Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6273 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6273 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BATTIPAGLIA il 08/03/1980
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il 21 dicembre 2022 il Tribunale di Salerno aveva dichiarato COGNOME Matteo responsabile del reato di cui all’art. 116, comma 15, d. Igs 30 aprile 1992, n. 285 perché, dopo essere stato còlto una prima volta alla guida di un’autovettura senza aver conseguito la patente di guida ed essere stato sanzionato con provvedimento amministrativo divenuto definitivo, entro un triennio dalla definitività dell’accertamento della violazione precedente veniva colto alla guida di un’ autovettura senza aver conseguito la patente di guida. Fatto commesso in Pontecagnano Faiano il 15 giugno 2020. GLYPH
(
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un unico motivo, per violazione dell’art. 606 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. deducendo che la Corte territoriale ha dichiarato l’assenza dell’imputato senza avvedersi della irregolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio per i grado di appello. I giudici di appello hanno ritenuto rituale la dichiarazione resa dal postino, secondo il quale l’imputato era irreperibile, senza adottare ulteriori tentativi di notificare il decreto di citazione a giudizio, ritenendo corretta notifica effettuata al difensore sia in proprio che ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza esperire tutti gli altri tentativi previsti dall’art. 157 cod. p pen. né tentare la notifica a mezzo di polizia giudiziaria o ufficiale giudiziario.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va rilevato, in primo luogo, che, a seguito dell’entrata in vigore, il 25 agosto 2024, della legge 9 agosto 2024, n.114, il comma 1-ter dell’art. 581 cod.
proc. pen., è stato abrogato mentre il comma 1-quater è stato modificato e i relativi adempimenti sono stati mantenuti solo nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta da un difensore d’ufficio (nel caso in esame l’imputato era detenuto per altro e rinunciante a comparire in primo grado e l’appello è stato proposto per il tramite di un difensore di fiducia). La recente legge non ha previsto alcuna norma transitoria per disciplinare il regime delle impugnazioni proposte prima dell’entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue che alle impugnazioni proposte nella vigenza dell’art.581, comma 1-quater, come introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 si applica tale disposizione, secondo il principio tempus regit actum (Sez. U, n. 48590 del 18/04/2019, Sacco, Rv. 277304 – 02; Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, COGNOME, Rv. 260927 – 01; Sez. 3, n. 18297 del 04/03/2020, Castigliola, Rv. 279238 – 01).
Dall’esame degli atti, consentito dalla natura processuale del vizio dedotto, emerge che:
in data 2 gennaio 2023 l’imputato ha nominato difensore di fiducia l’Avv. NOME COGNOME conferendogli mandato a impugnare la sentenza di primo grado;
nel medesimo atto l’imputato, nel rispetto dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’epoca in vigore, ha eletto domicilio presso la sua abitazione in Pontecagnano Faiano (SA);
la notificazione del decreto di citazione in appello presso il domicilio eletto non è stata possibile per irreperibilità del destinatario ed è stata conseguentemente, eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., presso lo studio del difensore di fiducia;
-nel giudizio di appello l’imputato, assente, è stato rappresentato dal difensore di fiducia, presente, che nulla ha eccepito.
Il difensore invoca l’applicazione dell’art. 157 cod. proc. pen., ritenendo che si sarebbero dovuti esperire i tentativi di notifica ivi previsti qua presupposto di regolarità della notificazione del decreto di citazione in appello, secondo quanto dispone l’art. 157 ter, comma 1, cod. proc. pen. Tale disposizione, relativa alle notificazioni all’imputato non detenuto degli avvisi e della citazione a giudizio, prevede che la notificazione si faccia al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc. pen. e, in mancanza, nei luoghi indicati nell’art. 157 cod. proc. pen.
Ma il caso in esame non rientra nell’ambito di applicazione della disposizione invocata, perchè non si tratta di domicilio eletto ai sensi dell’art. 161 cod. proc pen. in quanto l’art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen. dispone che «in caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto
di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 581, commi 1-ter e 1-quater». Inoltre, nel caso in esame, non si tratta di domicilio mancante ma inidoneo.
In primo luogo, l’art. 157 ter, comma 3, cod. proc. pen. non prevede espressamente quale sia la procedura da seguire ove la notificazione ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. non sia possibile. La diversa collocazione della disciplina dell’elezione di domicilio per le impugnazioni, al terzo comma dell’art. 157 ter cod. proc. pen., rispetto alla procedura indicata al primo comma induce a escludere che si possano richiamare le regole dettate dal primo comma in caso di domicilio eletto ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. e impongono di fare riferimento alla regola di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., regolarmente applicata nel caso concreto.
In secondo luogo, secondo quanto già affermato da Sez. U Pedicone (Sez. U, n. 28451 del 28/04/2011 Rv. 250120 – 01), la notificazione di un atto all’imputato che non sia reperito presso il domicilio eletto deve essere eseguita mediante consegna al difensore, perché detta situazione si risolve in un caso di inidoneità dell’elezione di domicilio.
In caso di domicilio inidoneo, il collegamento tra l’art. 161, comma 4, l’art. 157 ter, comma 3, e l’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., deve rinvenirsi nella disciplina, di carattere generale, relativa all’elezione di domicil prevista dall’art. 161 cod. proc. pen., considerato che l’art. 157 ter contempla al comma 1 l’applicazione dell’art. 157 cod. proc. pen. al solo caso della mancanza, non anche dell’inidoneità, di un domicilio dichiarato o eletto.
Tale interpretazione della normativa previgente, applicabile al caso in esame in base al principio tempus regit actum, trae conforto anche dall’inciso introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. e) d. Igs. 19 marzo 2024, n. 31 nel primo comma dell’art. 157 ter cod. proc. pen. che, facendo «salvi i casi di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.», prevede ora espressamente che, ove il domicilio manchi o sia inidoneo, la consegna deve essere fatta nei luoghi dell’art. 157 cod. proc. pen. solo qualora non sia possibile eseguirla mediante consegna al difensore.
5. In base a quanto sopra indicato, non si ravvisano i presupposti per l’annullamento del provvedimento impugnato in quanto, ai fini della validità della notificazione ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è sufficiente anche la temporanea assenza dell’imputato al momento dell’accesso dell’ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l’irreperibilità dell’imputato, doverosa invece qualora
non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, COGNOME, Rv. 271772 – 01).
In ogni caso, la nullità derivante dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il difensore di fiducia, anziché nel domicili dichiarato o eletto dall’imputato, qualora non risulti in concreto idonea a determinare la mancata conoscenza dell’atto, è priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all’art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all’art. 183, alle regole di deducibilità d cui all’art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all’art. 180 cod. proc. (Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, COGNOME, Rv. 284810 – 01; Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, COGNOME, Rv. 278002 – 01; Sez. 6, n. 42755 del 24/09/2014, COGNOME, Rv. 260434 – 01; Sez. 6, n. 1742 del 22/10/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258131 – 01; Sez. 4, n. 15081 del 08/04/2010, COGNOME, · Rv. 247033 – 01).
In base alle su esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato; segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 15 gennaio 2025
Il COGNOME t