Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22267 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22267 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/12/2023 del TRIBUNALE di FERRARA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2023 il Tribunale di Ferrara, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata da NOME COGNOME di dichiarazione di non esecutività della sentenza n. 932/20 della Corte di appello di Bologna ex art. 670 cod. proc. pen.
Nel riassumere lo svolgimento del procedimento di cognizione, il Tribunale ha evidenziato come COGNOME, originariamente dichiarato contumace, per effetto delle modifiche introdotte all’art. 420 bis cod. proc. pen. dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, era stato dichiarato assente all’udienza del 23 maggio 2014 nel corso del giudizio di primo grado.
In tale posizione processuale aveva riportato la condanna con sentenza che non gli era stata notificata.
Analogamente era avvenuto all’esito del giudizio di appello introdotto dall’imputato mediante la contestazione della penale responsabilità e del trattamento sanzionatorio.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta richiamando l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia nei processi in cui, ai sensi dell’art. 15bis, comma 2, legge n. 67 del 2014, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore di tale legge, determina una nullità a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. che deve essere eccepita immediatamente dal difensore.
Nel caso di specie, non era stata sollevata alcuna eccezione.
Inoltre, è stata rilevata la carenza di interesse alla doglianza in ragione del fatto che l’imputato non aveva subito alcun pregiudizio nel proprio diritto di difesa in quanto era stato a conoscenza del procedimento, come desumibile dalla circostanza che, in entrambi i gradi, era stato assistito dallo stesso difensore ed aveva anche chiesto ed ottenuto di essere ammesso al gratuito patrocinio.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, articolando un motivo con il quale ha eccepito violazione di legge con riguardo agli artt.548 e 670 cod. proc. pen. 15 bis legge n. 67 del 2014.
Ha evidenziato come l’orientamento richiamato nel provvedimento impugnato sia del tutto minoritario nella giurisprudenza di legittimità secondo la quale, invece, costituisce un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di
deposito con estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente anziché contumace.
Ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con declaratoria di non esecutività della sentenza n. 932/20 della Corte di appello di Bologna e, in subordine, la rimessione alle Sezioni Unite di questa Corte ai fini della decisione della questione di diritto rilevante.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato,
2. La questione posta dal ricorrente riguarda la deducibilità, ai fini di cui all’art. 670 cod. proc. pen., ossia della verifica dell’idoneità del titolo a diven esecutivo, della mancata notificazione dell’estratto della sentenza nel caso di imputato contumace erroneamente dichiarato assente a seguito dell’errata applicazione dell’art. 15-bis legge n. 67 del 2014.
Tale disposizione, pacificamente applicabile alla fattispecie in esame, nel disciplinare il transito dall’istituto della contumacia a quella dell’assenza, h stabilito, tra l’altro, che, «le disposizioni vigenti prima della data di entrata vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di irreperibilità».
Pertanto, nel caso di imputato dichiarato contumace in procedimenti che, alla data di entrata in vigore della predetta legge, fossero ancora in corso, avrebbero dovuto trovare applicazione le disposizioni previgenti e non quelle nuove e diverse in tema di assenza.
In particolare, ai fini della esecutività della sentenza, aspetto che, in questa sede, rileva, avrebbe dovuto essere eseguito l’adempimento della notificazione dell’estratto contumaciale ai sensi dell’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., nella vecchia formulazione.
E ciò anche nel caso in cui, come nella fattispecie, sia stata erroneamente dichiarata l’assenza in luogo della contumacia.
Nel decidere questione identica a quella in esame, questa stessa Corte, ha segnalato, preliminarmente come «ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di sentenza contumaciale, la notificazione all’imputato dell’avviso di deposito con l’estratto di sentenza non può essere sostituita da alcun altro atto, pur se quest’ultimo ne contenga tutti gli elementi essenziali. (Nella specie,
si è escluso che la notificazione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva potesse considerarsi equivalente all’avviso di deposito con l’estratto contumaciale di sentenza)» (Sez. U, n. 35402 del 09/07/2003, Mainente, Rv. 225362 – 01; Sez. 1, n. 50471 del 14/09/2018, Manto, Rv. 274527 – 01).
L’omessa o l’errata declaratoria della posizione processuale dell’imputato è stata ritenuta afferire a ad un atto di natura meramente dichiarativa e non costitutiva; in quanto tale, ne è stata esclusa l’idoneità a determinare una lesione del principio del contraddittorio, siccome non incidente sulle «garanzie riconnesse alla posizione effettiva dell’imputato, garanzie che restano intatte» (Sez. 1, n. 8875 del 10/12/2020, dep. 2021, Rinaldi, Rv. 280674, in motivazione).
Da ciò è stata tratta la conclusione che «l’erronea qualificazione – in relazione all’introduzione, in virtù della richiamata legge n. 67 del 2014, dell’istituto dell’assenza, sostitutivo, per un certo ambito, di quello dell contumacia – della posizione dell’imputato, dichiarato assente invece che contumace, così come non cagiona di per sé la nullità degli atti processuali assunti senza lesioni specifiche del suo diritto di difesa, nemmeno determina il mutamento effettivo della posizione stessa, persistendo la sua qualificazione (in thesi) di imputato contumace, per gli effetti riconnessi dall’ordinamento a tale statuto».
Conseguentemente è stato affermato il principio di diritto secondo cui «integra un’ipotesi di non esecutività della sentenza, deducibile ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen., l’omessa notificazione dell’avviso di deposito con l’estratto della sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato erroneamente dichiarato assente, anziché contumace, in un processo in cui, ai sensi dell’art. 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni anteriori all’entrata in vigore di tale legge, poiché, ove pure i difensore non abbia eccepito dinanzi al giudice della cognizione la violazione dell’indicata disciplina transitoria, la situazione sostanziale di contumacia dell’imputato impone comunque la notificazione dei predel:ti atti, a norma dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., la cui disciplina risulta vigente “ratione temporis”. (Sez. 1, n. 8875 del 2021, cit.; conforme Sez. 1, n. 1552 del 12/11/2018, dep. 2019, Guerrazzi, Rv. 274795).
Minoritario e non condivisibile, invece, il contrario orientamento in base al quale «in tema di sospensione del processo per assenza dell’imputato, la erronea dichiarazione di assenza in luogo della contumacia nei processi in cui, ai sensi dell’art. 15 bis, comma secondo, L. 28 aprile 2014, n. 67, continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore dell’indicata legge, determina una nullità a regime intermedio, attinente all’intervento dell’imputato
ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., che deve essere eccepita immediatamente dal difensore» (Sez. 3, n. 49584 del 27/10/2015, F., Rv. 265770).
Nel caso di specie, infatti, non si verte in materia di assenza dell’imputato ritualmente dichiarata a norma dell’art. 420-bis cod. proc. pen. trattandosi, piuttosto, di stabilire «la sfera di operatività della disciplina relativa all’un all’altro istituto, derivando dalla corrispondente determinazione la configurazione dei diritti processuali generati in capo all’imputato dalla situazione processuale a lui esattamente riferibile: situazione che determina il paradigma normativo operante, sebbene essa non sia stata esattamente dichiarata» (Sez. 1, n. 8875 del 2021, cit.).
Tale considerazione determina la sostanziale coerenza di quanto esposto in questa sede con l’orientamento, sviluppatosi in materia di giudizio di cognizione, secondo cui «l’erronea declaratoria dell’assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell’art. 15-bis comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118) non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, COGNOME, Rv. 282106; Sez. 3, n. 18872 del 26/02/2019, COGNOME, Rv. 275744).
COGNOMEa ricostruzione dello svolgimento del processo, emerge che l’imputato, originariamente dichiarato contumace, a seguito della sopravvenienza della legge n. 67 del 2014 è stato dichiarato assente e in tale veste, non ha ricevuto alcuna notifica dell’estratto della sentenza di primo grado avverso la quale ha, comunque, proposto appello .
L’omissione ha avuto riguardo anche alla sentenza di appello avverso la quale non è stato proposto ricorso per cassazione.
L’omissione avrebbe dovuto essere rilevata dal giudice dell’esecuzione in quanto l’errata declaratoria ha prodotto l’effetto di omettere l’avviso di deposito, ai sensi dell’art. 548, comma 3, cod. proc. pen., ai fini della decorrenza del termine secondo la decorrenza fissata dall’art. 585, comma 2, lett. d), cod. proc. pen.
Alla luce della giurisprudenza sopra citata si è determinata la non esecutività della sentenza di appello, erroneamente non dichiarata dal giudice dell’esecuzione adito.
Segue, da quanto esposto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Ferrara che si atterrà ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ferrara.
Così deciso il 18/04/2024