Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 27283 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 27283 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Benevento il 10/06/1982
avverso la sentenza del 07/03/2025 del G iudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G iudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Trani ha applicato al ricorrente, ai sensi dell’ art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero di anni due e mesi due di reclusione e di euro 400,00 di multa.
Av verso la richiamata sentenza l’imputat o ha proposto ricorso per cassazione, mediante il difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME lamentando, con un unico motivo, inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606, comma 1, lett. c) , cod. proc. pen., in ragione dell ‘invalidità della notifica all’imputato e al difensore ai sensi dell’ art. 161, comma 4, dello stesso codice del decreto di fissazione dell’udienza a seguito di richiesta di applicazione della pena ai sensi dell’art. 447 cod. pr oc. pen.
A fondamento delle censure deduce di non essere mai venuto a conoscenza dell’udienza in quanto sarebbe risultato, all’atto dell’effett uazione della notifica, sconosciuto al domicilio eletto dove pure aveva sempre continuato ad essere residente.
Lamenta, inoltre, che la successiva notifica, effettuata ai sensi del richiamato art. 161, comma 4, cod. proc. pen., doveva comunque considerarsi nulla perché compiuta nei confronti di un altro avvocato, omonimo del suo difensore. Deduce a quest’ultimo riguardo che, sebbene tale vizio fosse stato rappresentato al Giudice, come da verbale di udienza, la questione non era stata accolta e la notifica era stata erroneamente dichiarata corretta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2.Sotto un primo aspetto risulta dagli atti del giudizio, dei quali questa Corte può avere diretta contezza a fronte della denuncia di un vizio di carattere processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), che il ricorrente è risultato sconosciuto al domicilio eletto in Benevento, INDIRIZZO dove è stata fatta la notifica a mezzo del servizio postale.
A fronte di ciò non assume rilievo che presso il medesimo indirizzo l’imputato abbia conservato la residenza.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno chiarito che la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall’addetto al servizio postale, comporta, a norma dell’art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell’atto al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848 -02).
3.Rispetto alla dedotta circostanza della avvenuta notifica ad altro difensore omonimo di quello effettivamente munito del mandato e del potere
rappresentativo, si rileva che l’ udienza risulta comunicata , anche per l’imputato, a l difensore presso l’indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL, che è lo stesso indicato dal difensore del ricorrente negli atti, anche del giudizio di merito.
Vi è inoltre che neppure è stato indicato il differente ed erroneo indirizzo dell’assunto legale ‘omonimo’ presso il quale sarebbe stata effettuata la notifica anche all’imputato.
E, del resto, all’udienza , il difensore dell’imputato, pur non comparso, ha delegato oralmente un sostituto processuale, circostanza risultante dal verbale, che non è stata contestata nel presente ricorso, cui ad essa neppure ha fatto riferimento.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 2 luglio 2025