Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28056 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28056 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/4/2024 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n.
137/2020 e s.nn.i.
RITENUTO IN FATI -0
La Corte di appello di Milano con sentenza del 16/4/2024 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano in data 16/5/2023, che aveva condannato NOME COGNOME alla pena di mesi otto di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di all’art. 642 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce l’omessa notifica della citazione per l’udienza di appello. Evidenzia in proposito che detta notifica, così come quella del dispositivo, sarebbe stata effettuata ad un omonimo, l’AVV_NOTAIO
COGNOME, del foro di Catania, in luogo che al difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, del foro di Palermo.
2.1. È pervenuta memoria difensiva del 1/7/2024 con cui si insis nell’accoglimento del ricorso.
In data 2/7/2024 sono pervenute comparsa conclusionale e nota spese della parte civile RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1 Ed invero, risulta dagli atti che la notifica della citazione per l’udi appello è stata effettuata ad un omonimo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, peraltro di un diverso Foro. Sul punto, la giurisprudenza di legittimi un caso del tutto analogo a quello oggetto di scrutinio, ha avuto modo affermare che, in tema di notificazione al difensore dell’avviso di celebrazion dibattimento, nell’ipotesi di omonimia fra più difensori dello stesso Foro a nome e cognome identici è compito della cancelleria e dell’ufficiale giudizi provvedere alla corretta notificazione, così da consentire al difenso partecipare al giudizio, non potendosi fare carico all’imputato di irregolari non ha dato colpevolmente corso: nell’affermare tale principio la Corte annullato la sentenza emessa al termine di un giudizio viziato dalla nul assoluta e insanabile della notificazione effettuata al difensore diverso da q effettivamente nominato (Sez. 2, n. 43336 del 15/9/2023, COGNOME, n. m.; Sez. n. 5982 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 221107 – 01; analogo principio è sta affermato con riferimento all’omesso avviso per l’interrogatorio da Sez. 1 28977 del 26/6/2001, Guce, Rv. 219550 – 01).
1.2 La nullità assoluta ed insanabile, derivante dall’omessa notifica d citazione in appello al difensore di fiducia, impone, dunque, l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appell Milano.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli a alla Corte di appello di Milano per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il giorno 10 luglio 2024.