Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 3359 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 3359 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA a Reggio Calabria avverso la sentenza del 11/02/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Reggio Calabria confermava la condanna per evasione (art. 385 cod. pen.) nei confronti di NOME, per essersi allontanato dal luogo degli arresti donniciliari.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, per il tramite dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con un motivo unico, la nullità della sentenza impugnata e il vizio di motivazione sul punto dell’omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all’appellante e al suo difensore d’ufficio.
li ricorrente ha presentato una memoria in cui ribadisce le sue conclusioni, evidenziando come, essendosi trattato di udienza celebrata ex art. 23-bis d.l. 137/20, così come integrato e prorogato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il controllo della ritualità e del buon esito delle notifiche alle par avrebbe dovuto essere vieppiù scrupoloso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all’esame diretto degli atti processuali (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092).
Ciò premesso, come dedotto dal ricorrente, dagli atti risulta che entrambe le notifiche del decreto di citazione in appello – sia quella effettuata al difensore, sia quella effettuata all’appellante presso il domicilio eletto -, relative ad udienza celebrata con rito cartolare ex art. 23-bis d.l. 137/2020 (così come prorogato dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022), sono state inviate all’indirizzo PEC di un difensore omonimo ma diverso da quello di fiducia, e cioè a EMAIL (appartenente a NOME, cl. DATA_NASCITA) anziché EMAIL (appartenente a NOME cl. 1978).
Non risultando la conoscenza, da parte dell’imputato, dalla vocatio in iudicium, deriva la lesione del diritto di difesa, da cui discende, a sua volta, la nullità assoluta, come tale insanabile, del decreto di citazione e degli atti conseguenti.
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Reggio Calabria per il giudizio. Così deciso il 20/01/2026