice, senza pronunciare rinvio, ossia la declaratoria di non esecutività del titolo (cui consegue la sospensione della relativa esecuzione) e l’ordine di effettuazione della notificazione non eseguita.
Poiché il condannato risulta attualmente detenuto anche per altri titoli, unificati ex art. 663 cod. proc. pen., la presente sentenza deve essere comunicata al pubblico ministero così individuato, perché siano adottati i provvedimenti di esecuzione ulteriormente conseguenti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dichiara non esecutiva la sentenza n. 7757 del 6 luglio 2022 della Corte di appello di Roma. Dispone la notificazione ad NOME COGNOME, a cura della cancelleria della Corte di appello di Roma, dell’avviso di deposito con l’estratto della predetta sentenza del 6 luglio 2022. Dispone l’immediata comunicazione del presente provvedimento alla Corte di appello di Roma e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina er quanto di competenza.
Così deciso il 06/12/2023
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