Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43843 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43843 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il 18/04/1972
avverso l’ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG .4 · C.:.-t-c-,(1-6. /1/1 , 7 ’19 j · a m ,wt.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell’esecuzione, ha revocato l’indulto concesso a NOME COGNOME in relazione alla sentenza resa dalla medesima Corte territoriale, in data 7 mag 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo, del 16 maggio 2006, in relazione alla pena di anni uno e mesi uno di arresto.
Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. NOME COGNOME deducendo con un unico, articolato, motivo inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale (artt. 666, comma 3 e 4, 127, 159, 161, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.).
L’ordinanza impugnata è stata notificata al difensore di fiducia a un indiri di posta elettronica certificata (da ora pec) riconducibile a un avvocato omoni di quello di fiducia del ricorrente, con violazione dell’art. 666, comma 3 e 4, proc. pen. che prevede che l’udienza in camera di consiglio, per la trattazi dell’incidente di esecuzione, si svolga previo avviso alle parti e ai difensori, partecipazione necessaria del Pubblico ministero e del difensore.
Si sostiene che non vi è, agli atti, rituale notifica all’interess difensore di fiducia sia in proprio, sia ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. pen., previa adozione del decreto di irreperibilità di cui all’art. 159 cod. pen.
Si deduce che il decreto di fissazione dell’udienza è stato erroneament notificato all’indirizzo di pec EMAIL , ricónducibile ad un avvocato omonimo del ricorrente, nato nel 1956, come si constata dall’estratto dell’albo del Consiglio dell’Ordine di Napoli Nord, prodott allegato, relativo alle generalità del difensore avv. NOME COGNOME nato il 4 l 1953, cui è associata la diversa pec EMAIL
Si richiama giurisprudenza di legittimità che impone alla Corte di cassazione quale giudice del fatto, l’esame diretto degli atti processuali quando è ecce come nella specie, un error in procedendo.
3.11 Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l’annullamento senza rinvio con trasmissione deg atti alla Corte di appello di Ancona.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
4.1. Gli atti allegati dal ricorrente a sostegno dell’autosufficienza del ri evidenziano che il decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Giud dell’esecuzione, per l’udienza del 16 maggio 2024, è stato notificato all’avvoc
NOME COGNOME nato a Trentola Ducenta, in data 14 luglio 1956, all’indirizzo pec EMAIL
Il difensore, odierno ricorrente, dimostra che il proprio indirizzo di (EMAIL è diverso e che le sue generalità, rispetto a quelle indicate, sono diverse da quelle del suo omonimo (in quanto nato Trentola Ducenta in data 4 luglio 1953).
L’esame degli atti, necessario per la qualità dell’eccezione proposta ( senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice d fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l’osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), ha consentito di verificare che il difensore di fiducia procedimento di esecuzione è indicato essere l’avv. NOME Martino del foro d Santa Maria Capua Vetere (cfr. decreto di fissazione dell’udienza), legale c viene fatta la notifica.
4.2. Diversamente il decreto di irreperibilità in atti reca, come indicazi del difensore dell’imputato, l’avv. NOME COGNOME del foro di Napoli Nord, foro c invece, appartiene l’avvocato odierno ricorrente (cfr. ricorso o nell’intestazione, viene specificato che il difensore è appartenente al Consi dell’Ordine degli avvocati di Napoli Nord).
4.3. Osserva il Collegio che è vero che, per costante e pacifi giurisprudenza di questa Corte, non vale a provare la qualità, l’esistenz nomina fiduciaria nel procedimento di cognizione a carico del condannato, perché quella nomina non si trasmette, automaticamente, a quello di esecuzione (cfr 01; Sez. Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, COGNOME, Rv. 279443 1, n. 14177 del 14/03/2018, COGNOME, Rv. 272629 – 01).
Infatti, la nomina del difensore di fiducia, effettuata per il GLYPH giudizio dì cognizione, non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga previ dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., anche se in essa sia genericamen contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.
Tuttavia, nel caso al vaglio, alla stregua dell’esame degli atti prodotti fascicolo processuale, risulta indicato, nel decreto di fissazione dell’incide esecuzione, senz’altro un legale appartenente a foro diverso rispetto a quello viene indicato nel decreto di irreperibilità, coincidente, peraltro, quest’ultimo quello che, quale difensore di fiducia, ha seguito il processo di cognizion carico del condannato.
5.Si impone, quindi, l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Ancona (cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 202
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COGNOME, Rv. 280524 – 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 283306 – 01) per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.
Così deciso, il 16 ottobre 2024
Il Presidente Il Consigliere estensore