Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28967 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CASTROVILLARI il 09/05/1981
avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 11/10/2024, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di COGNOME COGNOME per i reat cui agli artt. 81 cod. pen., 2 d.lgs. 74/2000.
Avverso la suddetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato COGNOME COGNOME deducendo, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione e violazione di legge processual in quanto il decreto di citazione in giudizio in grado di appello per l’udienza di trattaz 11/10/2024 è stato notificato all’indirizzo pec GLYPH , attribuito ad un avvocato omonimo, avv. NOME COGNOME e non all’avv. NOME COGNOME codice fiscale CODICE_FISCALE con studio in Rende, INDIRIZZO con pec avvEMAIL che ha redatto l’atto di appello.
In data successiva all’udienza di trattazione, il difensore del ricorrente ha appreso il della notifica e chiesto con pec del 15/10/2024 di conoscerne l’esito. In data 21/10/2024 cancelleria della terza sezione della Corte di appello di Catanzaro ha trasmesso il disposit attestando di averlo erroneamente comunicato all’avv. omonimo.
A causa dell’omessa notifica, il difensore dell’imputato, dunque, non ha potuto fare richie di trattazione orale, nè interloquire con l’assistito, detenuto in custodia cautelare presso l circondariale o depositare conclusioni scritte, con violazione del diritto al contraddittorio
Si è quindi integrata una causa di nullità assoluta ed insanabile ai sensi dell’art. 179 proc. pen., essendosi l’udienza celebrata in assenza del difensore e dell’imputato.
Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chies l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. GLYPH Si premette che si è affermato in giurisprudenza che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato ‘o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. pr pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia effettuata al difensore d’ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex 97, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. U, n.24630 del 26/03/2015, NOME, Rv. 263598). Si è anche precisato che l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato, ai sensi degli artt. 178, comma 1 lett. c) e 179, comma 1 cod. pro pen., integra una nullità assoluta e insanabile solo nel caso in cui abbia determinato la assenza all’udienza, mentre se, nonostante detta omissione, il difensore di fiducia è comunque presente, anche al fine di eccepire il vizio, la nullità è di ordine generale ai sensi dell cod. proc. pen. (Sez.3, n. 26266 del 18/01/2018, Rv. 273199). Infatti, se nonostante l’omesso
avviso, il difensore di fiducia comunque presenzia all’udienza, anche al solo fine di eccepir nullità dell’avviso stesso, la nullità è di ordine generale ai sensi dell’art. 180 cod. proc.
perché l’art. 179, comma 1, cod. proc. pen. limita gli effetti insanabili del vizio al solo cui l’omissione dell’avviso abbia determinato l’assenza del difensore di fiducia nomina
dall’imputato (cfr. sul punto, Sez. U, NOME, cit., secondo cui nemmeno la presenza d difensore d’ufficio nominato ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. peri., sana il vizio)
1.2. Dall’esame degli atti, cui questa Corte può accedere trattandosi di questio processuale, emerge che l’atto di appello è stato redatto dall’avv. NOME COGNOME nato
18/09/1966, codice fiscale CODICE_FISCALE iscritto all’albo dei difensori patrocinanti i cassazione dal 2005, con studio in Rende, INDIRIZZO e in Roma, in INDIRIZZO
Lorenzo in Lucina. L’avvocato COGNOME ha indicato nell’atto di appello l’indirizzo
La notifica del decreto di citazione in appello è stata effettuata in data 10/07/2024 al
10,15 invece all’indirizzo pec
, corrispondente alli avv.
omonimo NOME COGNOME nato il 15/05/1982, con studio in INDIRIZZO Cosenza.
La notifica è stata effettuata dunque ad un indirizzo pec sbagliato, non corrispondente quello dell’avv. NOME COGNOME con studio in Rende, INDIRIZZO e in Roma, INDIRIZZO, cui il ricorrente ha conferito mandato fiduciario e che ha propos l’appello.
Ne segue che, non avendo il difensore fatto richiesta di trattazione scritta, l’udienz svolta in forma cartolare, in assenza del difensore di fiducia, che non ha potuto eccepire nullità e neppure ha potuto tràsnnetfere conclusioni . scritte.
Si è dunque determinata una nullità assoluta insanabile, ai sensi degli artt. 178, comm primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen.
2.La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Catanzaro per l’ulteriore corso.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appe di Catanzaro per l’ulteriore corso.
Così deciso all’udienza del 06/06/2025
il consigliere COGNOME e