Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17005 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17005 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Francavilla Fontana il 30/06/1984
avverso la sentenza del 10/11/2023 della Corte di cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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RITENUTO IN FATTO
Il condannato NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore e procuratore speciale, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 10 novembre 2023 dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso del predetto avverso la sentenza emessa in data 25 maggio 2022 dalla Corte di appello di Lecce con la quale lo COGNOME è stato riconosciuto responsabile del reato di appropriazione indebita ascrittogli con condanna a pena di giustizia nonché al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
Con l’atto di ricorso deduce l’errore di fatto in relazione al primo motivo del ricorso proposto in relazione alla comunicazione p.e.c. del 20.01.2015 che non conteneva l’avviso di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per il procedimento in questione (n. 8256/2014 RGNR) bensì l’avviso di fissazione di udienza in camera di consiglio per il procedimento n. 2000/14 RGNR nei confronti di altro indagato, estraneo ai fatti – nella fattispecie COGNOME difesa dall’Avv. NOME COGNOME la cui udienza era prevista per il 24/03/2015. Solo l’oggetto della p.e.c. inviata il 20.01.2015 conteneva il riferimento all’imputato NOME COGNOME con proc. pen. n. 955/15 (peraltro errato in quanto riferibile al proc. pen. n. 2000/14 RGNR) e non faceva alcun riferimento alla data della camera di consiglio come da p.e.c. di accompagnamento e avviso di camera di consiglio che si allegano, già contenuti nel fascicolo di primo e secondo grado ma probabilmente disattesi.
Di qui l’errore nel ritenere perfezionata la notifica al difensore per la udienza camerale riguardante l’imputato NOME COGNOME che – invece – è stato impedito a partecipare all’udienza camerale del 31.03.2015 prima e del 16.06.2015 poi per la mancata trasmissione del corretto avviso di fissazione dell’udienza.
Al ricorso il difensore allega la mail di accompagnamento del 20/01/2015 inviata da notifichepenaliEMAILtribunaleEMAIL all’avv. NOME COGNOME avente ad oggetto “Atto mod. 20 – reg. gen. GIP/2015/000955/Ufficio del GIP/GUP presso il Tribunale Ordinario a carico di NOME COGNOME” con allegato 955.15.pdf che, invece, riguarda avviso di udienza camerale per la data del 24/3/2015 per altro procedimento (n. 2000/14 RGNR 955/15 GIP).
In assenza di istanza di trattazione orale le parti hanno concluso per iscritto come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, come risulta dalla sentenza impugnata, aveva dedotto motivo di nullità della sentenza di appello per l’omesso avviso al difensore dell’udienza camerale del 16 giugno 2015 – data nella quale era stata rinviata l’udienza del 31 maggio 2015 fissata in seguito alla opposizione alla richiesta di archiviazione. La Corte di legittimità ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata in quanto «Come rilevato dai giudici di merito l’avviso di fissazione dell’udienza destinata a decidere sull’opposizione alla richiesta di archiviazione – che era stata fissata per il 31 marzo 2015 – veniva regolarmente notificato al difensore di fiducia dell’indagato, che non compariva, senza dedurre alcun impedimento; in tale sede il giudice rinviava la camera di consiglio all’udienza del 16 giugno 2015 “solo” per procedere alla rinnovazione della notifica all’indagato. Tale ricostruzione prosegue la sentenza – esclude che al difensore, regolarmente raggiunto dall’avviso per l’udienza del 31 marzo 2015, alla quale non aveva partecipato, senza allegare alcun legittimo impedimento, spettasse la comunicazione dell’udienza di rinvio. Tale comunicazione è stata, comunque, effettuata dalla cancelleria al difensore con un atto contenente l’indicazione corretta del nominativo dell’assistito; tale notifica, come rilevato dalla Corte di appello, er pertanto idonea a raggiungere lo scopo».
Ritiene questa Corte che ancorché fondato il rilievo del ricorrente sul difetto di notifica dell’avviso della udienza camerale del 31 maggio 2015 – poi rinviata al successivo 16 giugno – in quanto alla pec del 20.01.2025 inviata al difensore era allegato avviso relativo a tutt’altro procedimento e a tutt’altra data di udienza, la questione proposta con l’originario ricorso è manifestamente infondata in diritto e, pertanto, non può dare luogo alla revoca della sentenza di legittimità impugnata.
Invero, rispetto a tale difetto di notifica del tutto infondatamente è stata dedotta la nullità assoluta della sentenza impugnata con l’originario ricorso in quanto costituisce jus receptum che l’irrituale avviso all’indagato dell’udienza fissata a seguito della richiesta di archiviazione non accolta dal G.i.p., (art. 409, comma secondo, cod. proc. pen.), non configura una nullità assoluta, in quanto il riferimento dell’art. 179, comma primo, cod. proc. pen. alla citazione deve essere inteso nel senso della citazione a giudizio; detta irritualità, peraltro, è idonea a incidere esclusivamente sul diritto dell’indagato ad interloquire in punto di completezza delle indagini (Sez. 1, n. 37810 del 15/03/2016, Serra, Rv. 268146); ancora, l’omessa notifica al difensore dell’indagato dell’avviso dell’udienza fissata
per la discussione dell’opposizione all’archiviazione rileva unicamente in tale ambito processuale, e non determina la nullità derivata della successiva fase
processuale, ai sensi dell’art.185 cod. proc. pen.
(Sez. 6, n. 35246 del 26/04/2018, M., Rv. 273774).
5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare
in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 28 marzo 2025.