Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1863 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1863 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PORDENONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Campobasso ha rigettato l’istanza di rescissione del giudicato proposta da NOME in relazione alla sentenza del Giudice di Pace di Ternnoli del 3 maggio 2021, irrevocabile il 18 giugno 2021, di condanna nei confronti di NOME alla pena di eu -o 260 di multa per il reato di cui all’art. 590 cod. pen..
La richiedente deduceva la propria incolpevole mancata conoscenza del procedimento, in quanto la notifica del decreto di citazione a giudizio e della sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nell’ambito del suindicato procedimento era avvenuta – come risultava dalla relativa relata – presso il INDIRIZZO di INDIRIZZO, mentre la NOME era residente al civico n. :130, come da copia del documento di identità della stessa prodotto in atti, con conseguente immissione dell’avviso nella cassetta postale sbagliata, soprattutto in quanto abitante stabilmente all’estero, come dimostrato dall’ulteriore documentazione prodotta.
Secondo la Corte territoriale, dalla relata di notifica si evinceva che la stessa risultava effettuata a nome di NOME, a prescindere dall’indicazione, errata o meno, del numero civico, per cui si doveva dedurre che la notifica stessa era stata immessa nella giusta cassetta postale, cioè quella recante il nome e il cognome della stessa.
Non risultavano provare, pertanto, la nullità della notifica e, di conseguenza, la declaratoria dell’assenza ex art. 420 bis cod. proc. pen. in difetto dei presupposti legittimanti nonché l’impossibilità di impugnare senza colpa la sentenza de quo.
La stabile vita all’estero non esimeva la NOME dal rispetto delle norme di comune diligenza nell’acquisizione della conoscenza del procedimento, in quanto, come si evinceva dalla sentenza in oggetto, l’aggressione del cane di proprietà della NOME in danno della persona offesa avveniva nella sala d’attesa di un commissariato di P.S., alla sua presenza; senonché la stessa espatriava, senza curarsi delle conseguenze di tale accaduto, che l’aveva vista diretta spettatrice in prima persona.
Peraltro, in tema di rescissione del giudicato’ la mancata conoscenza della celebrazione del processo non richiede che l’imputato si sia deliberatamente sottratto alla vocatio in iudicium con comportamenti a ciò finalizzati espressamente, rimanendo semplicemente sufficiente che egli si sia posto consapevolmente – come accaduto nella fattispecie – nella condizione di sottrarsi alla conoscenza del processo stesso, a prescindere dai motivi di tale comportamento.
NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione dell’art. 8, I. 20 novembre 1986, n. 890, per essersi svolto il processo nell’incolpevole assenza dell’imputata.
Si deduce che la notifica del decreto di citazione a comparire in giudizio davanti al Giudice di Pace era intervenuta in INDIRIZZO di San Martino in Pensilis, mentre la NOME abitava al INDIRIZZO della medesima via. Le operazioni di notifica del plico, indirizzato a NOME, non portate a buon esito per assenza della destinataria, erano state seguite dall’immissione dell’avviso di cui all’art. 8 cit., evenienza che aveva impedito alla stessa di avere contezza della vocatio in ius dinanzi al Giudice di Pace, per rispondere dell’addebito di cui al capo di imputazione.
La Corte territoriale non ha valutato che del tentativo di notifica del piego e del suo deposito doveva essere data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario come nel caso in esame – doveva essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda.
L’avviso risultava immesso in una cassetta postale diversa da quella riferibile al caseggiato di INDIRIZZO di San Martino in Pensilis, e, cioè, in quella sita in corrispondenza del caseggiato del INDIRIZZO, evenienza che impediva alla NOME, di apprendere di essere stata destinataria della notifica di un atto giudiziario. A fronte dell’assenza della destinataria e di persone idonee a ricevere la notifica, il plico risultava immesso in una casella postale corrispondente ad un numero civico diverso da quello di residenza della destinataria NOME e, cioè, in un luogo diverso da quello dove il plico doveva essere recapitato.
Non sussistevano elementi dai quali trarre il convincimento in base al quale l’imputata fosse con certezza a conoscenza del procedimento o che si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo.
2.2. Vizio di motivazione, per aver ritenuto in modo manifestamente illogico la conoscenza dell’esistenza del procedimento da parte della NOME.
Si osserva che erroneamente si è ritenuta sufficiente l’indicazione di NOME quale destinataria del plico, mentre sarebbe stata necessaria la precisa indicazione del luogo di recapito del plico contente la vocatio in jus, per ritenere perfezionata la notifica. Né la volontà di sottrarsi deliberatamente alla vocatio in iudicium poteva trarsi dal trasferimento della giovane all’estero, senza curarsi del rischio che il morso del cane avrebbe potuto dar luogo alla richiesta di punizione da parte della vittima del presunto reato di lesioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ragioni di connessione logica, va premesso che NOME COGNOME lamenta l’omessa valutazione da parte della Corte di appello – neil negare la rescissione del giudicato formatosi con la sentenza del del Giudice di Pace di Termoli del 3 maggio 2021, irrevocabile il 18 giugno 2021 – di una serie di fattori, che avrebbero influito negativamente sul processo di notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado nei suoi confronti, incidendo sulla sua conoscenza della vocatio in ius e rendendo non corretta la celebrazione del processo in assenza.
Ebbene, l’esame degli atti a disposizione di questa Corte e della motivazione resa dalla Corte di appello sul punto rende evidente come il provvedimento impugnato sia viziato nei termini indicati dalla ricorrente.
La Corte territoriale, infatti, non ha valutato che la notifica del decreto di citazion a giudizio e della stessa sentenza conclusiva del giudizio di primo grado nell’ambito del suindicato procedimento penale era avvenuta – come risultava dalla relativa relata – presso il INDIRIZZO di INDIRIZZO, mentre la NOMENOME NOME sempre assente nel corso del processo ed assistita da difensore d’ufficio, era residente al INDIRIZZO.
Pertanto, non solo non risultava validamente perfezionata la procedura notificatoria (trattandosi di notifica effettuata ad un indirizzo diverso, che sebbene limitrof a quello esatto non era riferibile alla predetta), ma non era neanche possibile ritenere che la NOME si fosse volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento (e ciò a prescindere dal dato del suo successivo trasferimento all’estero).
La sola circostanza indicata dalla Corte di appello dell’esattezza dell’indicazione del nominativo della NOME nelle raccomandate a lei destinate lasciava impregiudicata l’irrilevanza dimostrativa della notifiche suddette circa l’effettivo e corretto capito all’odierna ricorrente.
Né la sottoscrizione apposta alle cartoline dall’ufficiale postale, attestante l’im possibilità di notifica per mancanza del destinatario, consentiva di rassicurare circa il conseguimento dello scopo della comunicazione della notizia dell’esistenza di un procedimento a Carico della NOME.
Per tali ragioni l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Campobasso.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Campobasso.
Così deciso in Roma il 28 novembre 2023.